Problematiche PCT (processo civile telematico) e relative soluzioni giurisprudenziali – Parte 4 (Deposito file PDF immagine anzichè PDF testo)

Il presente articolo fa parte di una raccolta di massime giurisprudenziali, anche non ufficiali, suddivise sulla base delle problematiche che si presentano quotidianamente nel “nuovo” Processo Civile Telematico ed affrontate, per lo più, dai Tribunali Ordinari.

Infatti, stante la novità degli strumenti, sono proprio queste sedi che si trovano in prima battuta a dover affrontare e risolvere, stante la mancanza di una esaustiva disciplina di merito, tutte le problematiche che vengono quotidianamente a presentarsi.

Parte 4 – Deposito di un file scansionato (.pdf-immagine anziché .pdf-testo)

Tribunale di Roma, Ordinanza 13/07/2014
Il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in via telematica come scansione di immagine, che non consenta operazioni di selezione e copia di parti (anziché derivare, come prescritto dalla disciplina tecnica del p.c.t., dalla trasformazione in formato PDF di un documento testuale nativo digitale) deve essere dichiarato inammissibile, per carenza dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo; per scopo dell’atto processuale dovendosi intendere non solo quello di significare alle altre parti ed al giudice i propri intendimenti, ma anche quello di inserirsi efficacemente in una sequenza assoggettata alle regole tecniche che impongono l’adozione di particolari formati al posto di altri.

Tribunale di Livorno, Sentenza 25/07/2014
Il ricorso per decreto ingiuntivo depositato telematicamente in formato PDF immagine, ottenuto a seguito di scansione dall’originale cartaceo (anziché come atto nativo digitale, ottenuto mediante trasformazione di un documento testuale senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti) deve essere dichiarato nullo, ai sensi dell’art. 156, 2° comma, c.p.c., in quanto carente dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, consistente nella possibilità che l’atto sia “navigabile” ad ogni attore del processo e, dunque, che sia consentito l’utilizzo degli elementi (o parti) dell’atto stesso senza la necessità di ricorrere a programmi di riconoscimento ottico dei caratteri.

Trib. Vercelli Ordinanza, 04/08/2014
L’invio telematico di un atto del processo (nella specie, reclamo cautelare) in formato PDF-immagine ottenuto tramite scansione del documento cartaceo (anziché come PDF testuale ottenuto dalla trasformazione di un documento informatico di testo) costituisce una mera irregolarità. L’atto non può invece essere dichiarato nullo, essendo tale sanzione subordinata alla espressa previsione di legge (ai sensi dell’art. 156, 1° comma, c.p.c.) allorché riguardi il difetto di requisiti formali: tale espressa comminatoria non può ravvisarsi né nell’art. 16-bis D.L. n. 179/2012 che, pur avendo natura di fonte primaria, non prevede alcuna sanzione di nullità in caso di difetto di forma degli atti depositati in via telematica, né nelle prescrizioni delle specifiche tecniche disposte dalla DGSIA, non aventi natura di fonte primaria dell’ordinamento.

Trib. Trani Ordinanza, 31/10/2014
Non può essere pronunciata la nullità di una memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3, c.p.c., per essere stata depositata in formato PDF immagine (come scansione dell’atto sottoscritto manualmente dal difensore) anziché in formato PDF nativo digitale, in quanto tale atto ha comunque raggiunto pienamente lo scopo, risultando intellegibile all’ufficio ed alla controparte processuale che, nella specie, ha anche dato atto della ricezione e della conoscenza del contenuto dell’atto.

Trib. Milano Sez IX, Sent. 03/02/2016, n. 1432
L’eccezione di inammissibilità della conclusionale depositata in formato PDF immagine e non come atto nativo non è accoglibile.
Nessuna sanzione in caso di inosservanza delle regole tecniche è stata prevista da norme primarie e secondarie.
Pertanto si ritiene che, in mancanza di una sanzione processuale qualificata dal legislatore, l’inosservanza della normativa tecnica costituisca una mera irregolarità sanabile per effetto di successiva regolarizzazione.
[… Il deposito di un atto non conforme alle specifiche tecniche prescritte per il processo civile telematico deve ritenersi mera irregolarità insuscettibile di precludere la validità dell’atto che abbia effettivamente raggiunto il suo nativo scopo…]

Trib. Verona, 04-12-2015
Deve essere esclusa sia l’inesistenza sia la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo ove quest’ultimo sia stato trasmesso telematicamente in formato “PDF immagine” (ottenuto dalla scansione del cartaceo) e non in formato “PDF testuale” (ottenuto dalla diretta trasformazione dell’atto, redatto con software di video scrittura, in formato PDF, senza scansione) in quanto il decreto ministeriale n. 44 del 2011 non prevede alcuna sanzione di nullità per il caso in cui il ricorso per decreto ingiuntivo telematico venga depositato in forma di “pdf scansione” anziché in formato “pdf testuale”, ipotesi nella quale non si potrebbe parlare di inesistenza dell’atto ma semmai di nullità ai sensi dell’articolo 156, comma 2, c.p.c., sanabile dalla proposizione dell’opposizione.

Trib. Padova, Sez. II, Ord. 13/05/2016
Il deposito di atti in formato PDF immagine, anziché PDF testuale, non ha impedito alla difesa del convenuto il loro esame, ma solo la c.d. “navigabilità” degli atti.
Sulle conseguenze dell’irregolarità, non ritiene il giudicante di discostarsi dal Protocollo PCT della Corte d’Appello di Venezia 3 luglio 2014, punto 2 (possibilità di chiedere la regolarizzazione dell’atto, ferma la data del primo deposito).
Dispone, pertanto, che la difesa attorea regolarizzi le memorie ex art. 183 c.p.c..

Cassazione, Sez. III, Sent. 20/07/2016, n. 14827
È noto, infatti, che il formato zip non muta il contenuto del documento, ma serve soltanto al fine di comprimere il file in sede di trasmissione, in modo che occupi uno spazio minore; non è, in questo senso, un formato diverso.
Ne consegue che, anche alla luce delle “Specifiche tecniche” (che prevedono i file zip) risulta infondata la doglianza sulla scusabilità dell’errore, potendosi esigere dal difensore l’utilizzo di un’idonea configurazione del computer tale da consentire l’accesso al formato compresso.

Raccolta Completa: Problematiche PCT e relative soluzioni giurisprudenziali

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