Le controversie agrarie (adesso) pagano il contributo unificato

Anni addietro scrissi un articolo che può essere consultato QUI  relativo al fatto che le controversie agrarie, ovvero quelle instaurate innanzi alle Sezioni Specializzate Agrarie istituite presso i Tribunali, fossero esenti dal “Contributo Unificato”, quel “balzello” che è necessario versare per poter intraprendere un procedimento giudiziale.

A sostegno della tesi, portai sia argomentazioni in diritto, sia la personale esperienza nel settore, sia pure una pronuncia della Cassazione (la cui massima è riportata qui). Da allora, alcuna norma è cambiata  nè la Cassazione ha modificato il proprio orientamento. Verrebbe da chiedersi, e allora…..?

Con la Circolare del Ministero della Giustizia n. 232513 del 19.11.2021 (Clicca qui per scaricare la circolare) è stata modificata l’interpretazione della norma nel senso di non ritenere più esenti dal CU le controversie agrarie che, di conseguenza, vengono assoggettate al Contributo Unificato alla stregua delle cause ordinarie.

Chi si azzardasse ad iscrivere a ruolo una controversia agraria senza allegare il contributo unificato, riceverebbe dalla cancelleria una risposta del seguente tenore: “Materia non esente ai sensi della circ. min. mg-DAG 19.11.2021 n. 232513. Si prega di provvedere al pagamento cu e a f. con le seguenti modalita’: giusto dettato di cui all’art. 221 del D.L. 19.05.2020 n. 34 (convertito con la L. 17.07.2020 n. 77/2020), la cui validita’ e’ stata prorogata dall’art. 23, comma 1 D.L. 28.10.2020 n. 137 (convertito con modifiche con la L. 18/12/2020 n. 176), per effetto delle proroghe introdotte con D.L. 44/2021, D.L. 105/2021 (art. 7, c. 1), nonche’ con D.L. del 30.12.2021 n. 228 (art. 16), i pagamenti del contributo unificato e dell’anticipazione forfetaria devono essere assolti esclusivamente per via telematica (art. 83, c. 11 D.L. n. 18/2020 e s.m.i.)(www.pst.giustizia.it – Portale servizi online Uffici Giudiziari) o tramite pagamento a mezzo modello F23 quietanzato con indicazione specifica delle parti di causa (circ. min. 23.10.2015); si prega, pertanto, di effettuare il pagamento in conformita’ e depositare attestazione di pagamento entro 5 gg.; si avvisa che in difetto si procedera’ al recupero ai sensi degli artt. 16, 248 DPR 115/02.”

Viene da chiedersi se la Cassazione, che vede distrutto l’impianto della propria sentenza da una circolare di qualche zelante funzionario amministrativo, avrà qualcosa da ridire al riguardo, considerato che le due tesi sono inconciliabilmente contrapposte e che, come detto, alcun cambiamento è intervenuto nel comtempo.

(LEGGERE QUI – DISCLAIMER)

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