Vendita diretta dei prodotti da parte dei produttori diretti

La Legge n.59 del 9 febbraio 1963 contiene le “norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti”, ove con tale denominazione si vengono a considerare “produttori agricoli” i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti e le loro cooperative o consorzi.

La disciplina prevede che i produttori, singoli od associati, possano esercitare attività di vendita diretta al pubblico senza la necessità di una licenza, bensì di una semplice autorizzazione da parte del Sindaco del Comune ove intendono effettuare la vendita.

La domanda, opportunamente sottoscritta dal richiedente (coltivatore, allevatore o rappresentante, se trattasi di associazioni o di persona giuridica), dovrà essere presentata al sindaco in duplice esemplare e dovrà contenere, oltre l’indicazione delle generalità del richiedente, della specifica qualifica di produttore agricolo ai sensi dell’art.2 legge 59/1963 e degli estremi di ubicazione del fondo di produzione del richiedente (o dei fondi di produzione dei soci o associati), la specificazione dei prodotti di cui s’intende praticare la vendita, e dei modi in cui s’intende effettuarla (permanentemente o meno).

Il luogo ove si intende effettuare la vendita dovrà sempre essere individuabile e come tale indicata nella domanda, ai sensi del combinato dell’art.3 della L.59/1963 e dell’art.1 L.976/1965; non è tuttavia obbligatorio per il produttore agricolo “il possesso e l’uso di locali, chioschi, baracche e simili stabilmente fissati al suolo”, essendo invece sufficiente la semplice indicazione della località in cui si intende effettuare la vendita stessa.

Un requisito essenziale tuttavia per poter ottenere l’autorizzazione alla vendita è quello di non avere riportato condanne penali negli ultimi cinque anni (Art.5 L. 59/1963) per delitti contro l’economia pubblica, l’industria nonché il commercio e la salute pubblica; proprio a tal fine il richiedente dovrà esibire un certificato penale generale (da richiedere presso gli uffici della Procura della Repubblica).

Nel caso poi che si richieda l’autorizzazione alle vendita in un Comune diverso da quello dove si trova il fondo di produzione, sarà necessario allegare anche un certificato in carta libera attestante la qualità di produttore agricolo del richiedente o dei suoi associati.

Da quanto sopra, risulterà sicuramente facile intuire che la autorizzazione, una volta conferita, decadrà nel caso di perdita di talune delle qualità sopra elencate ed in relazione alle quali la autorizzazione stessa è rilasciata. In particolar modo si avrà decadenza della autorizzazione per l’ipotesi di condanna penale (nei casi già elencati) del produttore o dei legali rappresentanti delle associazioni, e per l’ipotesi che vengano venduti prodotti non ottenuti direttamente dal proprio fondo o dai fondi degli agricoltori associatisi.

Ai sensi dell’art.4 L.59/1963 il Sindaco in assenza di ostacoli, entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia la relativa autorizzazione indicando nella stessa “i prodotti ed i luoghi e i giorni di fiera o mercato per i quali è autorizzata la vendita, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità”.

(A.D. 2001)