Pegno di titoli PAC

Almeno per questo quinquennio (come noto, del “doman non v’è certezza“) i titoli PAC continueranno ad esistere ed a fornire una solido sostegno per gli agricoltori.

Pochi sanno che detti titoli possono costituire non solo un “sostegno economico” in termini di pagamenti diretti, ma anche una forma di garanzia per debiti assunti nell’esercizio dell’attività agricola.

Pegno di titoli PAC

Si ponga il caso di un agricoltore che, prendendo della terra in affitto, si senta chiedere alla proprietà una “garanzia” per il pagamento del canone. In questi casi si pensa subito alla garanzia bancaria od assicurativa che, seppur raggiungano perfettamente l’obiettivo, hanno il difetto di essere “onerose”, soprattutto per agricoltori poco strutturati o che abbiano fatto investimenti importanti e si trovino già esposti con gli Istituti di Credito.

In tali circostanze, gli affittuari potrebbero dare in pegno le proprie quote PAC alla proprietà, fornendo una garanzia senza costi per loro.

Analizziamo in breve gli aspetti principali:

COSTITUZIONE DEL PEGNO DI TITOLI PAC

La disciplina della costituzione di un pegno sui titoli PAC è contenuta nella circolare AGEA 26880.2023 del 12 aprile 2023 intitolata “Procedimenti di trasferimento titoli, pignoramento e pegni di titoli – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115” che disciplina appunto il trasferimento dei titoli PAC, nonché le procedure con le quali sono gestite le annotazioni, nel Registro nazionale titoli, i pignoramenti ed i pegni aventi ad oggetto i titoli PAC ed i relativi trasferimenti.

La costituzione in pegno di diritti all’aiuto è consentita per garantire l’adempimento delle obbligazioni contratte nell’esercizio dell’impresa agricola ed è assoggettata alla disciplina dettata dall’art. 2806 del codice civile (pegno di diritti diversi da crediti).

Nell’atto di costituzione del pegno deve essere espressamente indicato il numero identificativo del titolo oggetto di pegno.

L’agricoltore può costituire pegno solo sui propri titoli, ovvero quelli a sè intestati, e non su quelli ricevuti in affitto che sono di proprietà di un terzo soggetto (l’affittante).

L’interessato, ai fini dell’opponibilità ad AGEA, deve seguire la disciplina prevista dalla circolare.

OPERATIVITA’ DOPO IL PEGNO DI TITOLI PAC

Le quote PAC date in pegno rimangono intestate all’agricoltore che ne sia proprietario, che le potrà utilizzare ed ottenere i benefici previsti dalla politica agricola (ciò avviene in deroga alla regola dello spossessamento dettata dell’art. 2786 c.c.).

GARANZIA (Pegno di titoli PAC)

Qualora il garantito (ad esempio l’affittante) non si vedesse corrisposti i pagamenti dovuti potrebbe, ottenuto un titolo, iniziare una azione esecutiva ponendo in vendita proprio tali titoli che, come noto, hanno un valore commerciale e possono essere oggetto di espropriazione.

In conclusione si evidenzia che questa è una ottima opportunità, sicuramente poco nota, per fornire garanzia alla proprietà senza sobbarcarsi costi per garanzie bancarie/assicurative e senza esporsi con fideiussioni personali.

 

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