A livello internazionale la definizione di “forza maggiore” è contemplata, oltre che nella Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci e nei principi Unidroit, altresì come specifica clausola standard dalla Camera di Commercio internazionale.

L’art. 79 della Convenzione di Vienna , dà una definizione di forza maggiore come l’impedimento fuori dal controllo di una parte, non ragionevolmente prevedibile al momento della sottoscrizione del contratto, inevitabile e non superabile.

Secondo l’Unidroit, l’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato, le cause di forza maggiore sono quelle che esulano dal controllo della parte obbligata ed implicano un impedimento, o delle conseguenze, che la parte non poteva prevedere al momento della stipula del contratto, che non poteva evitare o superare.

Infine, nel 2003, la Camera di Commercio internazionale ha predisposto un modello di clausola di forza maggiore – Force Majeure Clause – con l’obiettivo di far fronte ai problemi di diritto internazionale ad essa ricollegabili.

In linea generale, la parte che intenda far uso della causa di forza maggiore dovrà notificarlo all’altra parte, fornendo ogni utile informazione, e dichiarando la propria volontà di risolvere il contratto.

Tuttavia, qualora detta clausola non fosse espressamente richiamata, occorrerà verificare con attenzione i contratti per poter valutare -caso per caso- la legge applicabile e l’eventuale l’esistenza di ulteriori esimenti, come quelle presenti nel nostro ordinamento.