Prelazione agraria del confinante e corsi d’acqua, fiumi, torrenti, canali.

Di seguito un breve estratto della Giurisprudenza corrente in tema di prelazione agraria del confinante e separazione dei fondi ad opera di corsi d’acqua, fiumi, torrenti, canali e strade vicinali.

Cassazione Civile Sez. III, 06-12-2005, n. 26689

Il bene immobile costituito dal suolo di una strada vicinale non soggetta al pubblico transito, ovvero di una strada privata agraria, appartiene ai privati che hanno concorso a realizzarle; in siffatta ipotesi, anche quando gli apporti dei soggetti che hanno concorso nella loro costituzione siano rappresentati da porzioni dei terreni latistanti, le singole porzioni devono considerarsi ormai distaccate dai terreni cui appartenevano, con la conseguente determinazione, a favore di tutti, di un acquisto del nuovo bene formatosi per unione, del quale i soggetti, che hanno contribuito alla sua costituzione, usufruiscono come proprietari – in quanto esso è oggetto di una comunione tra loro – e non a titolo di servitù. Pertanto, i fondi posti ai suoi lati non possono essere considerati materialmente contigui tra loro e devono, perciò, qualificarsi come fondi non confinanti ai fini dell’istituto del riscatto agrario.

Cassazione Civile Sez. III Sent., 19-01-2007, n. 1191

Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, previsto dall’art. 7 della legge n. 817 del 1971, spetta solo nel caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, caratterizzati, cioè, da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione (sia essa meramente ideale, ovvero esteriorizzata mediante muri, siepi, recinzioni o altri segnali), e non già da contiguità meramente funzionale (come nel caso di fondi separati da strada interpoderale o vicinale, aia comune, torrente ecc.), pur se suscettibili di essere accorpati in un’unica azienda agraria. (Nell’affermare il suindicato principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito limitatasi, con affermazioni apodittiche e di stile, ad una mera “descrizione della situazione dei fondi”, senza precisare le ragioni per le quali gli stessi dovessero considerarsi “fisicamente e materialmente contigui”, pur in presenza di una strada e di un dislivello tra i due terreni). (Cassa con rinvio, App. Roma, 25 Marzo 2002)

Cassazione, sentenza 11 maggio 2010, n. 13377, sez. III civile

Il diritto di prelazione e riscatto previsto dall’art. 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379 in favore dei coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti in caso di alienazione di terreni assegnati da enti di sviluppo fondiario, perseguendo la medesima finalità di quello previsto dall’art. 7 della legge n. 817 del 1971, spetta solo nel caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, caratterizzati, cioè, da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione (sia essa meramente ideale, ovvero esteriorizzata mediante muri, siepi, recinzioni o altri segnali), e non già da contiguità meramente funzionale, ossia di fondi separati, ma idonei ad essere accorpati in un’unica azienda agraria; ne consegue che devono essere considerati non confinanti i fondi separati da un corso d’acqua di proprietà pubblica, nonché da attrezzature fisse per la distribuzione dell’acqua ovvero da ostacoli materiali come canali di proprietà aliena.

Cassazione Civile, sez. III, 8-1-1996, n. 58
Il terreno che costituisce la sede di una strada vicinale non aperta al pubblico transito, ovvero di una strada privata agraria, può risultare dall’unione di porzioni distaccate dai fondi confinanti; in siffatta ipotesi queste porzioni non restano nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti, così da risultare soggette a servitù di passaggio a favore degli altri, ma danno luogo alla formazione di un nuovo bene, oggetto di comunione e goduto da tutti in base a un comune diritto di proprietà. Ne consegue che i fondi posti ai suoi lati non possono essere considerati contigui tra loro, ma vanno considerati come fondi non confinanti ai fini dell’istituto della prelazione agraria (art. 7, comma 2, l. 14 agosto 1971 n. 817 e art. 8 l. 26 maggio 1965 n. 590). (v. anche Cass., 8-1-1996, n. 58: la via agraria, formata ex collatione privatorum agrorum, dà luogo tra i proprietari latistanti ad una comunione avente le caratteristiche della communio incidens, onde il transito attraverso di essa avviene non iure servitutis, ma iure proprietatis. V. anche Cass., 16.02.1996, n. 1201: la presunzione di comunione di cui all’art. 897 c.c., del fosso interposto fra i fondi di rispettiva proprietà dei confinanti ed utilizzato per lo scolo delle acque, è operante anche quando il confine catastale corre lungo la mezzeria del fosso, mentre tale presunzione è esclusa quando il fosso, corra per tutta la sua lunghezza nella parte interna di uno dei due fondi confinanti).

