Contratto agrario concluso con l’assistenza di un solo rappresentante sindacale

Stipula contratti di affitto di fondo rustico e deroga ex art.45 Legge 203/82: l’assistenza sindacale.

Cosa accade se ad essere assistito dal sindacato nella stipula, è il solo affittuario di un fondo rustico?

La Corte di Cassazione, con sentenza di recente pubblicazione, si è espressa indicando quali siano le conseguenze della mancata assistenza sindacale a favore del proprietario (affittante) in un contratto di affitto di fondo rustico oppure (il che è lo stesso), della sola assistenza a favore dell’affittuario.
Il tema è di non poca importanza dato che, nel passato, si erano sostanzialmente divise due correnti giurisprudenziali una delle quali postulava la totale nullità del contratto in deroga, al quale non avessero partecipato entrambi i rappresentanti sindacali (quello della proprietà e quello dell’affittuario), mentre l’altra -più ragionevolmente a dire di chi scrive- che l’eventuale nullità potesse essere fatta valere solamente dalla parte rimasta senza assistenza.

A dimostrazione dell’interesse ancor vivo per la materia, si riporta una pronuncia della Suprema Corte dello scorso Maggio ( Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 07/05/2019, n. 11893), con la quale i Giudici hanno stabilito che per la validità del contratto agrario che deroghi al regime di cui alla l. 3 maggio 1982, n. 203, sia sufficiente, al momento della stipula, che soltanto gli affittuari e non anche i proprietari siano stati assistiti da un rappresentante dell’organizzazione professionale cui aderiscono, tenuto conto che la nullità ex art. 45 della l. n. 203 del 1982, prevista per l’ipotesi del contratto agrario che deroghi alle previsioni imperative di cui all’art. 58 della stessa legge, può essere fatta valere soltanto dalla parte interessata, che non sia stata assistita, trattandosi di una nullità di protezione.

Fondo rustico

Fondo rustico

Tale statuizione conferma -ampliandolo- il concetto già espresso nel 2013 sempre dalla Suprema Corte allorchè ritenne che: “La nullità ex art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, prevista per l’ipotesi del contratto agrario che deroghi alle previsioni imperative di cui all’art. 58 della stessa legge, può essere fatta valere solo dalla parte che, al momento della stipula, non sia stata assistita da un rappresentante dell’organizzazione professionale cui aderisce, trattandosi di una nullità di protezione. (Rigetta, App. Milano, 25/02/2009) Cass. civ. Sez. III Sent., 15/05/2013, n. 11763
In estrema sintesi quindi, il contratto agrario stipulato in deroga alla legge 203/’82, firmato dalle parti e dal solo sindacato rappresentativo dell’affittuario è valido. La mancata assistenza sindacale del proprietario affittante non può essere impugnata dall’affittuario ma -al più- dal proprietario medesimo qualora ne abbia interesse.
Si riporta, per quanto d’interesse, il testo dell’ordinanza:

 

Cass. civ. Sez. VI – 3, Ord., (ud. 11/10/2018) 07-05-2019, n. 11893
CONTRATTI AGRARI
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

….OMISSIS….

3. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione della L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 45 e 58, dell’art. 1419 c.c. – dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 4”, i ricorrenti censurano la decisione impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha sostenuto che, a fronte dell’eccezione di nullità proposta, occorreva individuare la parte concretamente assistita dal rappresentante dell’organizzazione, trattandosi di una nullità di protezione, e ha conseguentemente ammesso la prova testimoniale, a loro avviso tardiva, articolata dai F. e implicitamente non ammessa al Tribunale.

3.1. La questione di diritto che i ricorrenti pongono a questa Corte, con il motivo all’esame, è inerente alla necessità o meno dell’intervento bilaterale delle organizzazioni professionali di categoria per la validità dei patti stipulati in deroga alle disposizioni della L. n. 203 del 1982, ritenendo i predetti che tale L., art. 45, comma 1, richiederebbe per la validità di siffatti accordi che le parti siano assistite entrambe dai rappresentanti delle associazioni professionali cui aderiscono.

3.2. Il motivo va disatteso.

Osserva il Collegio che la questione è stata risolta correttamente e del tutto condivisibilmente dalla Corte territoriale che, facendo corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto sufficiente, per la validità delle stipulazioni in deroga del tipo di quelle occorse nella specie, la sola assistenza degli affittuari e non anche dei proprietari, con argomentazioni in punto di diritto che questa Corte interamente condivide e fa proprie (Cass., 20/10/2009 n. 22185; Cass. 8/05/2009 n. 20739; arg. ex Cass. 13/07/1993, n. 7745, sia pure quest’ultima con riferimento a normativa diversa).

Peraltro se è pur vero che per la validità del contratto agrario che deroghi al regime di cui alla L. n. 203 del 1982, è sufficiente che le parti, al momento della stipula, siano state assistite ciascuna da un rappresentante dell’organizzazione professionale cui aderiscono, e che tali rappresentanti siano persone diverse, mentre è irrilevante che i due rappresentanti appartengano alla medesima organizzazione o che quest’ultima non abbia uffici distinti specificamente preposti alla tutela di interessi differenziati (Cass. 29/09/2016, n. 19260; Cass. 26/03/2009, n. 7351), tuttavia questa Corte ha affermato il principio, che va ribadito anche in questa sede, secondo cui la nullità della L. 3 maggio 1982, n. 203, ex art. 45, prevista per l’ipotesi del contratto agrario che deroghi alle previsioni imperative di cui alla stessa L., art. 58, può essere fatta valere solo dalla parte che, al momento della stipula, non sia stata assistita da un rappresentante dell’organizzazione professionale cui aderisce, trattandosi di una nullità di protezione (Cass., ord., 2/08/2016, n. 16105; Cass. 15/05/2013, n. 11763).

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti delle intimate, non avendo le stesse svolto attività difensiva in questa sede.

6. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, trattandosi di processo esente dal pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sest Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2019

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