Vendita prodotti agricoli – prime indicazioni operative
Trascorsi alcuni mesi dalla entrata in vigore dell’art.62 del D.L. 1/2012 relativo alla vendita di prodotti agricoli riteniamo opportuno fare il punto della situazione sotto un profilo prettamente pratico, evidenziando le novità introdotte ed approfondendo alcuni temi già trattati.
A) Ambito di applicazione
Rientrano nella previsione dell’art.62 del DL 1/2012 tutti i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli od alimentari la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana, indipendentemente dalla natura commerciale od agricola espletata dagli operatori interessati.
I contratti di cessione sono solo quelli attraverso cui si realizza il trasferimento della proprietà dei prodotti agricoli e/o alimentari dietro il pagamento di un prezzo.
Sono pertanto esclusi dagli obblighi dell’art. 62: i conferimenti dei soci imprenditori alle cooperative; i conferimenti dei soci imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al D.Lgs. n. 102/2005; i conferimenti di prodotti ittici operanti fra imprenditori ittici; le vendite istantanee (consegna del prodotto e pagamento contestuale del prezzo pattuito (a tali vendite si applica però il divieto delle pratiche commerciali sleali); le vendite al consumatore finale; le coltivazioni per conto terzi; gli appalti di servizi.
B) Termine pagamento 30 o 60 giorni
Per la definizione dei prodotti agricoli ed alimentari, occorre rifarsi agli elenchi contenuti rispettivamente, nell’allegato I di cui all’art. 38 co. 3 del Trattato Unione Europea e nell’art. 2 del Reg. CE n. 178/2002.
Ai fini di un primo inquadramento, si segnala che il termine breve di pagamento di 30 giorni è riferibile solamente alle vendite di prodotti alimentari deteriorabili, ovvero:
i prodotti agricoli, ittici, alimentari preconfezionati dal produttore, con scadenza o termine minimo di conservazione inferiore a 60 giorni;
i prodotti agricoli, ittici alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche anche in involucro protettivo o refrigerati non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la loro durabilità per un periodo superiore a 60 giorni.
Si ritiene che i prodotti agricoli non alimentari (es. animali vivi, sementi, mangimi etc) debbano rientrare tra le “altre merci” previste dalla normativa il cui termine di pagamento è di 60 giorni
C) Forma scritta
Tutti i contratti di cessione dei prodotti agricoli e/o alimentari, a decorrere dall’entrata in vigore della norma, devono essere stipulati (prima della consegna dei prodotti) in forma scritta, intendendosi per essa qualsiasi comunicazione trasmessa o in forma elettronica o via fax purchè sottoscritta dalle parti e contenente gli elementi minimi previsti dalla norma.
Ciò detto, alla luce delle specificazioni contenute nel decreto attuativo che individuano la documentazione equipollente all’atto scritto, si segnala che, al fine di rispettare l’obbligo di cui all’art. 62 co. 1, può procedersi alternativamente nei modi seguenti:
Contratto scritto fra venditore e acquirente.
Scambio di comunicazioni e di ordini antecedenti la consegna: deve esistere un ordine scritto ed una espressa accettazione sempre per iscritto firmata dal titolare o chi ne ha il potere.
“Fatture parlanti”: nel corpo della fattura dovrà essere aggiunta, oltre quanto sotto riportato, la dicitura “Assolve agli obblighi di cui all’art. 62 comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.”
Elementi essenziali da indicare tassativamente in tutti e tre i casi:
le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto:la quantità può essere anche quella riferita, ad es., all’intera produzione di un determinato terreno od all’intero quantitativo di latte prodotto dalla stalla.
la durata: se la cessione si conclude con un’unica fornitura, la durata da indicare può essere quella che va dalla data di stipula al momento della consegna del prodotto;
il prezzo:può essere indicato un prezzo unitario, un prezzo a peso del prodotto, così come un prezzo determinabile, ad una prefissata data, in base a listini, mercuriali o altri elementi certi ed identificabili;
le modalità di consegna e di pagamento: corriere, ritiro, assegni, bonifico, …;
la sottoscrizione: è sempre opportuno che la firma sia apposta sul documento in originale dal titolare; in alternativa e con le dovute attenzioni si potranno ritenere validi contratti inviati a mezzo PEC, oppure su cui venga apposto il timbro aziendale, oppure con la sottoscrizione da parte di delegato.
Si ritiene ammissibile anche l’invio dei documenti sopra indicati (fatta eccezione per la fattura) e la loro sottoscrizione anche a mezzo telefax. Si sottolinea che tali documenti dovranno essere mantenuti in azienda per eventuali controlli da parte delle autorità competenti dato che l’applicazione della sanzione collegata alla violazione dell’obbligo della forma scritta, è riferibile ad entrambe le parti contrattuali.
