Coltivatore diretto e previdenza agricola

Ai sensi dell’art.2 della legge 1047 del 1957 “L’obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, ., è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all’allevamento ed al governo del bestiame, nonché gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi.”

Il problema che si pone all’interprete è quello di capire quali soggetti, persone fisiche, siano direttamente interessati al pagamento della assicurazione: chiunque coltivi un qualsivoglia appezzamento di terra, oppure solo il piccolo imprenditore che lo coltiva con organizzazione di mezzi e strumenti?

La Suprema Corte di Cassazione si è espressa sull’argomento nel 1992 (sent. n. 11915) indicando come l’obbligo assicurativo, e la relativa tutela previdenziale, ricadano solo su quella figura che il codice civile prevede all’art.2083 ovverosia il “piccolo imprenditore”. Tale figura giuridica è caratterizzata, oltrechè dall’apporto di lavoro proprio e della propria famiglia, da una propensione al mercato ovverosia dalla vendita dei prodotti: non si è piccoli imprenditori se non si coltivano (o allevano) i propri prodotti per realizzare un guadagno.

Tale orientamento di fatto escludeva dall’obbligo di assicurazione tutti i coltivatori diretti non piccoli imprenditori, cioè tutti quei soggetti che pur coltivando il terreno non avevano una vera e propria propensione al mercato. E’ solo successivamente che la Cassazione, ribaltando completamente il proprio orientamento (Sent. n.8508 del 2000) ha stabilito che l’art.2 della legge sopracitata debba essere applicato a tutti i coltivatori diretti senza tener conto della propensione o meno al mercato. L’unico fattore realmente determinante è la qualificazione giuridica della figura del “coltivatore diretto”: non è tale infatti, chi coltivi il proprio fondo, ad esempio, per fini hobbystici rendendosi è altresì necessario che ciò costituisca la sua occupazione prevalente e la maggior fonte di reddito; che il fondo richieda almeno 104 giornate lavorative ogni anno (da intendersi anche come le giornate minime effettivamente lavorate) e che la prestazione lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo rispetto a quella necessaria per coltivare il fondo.

Risulta di tutta evidenza che non tutti coloro che svolgono un attività agricola o di allevamento dovranno essere assicurati, ma che altresì non è neppure necessaria la natura imprenditoriale ed il fine economico: è sufficiente che tale occupazione costituisca il lavoro più importante e impegnativo del soggetto interessato.

(A.D. 2001)