Prelazione Agraria estesa allo IAP (Imprenditore agricolo professionale)

Sintesi delle disposizioni vigenti:

Schema su prelazione agraria

 

L’art. 1, comma 3 della legge 28 luglio 2016, n.154, prevede un’importante novità per il settore agricolo, in quanto viene modificata ed integrata la legge n° 817/1971, in materia di prelazione agraria per il caso della vendita del fondo confinante. Grazie alla modifica introdotta, l’articolo 7 si arricchisce infatti del nuovo comma 2 bis, come sotto evidenziato:


Art.7 . Il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell’articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l’esercizio del diritto di prelazione è ridotto a due anni.
Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:
1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l’entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756;
2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti;
2-bis) all’imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purchè sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti.
Nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell’intero complesso di fondi.


La norma quindi allarga la platea dei soggetti titolati all’esercizio del diritto di prelazione, includendo anche la figura del proprietario I.A.P. in aggiunta al coltivatore diretto, ma solo quando il fondo sia confinante.

La prelazione agraria dello I.A.P. infatti non è prevista nell’altra ipotesi normativamente prevista, ovvero quella di esercizio da parte dell’affittuario insediato sul fondo (posto in vendita).

Per completezza, si ricorda infatti che la prelazione agraria in caso di vendita di un terreno agricolo, è prevista in due ipotesi diverse:

  • A) a favore dell’all’affittuario del fondo offerto in vendita ex art. 8 legge 590/1965 (solo per il coltivatore diretto);
    B) a favore del proprietario del fondo confinante con quello offerto in vendita ex art. 7 legge n. 817/1971 (sia per lo IAP che per il coltivatore diretto).

In buona sostanza, la nuova normativa sulla prelazione agraria riconosce il diritto di prelazione alla figura dell’imprenditore agricolo professionale unicamente per il caso di vendita di fondo confinante; l’esercizio del diritto da parte dell’affittuario insediato sul terreno venduto continuerà ad essere riservato unicamente al coltivatore diretto.

Un ulteriore limite che differenzia ancora le figure del coltivatore diretto e dello I.A.P. è quello relativo all’iscrizione alla gestione agricola I.N.P.S. che, necessaria per l’imprenditore, non è prevista per il coltivatore diretto (se non quale elemento probatorio).

Un ulteriore limite è dato dalla natura “soggettiva” della prelazione agraria, che pare quindi essere escluso per le società di persone o di capitali “gestite” da un soggetto I.A.P.

Si ricorda che, viceversa, il diritto di prelazione (sia all’affittuario insediato sul terreno che al confinante) è riconosciuto alla società in cui sia presente un coltivatore diretto (art. 2, c. 3, D.Lgs. n. 99/2004); tale diritto è peraltro limitato alle sole società di persone, in cui almeno il 50% dei soci sia coltivatore diretto, risultante dal Registro delle imprese.

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