Coltivatore diretto e previdenza agricola

Ai sensi dell’art.2 della legge 1047 del 1957 “L’obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, ., è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all’allevamento ed al governo del bestiame, nonché gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi.” Il problema che si pone all’interprete è quello di capire quali soggetti, persone Continue Reading ››