Cessione prodotti agricoli ed agroalimentari ex art.62

Art. 62  Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012)

Lo scorso 24 Gennaio è stato emanato il decreto legge n. 1/2012 più noto come “decreto sulle liberalizzazioni” che contiene molteplici aspetti di interesse per il settore agricolo.

Il primo che si ritiene opportuno approfondire è quello descritto dall’art.62 ovvero la nuova disciplina per la cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari destinati “non a consumatori finali”.

Obiettivo del provvedimento è quello di salvaguardare la produzione agroalimentare e le piccole-medie industrie rispetto alle pratiche commerciali scorrette da parte della grande distribuzione organizzata.

A tutela del settore agricolo vengono quindi introdotte alcune nuove regole che, per semplicità e chiarezza espositiva, si riporteranno in modo schematico. Esse riguardano:

  1. la forma obbligatoria del contratto.

  2. divieto di pratiche commerciali condotte in modo sleale.

  3. tempi di pagamento certi e relative sanzioni.

In sintesi i contenuti

A )La forma del contratto.

I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.

I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullità del contratto può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Di fatto quindi, non saranno più ammessi gli accordi o ordini verbali tra imprenditori; si sottolinea che tale regola non sussiste nella fase di vendita diretta al consumatore finale e non deve perciò essere applicata da parte delle rivendite dirette di prodotti agricoli che hanno tale tipologia di clientela; viceversa dovrà essere applicata, a titolo di esempio, dalle cantine vitivinicole che riforniscono grossisti, ristoranti, grande distribuzione, piuttosto che aziende che vendono sementi o foraggi ad altri imprenditori, mulini, etc.

B) Divieto di pratiche commerciali scorrette.

Nelle relazioni e transazioni commerciali tra operatori, compresi quindi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni appena menzionati, è vietato:

  1. imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali (ovvero non dipendenti direttamente dal contratto medesimo) e retroattive;

  2. applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;

  3. subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre;

  4. conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;

  5. adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

C)Tempi di pagamento

Per i soli contratti di vendita di prodotti agricoli sopra menzionati, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato:

a) per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture;

b) entro il termine di sessanta giorni per tutte le altre merci.

Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine, senza necessità di costituzione in mora. Il saggio da applicare è quello legale (dal 1/1/2012 pari a 2,5) maggiorato inderogabilmente di ulteriori due punti percentuali. La norma in questione abroga espressamente i commi 3 e 4 del D.Lgs 231/2002 relativi agli interessi di mora sulle transazioni commerciali tra imprenditori.

Giova rilevare che ai fini della normativa in esame sono considerati prodotti o merci deteriorabili:

  1. prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;

  2. prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;

  3. prodotti a base di carne con determinate caratteristiche fisico-chimiche previste dal decreto;

  4. tutti i tipi di latte.

Sanzioni per il mancato rispetto della normativa e controlli per la cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari

Il decreto demanda alla Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (Antitrust) la vigilanza in merito al rispetto della normativa nonché il potere di irrogare sanzioni. Tale organismo vede quindi ampliate le proprie competenze anche alle pratiche commerciali scorrette tra imprese, con il potere di intervenire “d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato”.

Salvo che il fatto non costituisca reato, sono previste le seguenti sanzioni:

  1. Il contraente (ad eccezione del consumatore finale), che contravviene all’obbligo di stipula del contratto nelle forme previste, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. L’entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

  2. Il contraente (ad eccezione del consumatore finale), che attui pratiche commerciali scorrette come sopra delineate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti.

  3. Il mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del debitore, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L’entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi. A ciò ovviamente si sommano gli interessi di mora a favore del creditore.

Come noto ogni Decreto legge è immediatamente esecutivo dal momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ragione per cui un contratto di vendita prodotti agricoli che dovesse essere stipulato in questi giorni, dovrebbe necessariamente rispettare le regole sopra descritte; allo stesso tempo si sottolinea che il decreto potrebbe subire modifiche al momento della conversione in legge che dovrà avvenire necessariamente entro 60 giorni, pena la perdita di efficacia delle disposizioni. Si sottolinea quindi che le indicazioni qui riportate potrebbero subire variazioni in sede di conversione in legge o anche di interpretazioni da parte del Ministero competente.

Per coloro che avessero necessità di concludere un contratto nel periodo intercorrente prima della conversione in legge del decreto, segnaliamo che il nostro ufficio legale ha predisposto una bozza che è possibile richiedere, evidenziando fin d’ora trattarsi di una prima ipotesi di studio non definitiva.