Privacy e Videosorveglianza

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha varato regole per i soggetti pubblici e privati che intendono installare telecamere e sistemi di videosorveglianza. Il provvedimento generale (che può essere consultato cliccando QUI), che sostituisce quello emanato nel 2004, introduce importanti novità in considerazione dell’aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per diverse finalità (prevenzione accertamento e repressione dei reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata,controllo stradale etc.) e dei numerosi interventi legislativi adottati in materia (tra cui quelli che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze, in particolare in materia di sicurezza urbana, così come le norme, anche regionali, che hanno incentivato l’uso di telecamere).

Secondo i principi generali i cittadini che transitano in aree sorvegliate devono essere informati con cartelli visibili al buio, se il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Il modello standard  proposto dal Garante è il seguente:

CartelloVideosorveglianza
– I sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende etc.) collegati alle forze di polizia richiedono uno specifico cartello informativo, creato in linea con il modello elaborato dal Garante che qui si riporta

Modello Garante Privacy videosorveglianza collegata polizia

Modello Garante Privacy videosorveglianza collegata polizia

– Le telecamere istallate a fini di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica l’utilizzo di cartelli che informino i cittadini.

Per quanto riguarda la conservazione dei dati, le immagini registrate possono essere conservate per un periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini di polizia e giudiziarie. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana. Eventuali esigenze di allungamento della conservazone devono essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.
Per quanto riguarda infine l’installazione di telecamere in specifici ambienti, il Garante della Privacy nel proprio vademecum sulla videosorveglianza da cui è tratto il presente articolo, ha segnalato alcune situazioni particolari quali:

– Luoghi di lavoro: le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro. Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es. cantieri, veicoli).
Ospedali e luoghi di cura: no alla diffusione di immagini di persone malate mediante monitorquando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. E’ ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (es. rianimazione), ma l’accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati.
Istituti scolastici: ammessa l’installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessatee solo negli orari di chiusura.
Taxi: le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida e la loro presenza deve essere segnalata con appositi contrassegni.
Trasporto pubblico: lecita l’installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es. angolo visuale circoscritto, riprese senza l’uso di zoom).
Web cam a scopo turistico: la ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non rendano identificabili le persone.
Tutela delle persone e della proprietà: contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti d ivandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc., si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.

Lo stesso Garante della Privacy ha stabilito (al punto 6.1 del proprio provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010)  che in caso d’installazione di sistemi di videosorveglianza, effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali “la disciplina del Codice non trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, risultando comunque necessaria l’adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3, del Codice, che fa salve le disposizioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati)”. In tali ipotesi possono rientrare, a titolo esemplificativo, strumenti di videosorveglianza idonei ad identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati ed all’interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box).

Benché non trovi applicazione la disciplina del Codice, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l’accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l’abitazione di altri condomini.