Prelazione ex art.4 bis della legge 203/1982 – applicabilità
L’art.4bis della Legge 203 (introdotto dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228) ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità per il coltivatore diretto di esercitare la prelazione sul nuovo affitto.
In particolare, si prevede che il locatore, alla scadenza contrattuale, debba comunicare mediante raccomandata a/r al conduttore le eventuali offerte ricevute da terzi, mettendolo in condizione di valutare l’opportunità o meno di esercitare la prelazione sul nuovo rapporto di affitto.
Qualora fosse intenzione del conduttore esercitare la prelazione, questi ne dovrà dare comunicazione al locatore che sarà tenuto a stipulare con lui il nuovo contratto di affitto, alle medesime condizioni proposte da terzi per cui è stata esercitata la prelazione.
Rimandando ad altro approfondimento già apparso sulle pagine di questo notiziario la disamina dell’istituto, si vuole qui prendere in esame un aspetto particolare, ovvero chi sia effettivamente legittimato ad esercitare la prelazione.
L’art.4 bis è inserito nel capitolo della Legge 203/1982 riservato al “coltivatore diretto”, quindi non v’è dubbio alcuno che la disposizione in esame sia applicabile a questa figura.
La disposizione risulta applicabile inoltre anche alla figura dell’imprenditore agricolo, stante il richiamo della norma in esame all’art.22, riferito espressamente al “non coltivatore diretto”. Sempre sulla scia di tale riferimento, l’istituto della prelazione sul nuovo affitto dovrà ritenersi applicabile anche alle società in quanto anch’esse rientranti nel novero dei “coltivatori non diretti”
Da quanto sopra deriva, a parere di Confagricoltura espressamente chiamata a pronunciarsi sul punto, che l’istituto della prelazione in caso di nuovo affitto debba applicarsi a qualunque rapporto di affitto, indipendentemente da condizioni o status soggettivi dell’affittuario uscente (fatto salvo quanto espressamente disposto dalla norma).
(A.D. 2009)