Risarcimento danni da selvaggina agli agricoltori

Spesso ci viene chiesto se gli agricoltori, le cui aziende ricadano all’interno dei territori di cui alle lettere a/b/c dell’art.10 L.152/97 (ovvero oasi di protezione, zone ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione) abbiano o meno un diritto ad essere risarciti per i danni causati  alle coltivazioni dalla fauna selvatica.

Se la norma che disciplina il settore è unica (L. 157/1992), e quindi identica in tutta Italia, la disciplina d’attuazione è demandata alle singole Regioni con risultati differenti da territorio a territorio; nel presente articolo verrà analizzata la normativa regionale Toscana con specifico riferimento alla Provincia di Siena.

In breve: per valutare la possiblità di un risarcimento danni da selvaggina agli agricoltori, occorre fare riferimento al combinato disposto degli artt.10, 14 e 26 della Legge n.157 del 1992, nonché dagli artt.7 e 12 della Legge Regionale Toscana n.3 del 1994, al Piano Regionale Agricolo “PAR” (rectius al PRAF ovvero “Piano Agricolo Regionale Forestale), ed infine del Piano Faunistico venatorio Provinciale.
In base all’art.14, comma 14 della Legge 157/1992:
“… 14. L’organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all’erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi. …”
Il successivo articolo 26, sempre della Legge 157/1992, stabilisce inoltre:
Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria.
1 Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall’attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all’ art. 23. …
… 3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.”
A seguito di tale norma, è stata emanata la Legge Regionale Toscana n.3 del 1994 (sostanzialmente modificata nel 2010) intitolata “Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 ” che, all’art.12 dispone, tra le altre cose, che l’ATC “g) determina ed eroga, secondo le indicazioni contenute nel piano agricolo regionale (PAR), i contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria e i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi; ...”
Il PRAF 2012-2015 della regione Toscana prevede, per quanto qui interessa, che i danni alle coltivazioni cerealicole debbano essere valutati con criteri specificamente individuati (per i quali rimando alla lettura del testo) che sono stati ripresi dal “Piano Faunistico Venatorio Provinciale”; sempre procedendo per estrema sintesi: denuncia entro 48 ore, stima ai mercuriali per i cereali con decurtazioni per casi specifici e pagamento entro 60 giorni dal giorno dell’accertamento definitivo e comunque dopo la definizione dei prezzi operata dalla Commissione Provinciale Prezzi.
E’ prevista la risarcibilità dei danni alle coltivazioni che si estendono nella fascia di 200mt circostanti i confini delle aree sottoposte a divieto di caccia.
Quanto sopra costituisce una disamina generale relativa al risarcimento danni da selvaggina agli agricoltori, in modo da offrire i riferimenti del caso per valutare la propria posizione. Resta inteso che, qualora qualche azienda avesse piacere di verificare specificamente la situazione, potrà rivolgersi allo studio per tutti gli approfondimenti del caso.