Problematiche del PCT (processo civile telematico) e relative soluzioni giurisprudenziali – Parte 5 (Irregolarità del Deposito Telematico)

Il presente articolo fa parte di una raccolta di massime giurisprudenziali, anche non ufficiali, suddivise sulla base delle problematiche che si presentano quotidianamente nel “nuovo” Processo Civile Telematico ed affrontate, per lo più, dai Tribunali Ordinari.

Infatti, stante la novità degli strumenti, sono proprio queste sedi che si trovano in prima battuta a dover affrontare e risolvere, stante la mancanza di una esaustiva disciplina di merito, tutte le problematiche che vengono quotidianamente a presentarsi.

Parte 5 – Irregolarità del Deposito Telematico

Trib. Bari, Ord. 08/06/2016
Non può essere mossa contestazione alla costituzione telematica rifiutata a seguito di terza PEC con messaggio di ERROR (nella specie “L’avvocato non ha accesso al fascicolo”), in quanto tali errori vanno accettati forzando l’accettazione ove possibile, secondo quanto disposto con circolare Ministeriale del 23.10.15.
L’atto erroneamente rifiutato dalla cancelleria dovrà comunque essere regolarizzato mediate accettazione della cancelleria o invio di nuovo atto.

Trib. Torino, Sez. I, Ord. 13/05/2016
L’errata indicazione del numero di RG è errore “non grave” (o, se si preferisce, un “mero errore materiale” o una “svista”), pur ascrivibile alla parte. Se si trattasse di deposito cartaceo, non ingenererebbe alcuna conseguenza, se non quella di una rettifica “a mano” dell’atto.
Non appare idonea una remissione in termini, ma si ordina quindi di forzare l’apertura della busta e la cancelleria dovrà inserire l’atto nel fascicolo corretto, indicando come data quella della ricevuta di avvenuta consegna.
[… Il tema di PCT quando è materialmente possibile accettare il deposito (“forzando” l’accettazione e superando l’errore di tipo ERROR), la soluzione più adeguata è quella di ordinare alla cancelleria di accettare e inserire nel fascicolo telematico la comparsa di risposta depositata dall’avvocato, indicando quale data di accettazione quella in cui il depositante ha ottenuto la ricevuta di avvenuta consegna….]

Trib. Torino, Sez. VII, Ord. 10/04/2016
L’istanza di rimessione in termini deve essere respinta se viene depositato l’atto con indicazione di R.G. errato, considerato anche che il messaggio di esito negativo da parte della cancelleria è stato ricevuto con termine ancora pendente, a nulla rilevando che il difensore l’abbia letto il giorno successivo (essendo suo onere verificare l’esito positivo del deposito).
Tale evento, infatti, non può considerarsi come causa non imputabile alla parte, bensì superabile con ordinaria diligenza.

Trib. Milano Sez. lavoro Ordinanza, 10-05-2016
Deve trovare accoglimento la richiesta di rimessione in termini avanzata dal resistente a seguito di una costituzione in giudizio mediante deposito telematico “affetto” da errore fatale (non gestibile) e come tale rifiutato dalla cancelleria dopo undici giorni dall’invio.
Trib. Catania, ord. 28 gennaio 2015
[…] sciogliendo la riserva che precede;
ritenuto che il resistente ha domandato la remissione in termini al fine di depositate la memoria ex art. 426 cpc e produrre alcuni documenti;
ritenuto che il ricorrente si è opposto alla richiesta;
ritenuto che il resistente ha depositato la memoria ed i documenti in questione avvalendosi del deposito telematico e che per errore i documenti sono stati inviati/depositati alla sezione lavoro del tribunale;
ritenuto che il ricorrente ha, tuttavia, ricevuto un messaggio di accettazione deposito della memoria integrativa con la dizione “descrizione esito: numero di ruolo non valido: il mittente non ha accesso al fascicolo. Accettazione avvenuta con successo”;
ritenuto che la comunicazione inviata dalla cancelleria è senz’altro idonea a generare un legittimo affidamento sull’avvenuto deposito degli atti;
ritenuto che la cancelleria a fronte dell’errata accettazione dell’atto avrebbe dovuto trasmetterlo alla sezione competente (evitando che la parte incorresse in preclusioni) ovvero informare compiutamente la parte dell’errata ricezione (come peraltro suggerito dal cd. “vademecum PCT-II edizione”, all’art. 13);
ritenuto che nessuna di tali condotte risulta posta in essere e che sussistono, dunque, almeno a giudizio di questo decidente, i presupposti per la remissione in termini;
ritenuto che posta tale conclusione va riassegnato il termine per il deposito di memorie integrative ad entrambe le parti;
P.Q.M.
Rinvia all’udienza del 15.04.2015 ex art. 420 cpc, assegnando alle parti termine fino al 31.03.2015 per l’eventuale integrazione degli atti mediante deposito di memorie e documenti. […]

