La prelazione agraria del confinante

La prelazione agraria non spetta genericamente a chiunque a vario titolo ha la disponibilità di terreni agricoli, ma unicamente a coloro che li coltivano direttamente ed in maniera abituale.

Il diritto di prelazione nel caso di vendita di un terreno confinante, spetta al proprietario che coltiva direttamente il terreno contiguo con quello in vendita; secondo la giurisprudenza,“nell’accordare la prelazione agraria al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con quelli offerti in vendita, l’art.7 L.817/1971, pone come condizione essenziale che tali terreni siano coltivati direttamente dal proprietario, senza che possa diversamente rilevare la sua attività di coltivatore diretto, ove esercitata con riguardo ad altri fondi, giacché solo nel primo caso si attua, con l’accorpamento, lo scopo perseguito dalla legge, cioè la formazione di imprese diretto coltivatrici di più ampie dimensioni, più efficienti sotto il profilo tecnico ed economico” (Cass. 24 maggio 2002, n. 7635).

Per poter esercitare il diritto di prelazione, il proprietario confinante dovrà dimostrare di possedere tutti i requisiti previsti dall’art.8 della legge n. 590 del 1965, vale a dire: a) la qualifica di coltivatore diretto; b) il possesso della forza lavorativa adeguata; c) la coltivazione biennale dei terreni agricoli confinanti di sua proprietà; d) non aver venduto fondi rustici di proprietà (di imponibile superiore a “mille lire”) nel biennio precedente l’esercizio della prelazione. Tali requisiti, dovranno necessariamente sussistere alla data del preliminare di vendita, che segna la nascita del diritto di prelazione.

Volendo analizzare più nel dettaglio tali condizioni, si rileva che, l’articolo 31 della legge 590/’65 stabilisce che è considerato coltivatore diretto, ai fini della prelazione agraria, chi si dedica in modo abituale e diretto alla coltivazione del fondo ed all’allevamento del bestiame a condizione che la forza lavoro propria, e della propria famiglia, sia pari ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e dell’allevamento. Il concetto di abitualità va inteso “quale normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli, in maniera tale che l’attività agricola venga svolta in modo stabile e continuativo anche se non professionale, prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della propria famiglia, traendo da tale attività un reddito, anche se secondario” (Cass. 23 gennaio 1995, n. 759). La qualità di coltivatore diretto, per i giudici, integra una circostanza di fatto che non solo non è soggetta a limitazioni circa la scelta delle prove, ma è sganciata da qualsiasi accertamento amministrativo con particolare riferimento a certificazioni od iscrizioni in registri previdenziali (ad esempio l’iscrizione negli elenchi di coltivatori diretti del Servizio contributi agricoli unificati “SCAU”) che, seppur indicativi, non sono determinanti ma lasciati al libero apprezzamento del Giudice, il quale ha ampio potere discrezionale nel valutare la loro attendibilità. (cfr Cass. 22 giugno 2001, n. 8595).

Quanto al secondo requisito, il coltivatore dovrà dimostrare di possedere adeguata capacità lavorativa, nel senso che la forza lavoro del proprio nucleo familiare dedicata all’agricoltura non dovrà essere inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità di coltivazione del fondo, e che il terreno oggetto di prelazione in aggiunta a quelli già posseduti in proprietà od enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della famiglia.

Per la coltivazione biennale, è stato chiarito dalla giurisprudenza che la prelazione agraria del confinante richiede “non già la titolarità biennale del diritto di proprietà ma quella biennale dell’effettiva coltivazione del fondo a confine” (Cass. 11 ottobre 1985, n. 4945) in regime di stabilità. Infine, relativamente alla mancata vendita di terreni, essa va letta nell’ottica dell’interesse alla effettiva coltivazione del fondo a dispetto di un eventuale intento speculativo: il Legislatore ha ritenuto di non attribuire vantaggi ad un soggetto che nel breve periodo precedente abbia dimostrato di avere scarsa propensione per una utilizzazione reddituale del fondo caratterizzata dalla coltivazione personale. Unica eccezione a tale regola è rappresentata dalla cessione di fondo agricolo a scopo di ricomposizione fondiaria, che si verifica sia nel caso di vendita a favore degli enti di sviluppo finanziati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina, sia nel caso di vendita a favore di privati per acquistare altri terreni con mutui agevolati e benefici tributari nonché con il controllo dell’Ispettorato provinciale agrario, allo scopo di accorparli ad unità poderali più ampie.

Affichè possa sorgere il diritto di prelazione in capo al confinante, oltre ai requisiti di natura soggettiva sopra descritti, occorrono due condizioni di natura oggettiva: la prima è che sul terreno contiguo messo in vendita non siano insediati affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti. La seconda, è che i terreni posti in vendita confinino materialmente con quelli coltivati dal prelazionante, ragione per cui la prelazione è esclusa quando tra i due fondi esiste, ad esempio, una strada comunale, un corso di acqua, una strada vicinale (aperta o meno al pubblico transito). Si ricorda infine che nel corso degli anni sono intervenute nuove disposizioni normative che hanno esteso l’istituto della prelazione agraria alle cooperative agricole (art.7, comma 2 n. 2, della legge n. 817/1971), nonché alle società agricole di persone, qualora la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come desumibile dalla iscrizione al registro delle imprese (art. 2.2 d.lgs. n. 99/2004) ma non alla figura dello IAP.