Contratto di affitto di fondo rustico stipulato senza l’assistenza sindacale

Cosa accade al contratto di affitto di fondo rustico, stipulato in deroga alle previsioni della Legge 203/82, che non sia stato sottoscritto dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali ma solo dalle parti ?

Per comprendere la conseguenza di ciò è opportuno chiarire che la legge 203/82 prevede alcune regole cui i contratti debbono necessariamente attenersi, derogabili solamente con l’assistenza delle organizzazioni sindacali. Tra queste, a titolo di esempio, v’è la durata minima di 15 anni rinnovabili a favore dell’affittuario.

Il contratto che avesse durata pari a 4 anni (e quindi in deroga alla durata prevista per legge), firmato dalle sole parti senza le rispettive OO.SS., sarebe valido? sarebbe totalmente nullo? Quali le conseguenze?

La sintesi del problema è ben espressa dalla Cassazione nella pronuncia che segue:

Qualora un contratto di affitto agrario sia stipulato senza l’obbligatorio intervento delle organizzazioni professionali, ai sensi dell’art. 45 della legge 3 maggio 1982 n. 203, la nullità che ne deriva non travolge l’intero negozio, ma soltanto le clausole in contrasto con i precetti della legge n. 203 del 1982 citata, dai quali le clausole nulle vengono sostituite ex art. 1419, comma secondo, cod. civ.” Sez. III, sent. n. 13359 del 01-12-1999.

Il principio dettato dalla massima che precede è pacificamente condiviso dalla giurisprudenza della Suprema Corte (ex pluribus: Sez. III, sent. n. 6956 del 22-05-2001; Sez. III, sent. n. 7822 del 21-08-1997; Sez. III, sent. n. 10220 del 26-07-2001; Sez. III, sent. n. 6360 del 06-06-1995; Sez. III, sent. n. 6360 del 06-06-1995; …) unica eccezione a tale orientamento, qui citata proprio per la sua unicità, della Cass. Civ. 287/1995, che è stata stata completamente contrastata da tutte le successive pronunce tra cui Cass. 13359/1999 che, con specifico riguardo ad essa, espressamente dispone: “Deve osservarsi, per altro, che la successiva giurisprudenza di questa corte (ndr formatasi a seguito della Sent. 287/1995) è univocamente indirizzata in termini opposti e favorevole -cioè- alla applicabilità, nella specifica materia, dell’art.1419, comma 2. …

Il fermo orientamento che precede trae origine dal disposto dell’art.58 della L 203 del 1982, secondo cui le disposizioni della legge si configurano come imperative e perciò inderogabili, tutte le volte in cui le parti contraenti non siano assistite dalle organizzazioni professionali.

Sempre nelle parole della Suprema Corte, solo grazie alla assistenza delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative sul territorio, “…quelle norme medesime si degradano a meramente dispositive” e possono quindi essere derogate: in caso contrario, le singole pattuizioni in contrasto con le disposizioni imperative della L. 203/1982 debbono essere sostituite automaticamente, in applicazione del combinato disposto degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, cod. civ. (cfr C. Cass. Sez. III, sent. n. 7822 del 21-08-1997).

In sintesi quindi, un contratto che dovesse esser sottoscritto tra le parti senza l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali, potrebbe essere imnpugnato di fronte alle Sezioni Specializzate Agrarie e ricondotto al disposto della Legg 203/82.

            (leggi qui – Disclaimer)

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