Acquisto di fondi rustici e prelazione del confinante

Oltre ai casi espressamente previsti dall’art.8 della legge 590 del 1965 (e successive modifiche) sui quali si è già scritto in questo notiziario, vi è un’ulteriore ipotesi di prelazione sull’acquisto di fondi rustici, ovverosia quella contemplata dall’art.7 n.2, della legge 817 del 1971 il quale sancisce l’esistenza del diritto anche in capo “. al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita , purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti. Nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell’intero complesso di fondi.”

La disposizione in esame, presenta un elemento di non poca incertezza allorché parla di “fondi confinanti”; nei primi anni di applicazione della legge n.817 infatti, vi sono stati frequenti ricorsi alla Suprema Corte di Cassazione, per individuare esattamente come dovesse interpretarsi tale indicazione. L’esito di tali ricorsi è stata l’esatta definizione del concetto di “confine tra due terreni”, nonché l’individuazione dell’esatto ambito di applicazione del criterio in oggetto.

Poiché infatti nel nostro ordinamento il termine confine, e quello derivato di confinante, e’ accolto nel significato di “linea immaginaria che determina fra due fondi un rapporto di contiguità o continuità fisica”, nello stesso significato detto termine va adoperato, nella interpretazione dell’art.7 della legge n. 817 del 1971. Conseguentemente il diritto di prelazione previsto da tale norma a favore del proprietario confinante del fondo posto in vendita, non sussiste qualora due fondi rustici siano separati da una strada comunale, che di fatto impedisce la materiale contiguità dei fondi. (Cassazione civile, sez. III, 24 febbraio 1986 n. 1130).

La Corte di Cassazione è andata anche oltre tale indicazione, statuendo che debbano intendersi “terreni confinanti”, solo quelli contraddistinti da una linea comune di demarcazione tra proprietà diverse, ossia in relazione di contiguità materiale, non rilevando pertanto, ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione o di riscatto, la relazione di contiguità funzionale di fondi tra loro separati da un torrente o strada comunale, da strada interpoderale o vicinale. (Cassazione civile, sez. un., 25 marzo 1988 n. 2582, ed anche Cassazione civile sez. III, 8 gennaio 1996, n. 58).

In tutti questi casi quindi, il coltivatore diretto il cui terreno sia vicino ma, come visto, non confinante a norma di legge, non potrà esercitare il diritto di prelazione in caso di vendita. Logica conseguenza è che il venditore in tali casi, non sarà assolutamente tenuto ad informare il vicino né della volontà di vendere né tantomeno delle offerte ricevute, come invece deve avvenire nel caso di prelazione.

(A.D. 2001)