La prelazione agraria ed il contratto “per persona da nominare”

Altre volte si è scritto sull’istituto della prelazione, tema di grande interesse sia per le applicazioni pratiche, sia per i risvolti giuridici; l’aspetto che si vuole approfondire oggi, è la possibilità di stipulare, e quindi notificare al soggetto titolare della prelazione, una proposta di alienazione di un terreno con la clausola “per sè o persona da nominare”.

(Titolo: La prelazione agraria ed il contratto “per persona da nominare”)

Il dubbio, se così vogliamo dire, deriva dal fatto che l’art.8 della Legge 590/1965 che detta le regole in tema di prelazione agraria, prevede al quarto comma che:

“… Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell’acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l’eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni. …”

La clausola scritta dal legislatore del 1965 appare chiara (“..devono essere indicati il nome dell’acquirente…“) quindi….perchè porsi il problema?

Mi si lasci dire che il Legislatore (Parlamento) ed il Giudice delle leggi (la Cassazione) spesso non sono “in sintonia”, tanto che il secondo dà interpretazioni delle leggi scritte dal primo (che nel nostro ordinamento giuridico non sono vincolanti, ma comunque seguite dai Giudici) talvolta  non in linea con il mero tenore letterale della norma. Questo ne è un esempio.

Nonostante la “chiara” previsione normativa infatti, la Corte di Cassazione con recente ordinanza della terza sezione del marzo 2019, ha statuito che: “In tema di prelazione agraria, il contratto preliminare che il proprietario, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge n. 590 del 1965, è tenuto a notificare al coltivatore diretto del fondo confinante, può essere anche stipulato «per sé o per persona da nominare», in quanto il proprietario finitimo, a differenza del colono o dell’affittuario coltivatore diretto del fondo, non ha interesse a conoscere l’esatta identità dell’acquirente, non subentrando in alcun rapporto giuridico con il nuovo proprietario del fondo“. (Cass. 8454/2019)

(Titolo: La prelazione agraria ed il contratto “per persona da nominare”)

Tale orientamento, per altro, risulta condiviso da altra e più risalente pronuncia del 2003 (Cass. Sez. III 19 maggio 2003, n. 7768) ad avviso della quale:

II diritto di prelazione agraria, che si esercita secondo lo schema di cui agli articoli 1326-1329 del c.c. e, cioè, attraverso lo scambio della proposta e dell’accettazione, sorge per effetto della comunicazione del proprietario e non per il fatto che si è stipulato il contratto preliminare di vendita a terzi, per cui il titolare del diritto di prelazione, che abbia ricevuto la comunicazione, non può rimandare l’esercizio del diritto al momento nel quale gli verrà data notizia del perfezionamento del preliminare, sostenendo che gli è stato comunicato semplicemente che sono pendenti trattative, e se lo rimanda, si verifica ai suoi danni decadenza. Mentre il colono o affittuario coltivatore diretto del fondo ha interesse a conoscere fin dal momento della comunicazione della proposta il nome del compratore onde poter valutare l’opportunità di esercitare il diritto di prelazione con riferimento alle qualità dello stesso, identico interesse non ha il proprietario coltivatore diretto di fondo confinante in quanto per effetto del mancato esercizio del diritto di prelazione egli non subentra in alcun rapporto giuridico con il nuovo proprietario del fondo; è conseguentemente valida la comunicazione della proposta di alienazione che venga fatta al proprietario coltivatore diretto di fondo confinante senza l’indicazione del nome del terzo acquirente.


Come si può notare la Suprema Corte opera quindi un distinguo, ravvisando la necessità di comunicare il nome del promissario acquirente solo nel caso di denuntiatio a favore dell’affittuario coltivatore del fondo, mentre la ritiene NON necessaria qualora il soggetto investito del diritto di prelazione sia semplicemente un confinante. (Titolo: La prelazione agraria ed il contratto “per persona da nominare”)

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