Prelazione agraria su terreno a destinazione edificatoria – insussistenza

Prelazione agraria su terreno a destinazione edificatoria – insussistenza

Non sussiste il diritto di prelazione agraria o di riscatto nel caso di vendita di un terreno  a destinazione “non agricola”. Questo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione nella Sentenza 20910 del 17/10/2016 nonchè nella sentenza 19236/2015 di cui si riportano le massime:

“In base al chiaro dettato dell’articolo 8, secondo comma, della legge 590/1965, sono esclusi dalla prelazione agraria tutti i terreni la cui destinazione, seppure non edificatoria, sia comunque da considerare urbana in contrapposizione ad agricola, atteso che, una volta assegnata a una certa zona un’edificabilità maggiore di quella considerata normale per le zone agricole e non vincolata alle esigenze dell’agricoltura, si è perciò stesso in presenza di una zona sottratta al retratto in favore dei coltivatori diretti; a tal fine, la qualificazione di un territorio come agricolo non ha carattere costitutivo, assumendo rilievo essenziale, invece, il tipo di sfruttamento consentito dagli strumenti urbanistici vigenti o in corso di approvazione.”

Sentenza 17 ottobre 2016, n. 20910

 

“La prelazione agraria, agli effetti dell’articolo 8, secondo comma, della legge 590/1965, è consentita soltanto quando il terreno abbia destinazione agricola in base al piano regolatore, sicché non sono soggetti a essa tutti i fondi aventi destinazione urbana, quale quello vincolato a verde privato.”

Sentenza 29 settembre 2015, n. 19236