Prelazione agraria e società di capitali dopo la Legge 36/2024.

Negli ultimi mesi molti operatori del settore agricolo — e diversi notai — si stanno interrogando su una novità introdotta dalla Legge 15 marzo 2024, n. 36, intitolata “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo”.

La norma, in vigore dal 10 aprile 2024, all’articolo 8 disciplina la cosiddetta “prelazione di più confinanti”, introducendo un criterio di priorità a favore dei soggetti qualificabili come imprese giovanili agricole o giovani imprenditori agricoli.

📜 Tuttavia, la legge non afferma espressamente che le società di capitali siano ora, in via generale, titolari del diritto di prelazione agraria.
Le disposizioni storiche — Legge 817/1971 e Legge 590/1965 — continuano infatti a prevedere in modo tassativo chi può esercitare la prelazione o il riscatto, e la giurisprudenza è costante nel ritenere che tali norme, limitando il diritto di proprietà, non possano essere applicate in via analogica o estensiva (Cass. Civ., Sez. III, n. 23989/2023; Corte d’Appello Venezia, n. 2092/2022).

In altre parole, la Legge 36/2024 non amplia automaticamente la platea dei soggetti aventi diritto, ma stabilisce soltanto che — tra più aventi diritto — vengano preferiti i soggetti giovanili, secondo l’ordine di priorità previsto.
Si tratta quindi (salvo evoluzioni normative o giurisprudenziali) di un intervento sul criterio di preferenza, non sull’attribuzione del diritto in sé.


⚖️ Requisiti per l’impresa giovanile agricola

La stessa Legge 36/2024 definisce all’art. 2 i requisiti che un’impresa deve avere per essere qualificata come “giovanile” e quindi per godere (tra le altre) delle agevolazioni previste dall’art.8:

  1. Oggetto sociale esclusivo: l’impresa deve esercitare solo attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c.;

  2. Capitale sociale: almeno la metà deve essere sottoscritta da imprenditori agricoli di età compresa fra 18 e 41 anni;

  3. Organi di amministrazione: almeno la metà dei componenti deve appartenere alla stessa fascia d’età.

In mancanza di tali requisiti — ad esempio, se il capitale sociale è detenuto da soggetti giuridici esteri o se gli amministratori hanno più di 41 anni — la società non può essere considerata impresa giovanile agricola e non può beneficiare comunque delle agevolazioni o delle priorità previste dalla nuova legge.


📚 Conclusioni

Alla luce della normativa e della giurisprudenza più recente, si deve ritenere che la prelazione agraria non sia stata estesa a tutte le società di capitali indistintamente.  Solo le società che rispettano i requisiti dell’impresa giovanile agricola potranno, eventualmente, invocare una priorità nell’esercizio della prelazione o del riscatto.

La questione resta comunque aperta e potenzialmente controversa, in attesa che la giurisprudenza si pronunci espressamente sull’interpretazione dell’art. 8 della Legge 36/2024.
Nel frattempo, è consigliabile procedere con particolare cautela in tutte le operazioni di compravendita di fondi agricoli confinanti, verificando attentamente la qualifica soggettiva dell’eventuale prelazionante.

(LEGGERE QUI – DISCLAIMER)

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✍️ L’analisi si basa su fonti normative aggiornate alla data di pubblicazione e su orientamenti giurisprudenziali in materia di diritto agrario e prelazione dei confinanti.