L’assistenza del sindacato nei contratti di affitto di fondo rustico ex art.45 Lex 203/’82

La legge 203/82 sugli affitti agrari prevede alcune regole di favore per i conduttori, tra cui (a titolo di esempio) che i contratti di affitto di fondo rustico debbano avere una durata minima di 15 anni rinnovabili, in modo da permettere loro di poter pianificare la propria attività.

L’art.45 di detta legge tuttavia, modificando l’art.23 della L. n.11 del 1971, prevede che possano essere conclusi contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle condizioni previste e quindi anche per durate inferiori ai 15 anni, non rinnovabili, con particolari disposizioni per i miglioramenti, etc

Per poter effettuare tali deroghe, è tuttavia necessario che le parti, affittante ed affittuario, siano assistite dalle rispettive associazioni di categoria o, se entrambi dovessero far parte della medesima associazione, da rappresentanti distinti che, pur nell’ambito della medesima organizzazione, si occupino dei diversi interessi.

In altro articolo pubblicato sulle pagine di questo sito si è parlato delle conseguenze della mancata assistenza di un rappresentante sindacale od anche di entrambi; in questo articolo invece si vuole chiarire quale debba essere il contenuto della “assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentate a livello nazionale” prevista dall’articolo 45 della Legge 203/82.

A tale riguardo la Cassazione ha stabilito che

Ai fini della validità della stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell’art. 45 della legge n. 203 del 1982, perché si abbia assistenza dell’associazione professionale di categoria è necessario che essa si estrinsechi in un’attività effettiva di consulenza e di indirizzo che chiarisca alle parti il contenuto e lo scopo di ogni singolo patto in modo che esse ne acquisiscano piena consapevolezza, senza che occorra, peraltro, che si faccia menzione della difformità dalla norma imperativa, non essendo, comunque, sufficiente la pura e semplice presenza dei rappresentanti di siffatte organizzazioni né tanto meno la sottoscrizione contestuale o successiva del contratto. Cass. civ. Sez. III, 15-03-2007, n. 5983

(conformi Cass. civ. Sez. III Sent., 04-06-2008, n. 14759; Cass. civ. Sez. III, 19-01-2010, n. 689; Cass. civ. Sez. III, 15-03-2007)

Un’assistenza che si dovesse sostanziare nella mera apposizione di un timbro, senza adeguata consulenza, non sarebbe quindi ritenuta adeguata nè accettabile dalla Corte, ma soprattutto potrebbe essere foriera di gravi problemi per il soggetto non tutelato.
Stanti le notevoli implicazioni negative per le parti (soprattutto per la proprietà), è opportuno che l’assistenza sindacale sia svolta in modo corretto e non venga intesa come una “mera formalità” cui il contratto deve essere sottoposto.

Occorre sottolineare che tale assistenza, in ogni caso, non è sostitutiva della verifica del contratto da parte di un soggetto esperto in materia, che è oggigiorno requisito essenziale per la conclusione del contratto.

(leggi qui – Disclaimer)

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