D) Accordi quadro, contratti quadro, accordi interprofessionali
La forma scritta del contratto è assolta anche nel caso in cui tra venditore e acquirente esista un contratto quadro o un accordo quadro o un contratto di base, in cui le parti disciplinano i conseguenti contratti di cessione, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, i listini prezzi, eventuali prestazioni di servizi e loro rideterminazione. In tali contratti le parti dovranno convenire:
le caratteristiche del prodotto venduto: va indicata la tipologia di prodotto oggetto dell’accordo. La specifica quantità oggetto di cessione può anche essere individuata nel momento della consegna: in tal caso essa andrà indicata nell’ordine, nella fattura, nel D.D.T. o di consegna che, unitamente al contratto base cui essi in tal caso devono fare riferimento, assolveranno l’obbligo di cui all’art. 62 co. 1;
la durata: si intende in questo caso la durata del vincolo contrattuale che si può sostanziare in una serie di consegne da effettuare nell’arco di tempo considerato. Le consegne che, come detto, possono anche essere costituite da quantità variabili volta per volta;
il prezzo: può essere indicato come già specificato sopra, un prezzo unitario, un prezzo a peso del prodotto così come un prezzo determinabile ad una prefissata data anche avuto riguardo ad un listino o ad altri elementi certi ed identificabili. Il prezzo dovrà essere specificato con esattezza nel momento dell’emissione del singolo ordine prevedendo che si faccia riferimento al listino;
le modalità di consegna: corriere, ritiro in azienda, etc…. ;
la modalità di pagamento: bonifico, assegno, contanti, etc..
il riferimento all’accordo quadro od al contratto base: ad esempio “Le parti fanno riferimento ad un accordo quadro ex D.Lgs. n. 102/2005 o ad un accordo interprofessionale …”
Qualora tutti gli elementi obbligatori siano stati specificati nell’accordo quadro, il documento di trasporto o di consegna, la fattura o l’ordine di acquisto può limitarsi (ma ciò è necessario) a riportare solo gli estremi ed il riferimento al contratto o accordo quadro.
E) Termini di pagamento e fatturazione
Il termine di pagamento decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. La data di ricevimento della fattura è “validamente certificata” solo in caso di consegna a mano con ricevuta controfirmata, invio per raccomandata A.R. od a mezzo P.E.C. o del sistema “EDI”, od ancora attraverso altro mezzo equivalente in base alla normativa fiscale.
Se non vi è certezza in ordine alla data di ricevimento della fattura (e quindi nel caso in cui non sia stato utilizzato un mezzo di comunicazione della fattura idoneo a validare la data di arrivo) la data di ricevimento (salvo prova contraria), coincide con quella di consegna dei prodotti. Naturalmente in questo caso il termine di pagamento decorrerà dall’ultimo giorno del mese di consegna del prodotto.
F) Interessi
Gli interessi decorrono automaticamente e senza necessità di costituzione in mora dal giorno successivo alla scadenza del pagamento; la riscossione degli interessi è un diritto del venditore, ma non un obbligo. Per quanto attiene alla determinazione del saggio da applicare il D.M. n.199/2012, attuativo dell’art.62, rinvia all’art.5 del D.Lgs n.231/2002 che dovrà essere maggiorato di 2 punti percentuali. In sintesi al tasso di riferimento (pari per il primo semestre 2013 a 0,75%) si deve aggiungere la maggiorazione di 2 punti percentuali fissati dall’art. 62 co. 3, nonché gli 8 punti base delle transazioni commerciali per un saggio complessivamente pari (nel primo semestre 2013) al 10,75%. Da rilevare che, a seguito dei rilievi operati dal Consiglio di Stato, nella versione attuale del Decreto è stata eliminata la possibilità che il tasso degli interessi possa essere concordato tra le imprese.
G) Entrata in vigore
In base all’art. 8 co. 1 del Decreto attuativo, l’art. 62 si applica a tutti i contratti di cessione di prodotti agricoli ed alimentari stipulati a decorrere del 24 ottobre 2012. I contratti già in essere a tale data (cioè quelli stipulati in epoca antecedente) che non hanno ancora esaurito i loro effetti, dovevano essere adeguati entro il 31 dicembre 2012 in relazione ai requisiti di cui al comma 1 dell’art.62 (forma scritta contenente durata, quantità e caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento).
Sempre in base al medesimo articolo 8, “Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo 62 si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa” Tradotto ciò significa che secondo il DM attuativo dell’art.62, si applicano i termini di pagamento di 30 o 60 giorni nonché il divieto di pratiche commerciali sleali a tutti i contratti oggi esistenti che abbiano ad oggetto cessioni di prodotti agro alimentari.
Sulla base di tale prospettazione in sintesi può affermarsi che:
gli accordi di cessione che venditore e acquirente hanno convenuto prima del 24 ottobre 2012 dovevano essere redatti entro il 31 dicembre 2012 in forma scritta conformemente all’art. 62. Se già redatti in forma scritta, dovevano essere integrati laddove non coerenti con le indicazioni obbligatorie.
tali accordi, pur se convenuti prima del 24 ottobre 2012, sono soggetti ai termini di pagamento di 60 o 30 giorni ed alle norme sul divieto di pratiche commerciali sleali.
tutti gli accordi stipulati successivamente al termine del 24 Ottobre 2012, come ovvio, debbono necessariamente rispettare i dettami dell’articolo 62.
Seguendo l’interpretazione ministeriale, non esente da critiche quanto alla riferibilità del dettato normativo a fattispecie antecedenti l’entrata in vigore, per le fatture emesse dopo la data del 24 ottobre 2012 il termine di pagamento – indipendentemente da quanto convenuto negli accordi ante 24 ottobre – deve essere quello indicato dall’art. 62 co. 3 (30 o 60 giorni), con conseguente applicazione degli interessi di mora in caso di ritardo.