Prelazione agraria fondi confinanti
Breve estratto di Giurisprudenza in materia di prelazione agraria di fondi confinanti. Per la Giurisprudenza relativa ai fondi separati da torrenti, corsi d’acqua fiumi suggeriamo la lettura della apposita pagina di questo sito.
Cassazione Civile, sez. Unite, 25-03-1988, n. 2582
Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto proprietario del terreno confinante, di cui all’art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817, integrando una limitazione della circolazione della proprietà agricola e dell’autonomia negoziale, spetta nel solo caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, cioè caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo una comune linea di demarcazione (sia essa meramente ideale, ovvero materializzata con muri, siepi, recinzioni od altri segnali), e, pertanto, non può essere esteso alla diversa ipotesi della cosiddetta contiguità funzionale (fra fondi separati, ma idonei ad essere accorpati in un’unica azienda agraria).
Cassazione Civile, sez. III, 8-1-1996, n. 58
Il terreno che costituisce la sede di una strada vicinale non aperta al pubblico transito, ovvero di una strada privata agraria, può risultare dall’unione di porzioni distaccate dai fondi confinanti; in siffatta ipotesi queste porzioni non restano nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti, così da risultare soggette a servitù di passaggio a favore degli altri, ma danno luogo alla formazione di un nuovo bene, oggetto di comunione e goduto da tutti in base a un comune diritto di proprietà. Ne consegue che i fondi posti ai suoi lati non possono essere considerati contigui tra loro, ma vanno considerati come fondi non confinanti ai fini dell’istituto della prelazione agraria (art. 7, comma 2, l. 14 agosto 1971 n. 817 e art. 8 l. 26 maggio 1965 n. 590). (v. anche Cass., 8-1-1996, n. 58: la via agraria, formata ex collatione privatorum agrorum, dà luogo tra i proprietari latistanti ad una comunione avente le caratteristiche della communio incidens, onde il transito attraverso di essa avviene non iure servitutis, ma iure proprietatis. V. anche Cass., 16.02.1996, n. 1201: la presunzione di comunione di cui all’art. 897 c.c., del fosso interposto fra i fondi di rispettiva proprietà dei confinanti ed utilizzato per lo scolo delle acque, è operante anche quando il confine catastale corre lungo la mezzeria del fosso, mentre tale presunzione è esclusa quando il fosso, corra per tutta la sua lunghezza nella parte interna di uno dei due fondi confinanti).
Cassazione Civile, sez. III, 04-12-1982, n. 6644
Poichè nel nostro ordinamento il termine “confine”, e quello derivato di “confinante”, è accolto nel significato di linea immaginaria che determina fra due fondi un rapporto di contiguità o continuità fisica, nello stesso significato detto termine va adoperato, non risultando alcuna diversa “ratio” legislativa, nella interpretazione dell’art. 7 della l. 14 agosto 1971 n. 817. Conseguentemente il diritto di prelazione, da tale norma previsto a favore del proprietario confinante del fondo posto in vendita, non sussiste qualora i due predii siano separati da una strada comunale.