Attuazione dell’art.15 del Decreto Legislativo 626/94. Organizzazione in azienda del primo soccorso.

Con il D.M. 388/2003 il Legislatore ha dato attuazione all’art.15 del D.Lgs. 626/94, il ben noto Decreto Legislativo in tema di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il decreto che qui si commenta, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.27 del 3 Febbraio 2004, ed entrerà in vigore il 3 Agosto prossimo.

 La nuova disposizione regola, in modo particolare, il pronto soccorso aziendale ovverosia le misure minime che ogni “unità produttiva” deve avere per poter garantire un primo intervento medico in caso di incidente ad un lavoratore.

Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate in tre gruppi, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio: a seconda del gruppo di appartenenza vi saranno differenti misure da adottare.

Nel rimandare al testo del decreto per una indicazione precisa, si può dire che nel gruppo “A”, rientrano, per quanto ci interessa, tutte le aziende o unità produttive che lavorano nel comparto dell’agricoltura con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato . Tale gruppo è considerato quello più a rischio, al pari di impianti e laboratori nucleari e come tale è assoggettato alle misure più severe.

Nel gruppo “B” si ritiene invece che siano classificate le aziende agricole con più di tre lavoratori, a prescindere dal tipo di contratto; a tal fine, devono essere presi in considerazione sia i lavoratori a tempo indeterminato, che quelli a tempo determinato, che i lavoratori stagionali.

Infine fanno parte del gruppo “C” le aziende agricole con meno di tre lavoratori, siano essi a tempo indeterminato, a tempo determinato od anche lavoratori stagionali.

 Al fine di identificare il proprio gruppo di appartenenza, il datore di lavoro dovrà sentire il medico competente e, solo nel caso di appartenenza al gruppo A, dovrà darne comunicazione all’Azienda Unità Sanitaria Locale del territorio in cui si svolge l’attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l’azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro dovrà riferirsi all’attività con indice di rischio più elevato.

Per quanto attiene alle misure da adottare, come detto, esse variano a seconda della classificazione della azienda in uno dei tre gruppi. Analizziamoli distintamente:

Aziende o unità produttive di gruppo “A” : il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

) cassetta di pronto soccorso , tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1 (che fa parte del decreto) da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti;

) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Il datore di lavoro, sentito il medico competente quando previsto, oltre alle attrezzature mediche di cui sopra, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria, ovvero il c.d. “118”.

Per le aziende o unità produttive di gruppo “A” i contenuti e i tempi minimi (16 ore) del corso di formazione per gli addetti al pronto soccorso sono riportati nell’allegato 3 e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell’attività svolta.

Aziende o unità produttive di gruppo “B” : il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

) cassetta di pronto soccorso , con le medesime caratteristiche di quella prevista per le attività di gruppo “A”;

) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Per le aziende o unità produttive di gruppo “B” i contenuti ed i tempi minimi (12 ore) del corso di formazione per gli addetti al pronto soccorso sono riportati nell’allegato 4.

Aziende o unità produttive di gruppo “C” : il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

) pacchetto di medicazione , tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato (che fa parte del decreto), da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti;

) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Per le aziende o unità produttive di gruppo “C” i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione per gli addetti al pronto soccorso sono riportati nell’allegato 4.

Disposizione comune a tutti e tre i gruppi è che nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda, al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso

 La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

Per quanto riguarda la validità dei corsi di formazione già effettuati, il decreto specifica che sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del decreto; si devono quindi ritenere validi tutti i corsi di formazione specifici già effettuati per gli addetti al pronto soccorso, a prescindere dal numero di ore (si presume che siano stati organizzati corsi di almeno 4 ore). Resta peraltro aperta la possibilità di ultimare entro il 3 agosto 2004 i corsi già organizzati o in via di organizzazione.

Tali considerazioni si devono ritenere valide anche per i datore di lavoro che abbia assunto su di sé il ruolo di addetto al pronto soccorso.

Il decreto non da nessuna indicazione in merito al caso in cui il datore di lavoro abbia assunto in proprio sia la responsabilità del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 626/94, che il ruolo di addetto al pronto soccorso ai sensi del comma 2 dell’art. 15 del D.Lgs. 626/94. Su tale ipotesi si può delineare il seguente quadro:

Ø coloro i quali hanno comunicato entro il 31.12.96 all’organo di vigilanza l’assunzione in proprio delle funzioni di responsabile alla sicurezza (norma transitoria prevista dall’art. 95 del D.Lgs. 626/94, che ha esonerato sino al 31 dicembre 1996 il datore di lavoro dalla frequenza del corso di formazione di cui all’art. 10) ed hanno assunto in proprio il ruolo di addetto al pronto soccorso, così come previsto per la formazione in materia antincendio, dovrebbero essere esclusi dall’obbligo di frequentare un corso di formazione specifico;

Ø dal 1 gennaio 1997, l’assunzione in proprio delle funzioni di responsabile alla sicurezza, è condizionata, in applicazione dell’art. 10, anche alla frequenza di uno specifico corso di formazione, il cui programma è indicato nel DM 16 gennaio 1997. Tale programma non prevede alcun riferimento alle nozioni di primo soccorso, per cui si deve ritenere che l’attestato rilasciato ai sensi del DM 16 gennaio 1997 non sia sufficiente a dimostrare l’avvenuta formazione in materia di pronto soccorso (a meno che il programma di 16 ore sia stato integrato con almeno 4 ore sul pronto soccorso); in questo caso è opportuno che il datore di lavoro che intenda confermare il proprio ruolo di addetto al pronto soccorso, frequenti specifici corsi di formazione.

In ogni caso si sottolinea che il decreto prevede che la formazione dei lavoratori designati (si deve ritenere anche quella del datore di lavoro), sia ripetuta con cadenza triennale , almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.

Il testo del Decreto Ministeriale 388/2003 in commento è disponibile, assieme agli allegati, sul presente sito Internet sotto la voce “Documenti”.

(A.D. 2004)