Prelazione ex art.4 bis legge 203/1982. Prime applicazioni giurisprudenziali

La recente legge di orientamento, come è, noto ha introdotto l’istituto della prelazione in caso di nuovo contratto di affitto. La norma prevede che il concedente almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto di affitto (sia a coltivatore diretto che non a coltivatore) deve comunicare al conduttore, laddove intenda concedere nuovamente a terzi il terreno, le offerte ricevute con raccomanda con ricevuta di ritorno. Il diritto di prelazione non ricorre quando il conduttore abbia dichiarato che non intende rinnovare il contratto e nei casi di cessazione dello stesso per grave inadempimento e per recesso del conduttore. I principi sanciti dalla legge di orientamento hanno trovato applicazione in una recente sentenza del Tribunale di Rimini Sezione agraria (n. 1309 del 20/11 u.s.), la quale ha dichiarato inefficace il contratto di affitto intercorso tra la proprietà ed il nuovo affittuario senza osservare le norme in materia di prelazione. La sentenza si segnala per il principio che introduce della non rinunciabilità del diritto di prelazione prima della sua insorgenza. Già con circolare n. 11174 del 18 giugno 2001 l’ufficio legale aveva evidenziato che l’affittuario titolare del diritto di prelazione non poteva rinunciare preventivamente, anche nelle forme di cui all’art. 45 della L. 203/82, al diritto di prelazione che la legge gli accorda, nel caso di conclusione di nuovo contratto di affitto che abbia per oggetto il medesimo fondo. Si evidenziava in tale circolare che, al pari di quanto avviene per la prelazione in caso di vendita di fondo rustico, la rinuncia di un diritto non è valida, salvo che non venga effettuata dall’affittuario dopo che questo sia venuto a conoscenza delle esatte condizioni e dei tempi di rinnovo. L’affittuario uscente potrà validamente rinunciare all’esercizio del diritto solo dopo che gli è stato comunicata la proposta di nuovo affitto. Questo principio, come detto,  è stato ora confermato dalla magistratura di merito del Tribunale di Rimini, secondo la quale le rinunce preventive sono invalide atteso che nel nostro ordinamento vige il principio generale per cui non ha alcun valore la rinuncia ad un diritto espressa quando ancora lo stesso non sia sorto in capo al rinunciante, sul rilievo che “una consapevole e responsabile rinuncia può aversi solo nell’ipotesi in cui il titolare del diritto sia posto in grado di valutare tutti gli aspetti positivi e negativi della sua scelta” (Cass. 10272/95).Questa decisione pertanto per la novità del contenuto e soprattutto delle motivazioni  poste a fondamento della stessa, merita di essere segnalata alle aziende associate per evitare che le rinunce preventive del diritto di prelazione riconosciute ex lege dall’articolo 4 bis L. 203/82 possano essere impugnate ed invalidate.

(A.D. 2002)