VENDITA PRODOTTI AGRICOLI La cessione del vino

L’introduzione dei termini certi per il pagamento dei prodotti agricoli, operato con l’art.62 del DL 24/1/2012 n.1, è una delle innovazioni giuridiche più utili di questi ultimi anni per il nostro settore, che soffre da sempre la debolezza di fronte ad acquirenti “forti” quali supermercati e grandi catene di distribuzione. Come noto, a far data dallo scorso 24 Ottobre, le compravendite di prodotti alimentari e/o agricoli operate tra imprenditori dovranno necessariamente assumere forma scritta, ed i pagamenti dovranno essere eseguiti tassativamente entro 30 o 60 giorni, a seconda che il prodotto sia considerato dalla normativa “deteriorabile” o meno. Per quanto riguarda uno dei prodotti di maggiore interesse per le aziende del nostro territorio, ovvero il vino, il termine di pagamento è 60 giorni dalla consegna o ritiro e lo era fin da prima della introduzione dell’art.62, poichè previsto dall’art 22 L 18/2/1999 n.28 la quale testualmente dispone che:

 1. Per le cessioni di prodotti alcolici … … , a soggetti autorizzati ad immetterli in consumo, i corrispettivi devono essere versati entro sessanta giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi.

 2. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il cessionario, senza bisogno di costituzione in mora, è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l’ottenimento di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

E’ opportuno rilevare che la nuova disciplina relativa alla vendita dei prodotti agricoli introdotta dall’art.62 opera nel caso di vendita di prodotti alcolici solo in riferimento al divieto di pratiche commerciali sleali, alla forma scritta ed al suo contenuto, ma con l’esclusione del termine di pagamento che è 60 giorni dalla consegna e non dal fine mese di ricezione della fattura.

In considerazione del contenuto dell’art.5 comma 5 del decreto ministeriale applicativo dell’art.62 che richiama per intero l’articolo 22 della Legge 28/1999, v’è da ritenere che sia ancora applicabile alla vendita di prodotti alcolici il particolare saggio di interesse ivi previsto, che è differente rispetto a quello introdotto dall’art.62 in quanto per i prodotti alcolici l’interesse moratorio è pari al Tasso Ufficiale di Sconto (oggi “Tasso Ufficiale di Riferimento”, abbreviato “TUR”) maggiorato del 5% invece che al saggio previsto per i ritardi nelle transazioni commerciali. A puro titolo comparativo, si rileva che l’ultima rilevazione disponibile del TUR è quella del mese di Luglio 2012 e riporta un saggio pari allo 0,75%: il saggio moratorio previsto per i prodotti alcolici è quindi attualmente pari al 5,75% a dispetto di quello previsto per le transazioni ex art.62 che attualmente è pari al 10,75%.