Trib. Trento, decr. 30 gennaio 2015
[…] Letto l’istanza della difesa di CG di rimessione in termini al deposito telematico della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2;
vista la documentazione allegata all’istanza;
rilevato che è noto che vi sia stato un blocco del sistema telematico in coincidenza con lo spirare del termine;
rilevato pertanto che sussistono le condizioni per la rimessione in termini ex art. 153 c. 2 c.p.c. per il deposito della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. per la parte CG;
rilevato peraltro che appare opportuno differire per entrambe le parti, in  particolare  a tutela  dei diritti della controparte rispetto all’istante, il termine per il deposito della memoria di replica ex art. 183 c. 6  n. 3 c.p.c.
P.Q.M.
Autorizza la rimessione in termini per il deposito di memoria come richiesto;
Assegna nuovo termine alle parti per il deposito di memoria ex art. 183 c.6 n.3 c.p.c. fino al 20 febbraio 2015.
Conferma il rinvio al 11.03.2015. […]

Trib. Milano, Sez. Impresa B, Ord. 23/02/2016 (deposito telematico obbligatorio)
Il foglio di precisazione delle conclusioni (c.d. foglio PC) deve essere depositato per via telematica. Ove depositato in modo cartaceo, è inammissibile e le conclusioni si intendono rassegnate come in atti.

Trib. Milano, Ord. 03/03/2016 (deposito telematico facoltativo)
Il foglio di PC non è né “documento”, né “memoria” o “atto processuale” in senso tecnico-giuridico.
Per quanto sopra evidenziato, il foglio di precisazione delle conclusioni, depositato oggi da parte attrice in udienza, in forma cartacea, è atto cortesemente allegato al fascicolo scevro da qualunque vizio di ammissibilità.

Trib. Caltanissetta, Ord. 01/06/2016
Il mancato deposito di copie autentiche ai sensi dell’art. 543 c.p.c. è carenza di una formalità che non pregiudica alcun interesse del debitore, atteso che, si ribadisce, alcuna contestazione è stata avanzata in ordine alla effettiva conformità agli originali degli atti depositati al momento della iscrizione al ruolo della procedura e tenuto conto altresì del fatto che gli atti di cui al secondo periodo dell’art. 543 c.4 c.p.c. sono poi stati depositati in giudizio dal creditore.

Trib. Locri, Ord. 12/07/2016
Dall’introduzione dell’obbligo di deposito telematico deriva che, all’inosservanza della modalità prescritta dalla legge, consegua l’inammissibilità e l’improcedibilità, e/o comunque, l’irricevibilità dell’atto, senza possibile sanatoria ex art. 156, 3° comma, c.p.c..
Non vi era poi prova che il mancato deposito telematico fosse dovuto a cattivo funzionamento del flusso telematico, e il fatto che la firma digitale non fosse funzionante non può costituire un motivo valido per l’autorizzazione al deposito cartaceo.

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