La prelazione sull’acquisto di fondi rustici
L’art.7 della legge n.817 del 14 agosto 1971 prevede la disciplina del diritto di prelazione in caso di vendita di terreni agricoli; tale diritto consiste nel poter acquistare, a parità di condizioni offerte, a dispetto di chiunque altro.
In particolar modo sono individuate due categorie di soggetti che possono far valere il diritto di prelazione: i confinanti e coloro che coltivano il fondo stesso, intendendo per essi l’affittuario, il mezzadro ed il colono (il cui contratto sia stato stipulato dopo l’entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756).
Nell’ipotesi che sia messo in vendita un terreno coltivato da un affittuario, sempre secondo la L.817/1971, nonché secondo costante giurisprudenza (Cassazione civile sez. III, 21 marzo 1997, n. 2523; Cassazione civile sez. III, 10 ottobre 1992, n. 11087;.), egli dovrà essere privilegiato nell’acquisto rispetto al confinante: in altre parole, il diritto di prelazione dell’affittuario varrà più di quello del confinante.
Affinché si verifichi tale condizione tuttavia, è necessaria la sussistenza di alcune condizioni:
1)l’affittuario deve essere coltivatore diretto;
2)il suo insediamento sul fondo deve essere stabile ed effettivo si’ da giustificare la prevalente tutela della conservazione dell’azienda agricola di detto affittuario, rispetto all’interesse al conglobamento di fondi limitrofi. Tale situazione, pertanto, non e’ ravvisabile ove risulti che l’affittuario abbia abbandonato la coltivazione (ad esempio, dando il fondo ad altri in subaffitto, e poi rinunciando alla conduzione, dietro compenso, in favore dell’acquirente);
3)deve coltivare il fondo oggetto della vendita da almeno due anni, e non deve aver venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non deve superare il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia;
4)la prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, sono destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica;
5)nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell’intero complesso di fondi.
E’ opportuno ricordare che il diritto di prelazione adesso trattato riguarda solo l’acquisto del terreno ed è cosa differente dalla prelazione sull’affitto disciplinata dal nuovo art.4bis della L.203/1982, sul quale si è già scritto su questa rivista.
(A.D. 2001)