Impianti fotovoltaici e dismissioni terreno demaniale
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012)
Si ritiene opportuno procedere nell’analisi schematica di alcune delle novità introdotte dal decreto legge n. 1/2012 più noto come “decreto sulle liberalizzazioni” che contiene molteplici aspetti di interesse per il settore agricolo, con particolare riguardo, in questo caso, alle novità introdotte in materia di impianti fotovoltaici e di dismissioni di terreni demaniali.
Per completezza si rileva che il decreto è stato approvato in sede di conversione in legge da parte del Senato ed è passato alla Camera dove probabilmente verrà varato, senza grandi variazioni, entro il 24 marzo p.v.
Impianti fotovoltaici (art. 65)
Per i nuovi impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è più consentito l’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatti salvi quelli realizzati su aree agricole di proprietà del demanio militare già realizzati o da realizzare. Tale ultimo inciso è stato introdotto con emendamento del Senato in sede di conversione in legge del DL.
Per quanto riguarda invece gli impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono “elementi costruttivi di serre”, in un primo momento si era prevista la applicabilità della tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici (più vantaggiosa), elemento questo cancellato in sede di conversione dal Senato.
Dismissione di terreni demaniali (art. 66)
La vendita di terreni demaniali già disposta con l’art. 7 della L. 183/2011 (c.d. Legge di stabilità), è stata ri-disciplinata dal Decreto in commento. Le novità possono così sintetizzarsi:
A) i terreni agricoli o a vocazione agricola di proprietà dello Stato che possono essere alienati verranno individuati ogni anno entro il 30 giugno. La misura quindi diventa permanente;
B) la cessione dei terreni avverrà mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a € 100.000,00 e mediante asta pubblica, per quelli di valore pari o superiore a € 100.000,00. La procedura negoziata senza pubblicazione del bando (mutuata dalla normativa sugli appalti) si utilizza in casi eccezionali poiché non garantisce il rispetto della concorrenza e della massima partecipazione;
C) il prezzo da porre a base delle procedure di vendita è determinato sulla base dei valori agricoli medi di cui al DPR n. 327/2001 (T.U. sull’esproprio). La norma in commento ripropone al riguardo l’integrazione alla L. 183/11 già attuata dall’art. 27 L. 214/2001;
D) alla vendita dei terreni demaniali agricoli si applicano le agevolazioni per il compendio unico previste dall’art. 5 bis D.Lg.vo n. 228/2001. L’acquirente è dunque tenuto a coltivare o a condurre il terreno per 10 anni dal trasferimento, e la vendita è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di ogni altro genere. Gli onorari notarili sono ridotti ad un sesto. I terreni acquistati e costituenti il compendio unico non sono inoltre divisibili per 15 anni dalla data di acquisto;
E) resta confermato il diritto di prelazione dei giovani imprenditori, che possono accedere ai fini dell’acquisto ai benefici previsti dal D.Lg.vo 185/2000 (Titolo I, capo III);
F) i beni demaniali dismessi possono formare oggetto delle operazioni fondiarie di cui all’art. 4 L. 441/98 (acquisto per il tramite di ISMEA);
G) i terreni alienati non possono vedersi attribuita, prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dell’atto, una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.
Per completezza si rileva che il testo sopra indicato è stato modificato in sede di conversione da parte del Senato che, con apposito emendamento, ha introdotto oltre alla vendita anche la possibilità dell’affitto dei terreni come richiesto a gran voce nelle scorse settimane dal mondo agricolo, associazioni in primis.
Il comma 1 dell’articolo 66, recita ora che entro il 30 giugno di ogni anno, il Mipaaf con decreto di natura non regolamentare da adottare d’intesa con il Mef, dovrà individuare i terreni agricoli e a vocazione agricola “… da locare o alienare a cura dell’Agenzia del demanio…”
Nella nuova versione dell’articolo 66 sono previste alcune agevolazioni finanziarie e benefici fiscali per contratti di affitto di durata almeno quinquennale. L’abbattimento della tassa di registro, la mancata rivalutazione catastale e l’accesso alle disposizioni per favorire la piccola proprietà contadina ne sono alcuni esempi.
Da sottolineare, inoltre, la precedenza sancita nel comma 7 e 3 per i giovani coltivatori diretti o Imprenditori agricoli fino a quaranta anni di età.
Persiste, in ogni caso, per i terreni locati o alienati il divieto di attribuzione di destinazione urbanistica diversa da quella agricola per un periodo di vent’anni.
Come noto il Decreto legge (e quindi anche le modifiche sopra evidenziate) potrebbe subire modifiche al momento della conversione in legge: si sottolinea quindi che le indicazioni qui riportate potrebbero essere variate in sede di conversione.