Piccola proprietà contadina e cessione terreno a propria Srl unipersonale.

Cessione di un terreno acquistato con benefici della piccola proprietà contadina alla propria srl. E’ possibile senza perdere i benefici?

In altri termini, dopo aver acquistato un terreno con i benefici previsti, si può cederlo entro il quinquennio, ad una Srl di cui si è soci unici senza perdere le agevolazioni?

Per rispondere al quesito prospettato, è necessaria una breve introduzione, utile a comprendere i limiti del problema.

In cosa consiste l’agevolazione per la piccola proprietà contadina (o PPC)?

L’agevolazione PPC consente ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale (comprese le società agricole) di acquistare fondi agricoli pagando solo l’imposta catastale dell’1% sul prezzo pagato per la compravendita, mentre l’imposta di registro e l’imposta ipotecaria si applicano nella misura fissa di 200 euro ciascuna, anziché in percentuale sul prezzo. Ciò comporta un notevole risparmio se si considera che l’imposta di registro ordinaria per l’acquisto di terreni agricoli è molto maggiore .

L’atto di compravendita e le relative copie sono inoltre esenti dall’imposta di bollo.                    (cessione terreno piccola proprietà contadina)

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre espressamente riconosciuto che l’agevolazione PPC può essere richiesta anche quando il socio conferisce in una società agricola i propri terreni agricoli (e fabbricati pertinenziali), nonostante la lettera della legge faccia riferimento soltanto all’acquisto mediante atto di compravendita (Risoluzione 4 gennaio 2008 n. 3).

A chi si applica l’agevolazione della PPC ?

Le agevolazioni per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina si applicano ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, e pertanto anche alle società agricole.                                 (cessione terreno piccola proprietà contadina)

Per gli IAP, sono agevolati gli acquisti di terreni agricoli di qualsiasi estensione.

Qual’è la normativa di riferimento?

Legge 26 febbraio 2010, n. 25, in vigore dal 28 febbraio 2010.                                                  (cessione terreno piccola proprietà contadina)

A differenza di quanto avvenuto ripetutamente negli anni precedenti, la legge 26 febbraio 2010, n. 25 non ha richiamato le originarie agevolazioni PPC contenute nella legge 6 agosto 1954, n. 604, che da oltre cinquant’anni disciplinava la materia, con numerose proroghe. Ciò significa che le agevolazioni PPC introdotte dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 rappresentano una disciplina completamente nuova, come riconosciuto dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione 17 maggio 2010, n. 36/E.

Quando si decade dall’agevolazione?

L’acquirente decade dal beneficio (con conseguente recupero delle imposte e relative sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate) se cede volontariamente i terreni, a qualsiasi titolo, oppure cessa di coltivarli o di condurli direttamente prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto. Non comportano mai decadenza dalle agevolazioni la successione a causa di morte e l’espropriazione per pubblica utilità.                                                                            (cessione terreno piccola proprietà contadina)

Tra le poche eccezioni, è concessa la facoltà di trasferire o affittare il terreno a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado che esercitino l’attività di imprenditore agricolo, a condizione che si mantenga la destinazione agricola del fondo, anche prima dei 5 anni.

Il caso concreto

Il contribuente, dopo aver acquistato dei terreni con le agevolazioni previste per la PPC, intendeva trasferirne la proprietà ad una Srl di cui era socio unico. Per avere chiarimenti, ha formulato atto di interpello all’Agenzia delle Entrate.

I due precedenti – cessione a Sas ed Srl

Nel proprio interpello, l’imprenditore agricolo rilevava come ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del d.lgs. n.228 del 2001, nonché della Risoluzione n. 455/E del 1° dicembre 2008 dell’Agenzia delle Entrate – “non è causa di decadenza dall’agevolazione della Piccola Proprietà Contadina il conferimento in una sas agricola, della quale il coltivatore diretto sia socio accomandatario e gli altri soci siano il coniuge e un figlio”, invocando tale soluzione anche per la propria posizione, stante la peculiarità di essere “socio unico” della Srl.                                                                       (cessione terreno piccola proprietà contadina)

L’agenzia delle Entrate tuttavia, con risoluzione del 18 agosto 2009, n. 227/E  NON aveva riconosciuto la possibilità di effettuare il trasferimento di terreni acquistati con i benefici della PPC da un imprenditore agricolo (IAP) ad una società di capitali (una Srl), non essendo la stessa una società a base personale.

Il quesito posto dal contribuente. Si possono cedere i terreni alla propria Srl?

Nel caso in oggetto l’imprenditore assumeva di essere socio unico della Srl cui sarebbero stati trasferiti i terreni, e chiedeva quindi di vedersi applicate le medesime previsioni valevoli per la Sas, ovvero la non decadenza dal beneficio.

In sostanza, ritenendo trattarsi di un trasferimento “tra sè e sè”, il contribuente chiedeva di non perdere le agevolazioni per la PPC.

La nuova soluzione dell’interpello 68/2020

L’Agenzia delle Entrate, rilevando come una srl unipersonale sia e resti comunque una società di capitali, e quindi non rientri nell’esenzione prevista dalla norma e dalla propria precedente risoluzione 455/E del 1° dicembre 2008, ha rigettato la richiesta del contribuente, indicando che un eventuale trasferimento da persona fisica alla propria srl unipersonale entro il quinquennio comporterebbe la perdita dei benefici della PPC.

La ratio della decisione appare chiara e condivisibile: se fosse possibile non perdere l’agevolazione PPC con l’intestazione dei terreni ad una persona giuridica (come una Srl), si aprirebbe la strada alla possibilità di agire in frode alla legge, trasferendo i terreni ad una società costituita “ad hoc” e vendendo subito dopo le quote di detta società.

A questo link è possibile scaricare l’interpello 68 del 20 Febbraio 2020 e la relativa risposta dell’Agenzia delle Entrate.

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