LIBERAZIONE DELL’ IMMOBILE – “SOSPENSIONE EMERGENZIALE”

Il Tribunale di Parma in una recente pronuncia del 12 Marzo 2020,visto lo stato di emergenza sanitaria, ha disposto la sospensione dell’efficacia dell’ordine di liberazione di un immobile.

Nonostante la sinteticità di tale provvedimento, una più attenta disamina della questione mette in evidenza la contraddittorietà della decisione e la confusione creata dalla decretazione d’urgenza che ci porta a riflettere ed porci la seguente domanda:

É sempre ed assolutamente preclusa la liberazione di qualsiasi immobile durante l’emergenza CORONAVIRUS?

L’art.83 del decreto cd. “Cura Italia” ha sostituito le previsioni del precedente, disponendo che “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”(termine, poi, ulteriormente prorogato all’11 maggio) , è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”.

Ciò considerato, si discute se rientrino in tale slittamento anche le attività proprie della PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE quali:

  • la vendita dell’immobile

  • l’attuazione dell’ordine di liberazione.

Nel limite di quanto possibile, si rende necessario fare chiarezza sul punto:

alcuni Tribunali hanno precisato che considerata la necessità di disporre la sospensione dello svolgimento di attività che possono comportare pericolo di contagio è rinviata anche l’attuazione degli ordini di liberazione già emessi (Tribunale di Nola 9-3-2020 e analogamente Tribunale di Bari).

Il Tribunale di Roma (provv. 09/03/2020), a differenza dei precedenti, prevede la possibilità di attuazione dell’ordine di liberazione per i soli immobili già aggiudicati e nella modalità più idonea a tutelare l’incolumità degli ausiliari e dell’occupante.

Anche il Tribunale di Novara (decreto 10.3.2020) si allinea alle sospensioni delle attività di liberazione, salvo però che pervenga notizia al custode del danneggiamento dell’immobile ad opera del debitore occupante.

In tema di conversione del pignoramento (provv. del 10.03.2020), il Tribunale di Bergamo afferma che “sono da intendersi sospesi anche i termini per i versamenti da effettuarsi nelle procedure di conversione del pignoramento, sia che il pagamento sia stato previsto a mezzo di libretto bancario che a mezzo di c/c.”.

Com’è chiaro, benché debbano considerarsi generalmente annullati gli esperimenti di vendita fissati nel periodo successivo all’8 marzo 2020 e sospesa l’attuazione degli ordini di liberazioni pendenti (salvo che ricorrano determinate circostanze), allo stato attuale non vi è un indirizzo univoco.
In proposito, deve tenersi conto che, vista la finalità delle misure adottate, nell’ottica di un contenimento alla diffusione del Covid-19, nella sospensione vanno legittimamente ricomprese anche tutte le attività giurisdizionali, in senso lato, connesse alle udienze ed a maggior ragione quelle che implicano una potenzialità di riunione e/o contatti tra persone.
DIVERSAMENTE da quanto accade nel periodo di “sospensione feriale”, anche tutti i termini relativi ai processi esecutivi sono SOSPESI E DIFFERITI, e pertanto anche tutti i subprocedimenti destinati alla trattazione delle istanze di inibitoria degli atti muniti di efficacia esecutiva
ex lege, compresi quelli che non vengono indicati espressamente nella decretazione d’urgenza.

Alla luce di quanto sopra analizzato possiamo rilevare che:
se i diversi
modus operandi, adottati dai tribunali italiani sono determinati dalle incertezze applicative della legislazione emergenziale, una ratio uniforme è comunque delineabile, ed è quella per cui, anche ove venisse concessa la provvisoria esecutività dei provvedimenti, questi, salvo ragioni eccezionali e da valutare caso per caso, non potrebbero in nessun modo essere oggetto di esecuzione forzata.

Lo studio è a disposizione di imprese, professionisti e privati per tutti gli approfondimenti che si rendessero necessari.

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