“Decreto Liquidità”: principi di redazione del bilancio – Art.2423 bis C.c.

Divieti e limitazioni imposte dall’emergenza COVID-19 hanno riguardato gran parte delle attività produttive che, di conseguenza, hanno subito un’immediata e notevole contrazione dei ricavi che ne mette in dubbio anche la sopravvivenza futura.

In situazioni normali, in applicazione delle regole codicistiche, tali condizioni determinerebbero la messa in liquidazione e la valutazione delle voci di bilancio nella conseguente ottica: una considerevole quantità di imprese sarebbe, dunque, obbligata a redigere il bilancio di esercizio 2020 senza la possibilità di far ricorso al criterio della continuità aziendale, con grave ripercussione sulla valutazione di tutte le voci del bilancio.

Per scongiurare tale possibilità e, quindi, neutralizzare gli effetti della crisi, l’articolo 7 del Decreto Liquidità prevede che, nella redazione del bilancio di esercizio 2020, l’impresa possa comunque procedere alla valutazione delle voci di bilancio nella prospettiva della continuità aziendale se questa risulta sussistere nell’ultimo bilancio di esercizio approvato al 23 febbraio 2020 (quindi, nell’esercizio sociale 2019). La norma va anche oltre e, al comma II, stabilisce che il medesimo criterio si applica anche “ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati”.

La finalità della norma è consentire a quelle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservarla anche nell’esercizio in corso. Tuttavia, considerata la materia ed il novero dei soggetti coinvolti restano aperti diversi interrogativi.

In particolare, fino a che punto gli amministratori potranno far ricorso a tale norma? In pratica, anche in considerazione del secondo comma della disposizione in esame, quando l’utilizzo della prospettiva della continuazione dell’attività finisce per mascherare il tentativo di salvare un’impresa che ha già perso la continuità per cause indipendenti dall’emergenza epidemiologica?

La risposta non può essere univoca, ma andrà ponderata caso per caso, anche in considerazione delle responsabilità che ne derivano: per gli amministratori in primis, ma anche, a cascata ed ove configurabile, per i sindaci e per i revisori cui il bilancio dovrà essere sottoposto.

Un primo dato certo è quello che la valutazione delle prospettive aziendali future non potrà essere data semplicemente per assodata, ma l’organo amministrativo dovrà specificatamente e puntualmente illustrare l’applicazione di tale criterio nella nota informativa al bilancio.

Lo studio è a disposizione di imprese, professionisti e privati per tutti gli approfondimenti che si rendessero necessari.

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