Affitto azienda e titoli PAC 2015
Con l’entrata in vigore della nuova Politica Agricola Comunitaria (riforma PAC 2015) si pone il problema di stabilire cosa accade nell’ipotesi di contratti di affitto stipulati in questo periodo, ovvero subito prima dell’assegnazione.
Come noto infatti, i titoli verranno assegnati a colui che, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento Comunitario, coltiverà il terreno al momento della nuova domanda PAC ovvero il 15 Maggio 2015.
Nel presente articolo si vogliono considerare alcune situazioni pratiche che si potrebbero presentare, e la loro soluzione.
Affitto titoli PAC 2015
Ipotesi 1 – Vendita od affitto azienda a soggetto che non ha diritto alla assegnazione dei titoli PAC 2015
In caso di vendita o di affitto dell’azienda o di parte di essa, gli agricoltori (persone fisiche o giuridiche) in possesso dei requisiti per l’assegnazione di pagamenti diretti, di cui all’art. 24 par. 1 Reg. UE n. 1307/2013, possono trasferire il diritto di avere i titoli nel 2015 (in quanto l’acquirente ovvero il conduttore non ha beneficiato nel 2013 di un pagamento che dà diritto all’assegnazione dei nuovi titoli) con un contratto firmato anteriormente alla data di scadenza per la presentazione della domanda nel 2015 (art. 24 par. 8 Reg. n. 1307/2013).
In questo caso la domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto, presentata dall’acquirente o dal conduttore, dovrà indicare specificatamente la clausola contenuta nel contratto – rispettivamente – di vendita o di locazione (allegando, se ritenuto dallo Stato membro, anche copia del contratto: art. 3 Reg. UE n. 641/2014).
L’acquirente ed il conduttore devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 24 par. 1 Reg. UE 1307, ivi compresi quelli disciplinati dall’art. 9 Reg. 1307/2014 (agricoltore in attività). Dal contratto dovranno altresì risultare le generalità dell’agricoltore che ha trasferito il diritto.
Affitto titoli PAC 2015
Ipotesi 2 – Vendita azienda unitamente ai titoli PAC 2015 da assegnare
In caso di vendita di una azienda o di parte di essa, gli agricoltori possono, prima del 15 maggio 2015, trasferire insieme all’azienda (o a parte di essa), i corrispondenti diritti all’aiuto da assegnare.
In tale contesto, ai fini del calcolo del valore dei titoli da assegnare, sarà possibile per l’acquirente beneficiare (se previsto) dei pagamenti che il venditore ha ricevuto per il 2014. Il venditore dovrà conformarsi alle previsioni di cui all’art. 24 co. 1 Reg. 1307/2013 (e quindi presentare domanda di assegnazione dei diritti ed essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9 stesso regolamento) e l’acquirente essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9 Reg. n. 1307/2013 (agricoltore in attività).
Il Regolamento comunitario dispone che la domanda di assegnazione è presentata dal venditore. Questi tuttavia può espressamente autorizzare l’acquirente a presentare la domanda di assegnazione dei diritti in suo nome.
Nella domanda di assegnazione andrà specificato il contenuto della clausola (ed eventualmente allegato il contratto), il numero di ettari ammissibili che consentono il riconoscimento del titolo, le generalità dell’acquirente.
Affitto titoli PAC 2015
Ipotesi 3 – Affitto azienda con titoli PAC 2015 ancora da assegnare
In caso di affitto di una azienda o di parte di essa, con contratto concluso prima del 15 maggio 2015, gli agricoltori possono convenire di concedere in affitto anche i diritti all’aiuto da assegnare. In tal caso i diritti verranno assegnati al concedente e direttamente affittati al conduttore. Le parti possono convenire, se del caso, di far beneficiare all’affittuario anche il pagamento che il locatore ha ricevuto per il 2014, come riferimento per stabilire il valore unitario iniziale dei titoli da assegnare.
Il locatore/concedente deve conformarsi alle disposizioni dell’art. 24 par. 1 Reg. 1307/2013 (presentare domanda di assegnazione dei nuovi titoli, aver avuto diritto a percepire pagamenti nel 2013, avere i requisiti di cui all’art. 9 stesso Regolamento). L’affittuario deve essere agricoltore in attività, ai sensi dell’art. 9 Reg. 1307/2013. Analogamente a quanto previsto per la vendita, anche in caso di affitto il concedente può autorizzare il conduttore a presentare a suo nome la domanda di assegnazione dei diritti.