Cassazione Civile, sez. III, 17-12-1991, n. 13558
Debbono considerarsi confinanti, agli effetti dell’art. 7 comma 2 n. 2 l. 14 agosto 1971 n. 817, due fondi anche se separati da un canale di scolo delle loro acque, ove, mancando una contraria prova, questo canale debba presumersi comune, ai sensi dell’art. 897 c.c., con la conseguente contiguità materiale dei fondi, che si estendono fino alla metà del canale fra essi interposto.

Cassazione Civile, sez. III, 23-06-1989, n. 2983
Ai fini di cui all’art. 7 l. 14 agosto 1971 n. 817 sono considerati terreni confinanti quelli in rapporto di continuità o contiguità materiale e, pertanto, non ha diritto di prelazione il proprietario il cui fondo sia separato da quello posto in vendita da un canale pubblico.

Cassazione Civile, sez. III, 20-05-1987, n. 4621
In tema di diritto di prelazione e riscatto in favore del proprietario coltivatore diretto di un fondo confinante, secondo la previsione degli art. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7, comma 1 n. 2 della legge n. 817 del 1971, il termine confinante va inteso nel suo significato lessicale di contiguità fisica o spaziale. (Nella specie, la Corte Suprema in base all’enunciato principio ha confermato la decisione del merito che ha ritenuto non confinanti due fondi separati da un corso d’acqua, iscritto nell’elenco dei beni demaniali e destinato ad uso pubblico).

Cassazione Civile, sez. III, 14-02-1986, n. 895
Poichè nel nostro ordinamento il termine confine, con quello derivato di confinante, è accolto nel significato di linea reale od ideale tra due fondi aventi un rapporto di contiguità o di continuità fisica, nello stesso significato detto termine deve essere adoperato – sulla base del dato letterale e non risultando alcuna diversa “ratio” legislativa – nell’interpretazione dell’art. 7 della l. 14 agosto 1971 n. 817 in tema di prelazione agraria. Conseguentemente, il diritto di prelazione, da tale norma stabilito a favore del proprietario confinante del fondo posto in vendita, non sussiste qualora i due predii siano separati da un pubblico canale (nella specie, facente parte di un più vasto bacino imbrifero, destinato alla realizzazione di un programma di bonifica) non assimilabile ad un fosso di scolo praticabile nell’ambito di una medesima unità colturale.

Cassazione civile , sez. III, 20 febbraio 2001, n. 2471

Non sussiste il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto proprietario del terreno confinante con quello in vendita, ove i due fondi siano divisi da un corso naturale d’acqua avente carattere pubblico, senza che rilevi, in senso contrario, che il corso stesso sia a volte in secca e che lo stesso non sia incluso nell’elenco (avente carattere meramente dichiarativo) delle acque demaniali”. 

La prelazione non opera quando il fondo sia separato da quello in vendita da un canale pubblico (Cass. 23 giugno 1989, n. 2983), da un canale di bonifica di proprietà demaniale (Cass. 10 febbraio 1987, n. 1433), da un canale o fosso demaniale (Cass. 14 marzo 2008, n. 7052).

Agricoltura – Diritto di prelazione e riscatto del proprietario confinante – Esercizio – Condizioni – Contiguità fisica e materiale dei fondi – Necessità – Fondamento – Mera contiguità funzionale – Irrilevanza – Conseguenze – Fondi separati da un corso d’acqua ovvero da ostacoli materiali di proprietà aliena – Diritto di prelazione e riscatto – Configurabilità – Esclusione.