Pratiche commerciali scorrette: provvedimenti AGCM

Come accennato in un precedente articolo, numerose microimprese ed artigiani italiani, cadute nella rete della Expo-Guide, hanno segnalato la loro situazione al fine di essere salvaguardate tramite un ricorso all’AGCM (ovvero l’

Autorità Garante Concorrenza e Mercato

Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato Italiana) per pratiche commerciali scorrette. Conseguentemente all’elevatissimo numero di segnalazioni, nel Provv. 24788/2014 (PS9026 – Rheingolf/Expo-Guide) dell’Antitrust, viene avviato un procedimento sanzionatorio che vede come parti: Expo-Guide; Confconsumatori, Codacons ed altre confederazioni per la tutela del consumatore; Ulma Packaging S.r.l., Edizioni della Sera impresa individuale e Zitoway S.a.s., in qualità di segnalanti.

Il procedimento era incentrato sulla pratica commerciale scorretta posta in essere da Expo-Guide nei confronti delle microimprese. Queste venivano convinte a sottoscrivere un servizio di annunci pubblicitari a pagamento, dietro corrispettivo di 1.271 € all’anno ed automaticamente rinnovabile alla data di scadenza. Le imprese venivano iscritte, unilateralmente ed a loro insaputa, in un database presente esclusivamente all’indirizzo web www.Expo-guide.com denominato “Guida per fiere ed espositori”, con l’unico scopo di far sottoscrivere l’abbonamento pluriennale appena accennato.

Expo-Guide, con il pretesto di far verificare e correggere i dati delle microimprese eteronomamente pre-iscritte nel già citato database telematico, inviava sistematicamente, a mezzo posta o e-mail, una comunicazione dai toni intimidatori con il solo scopo di condizionarne il processo decisionale e di ottenere la sottoscrizione di un abbonamento triennale. Inoltre, è stato ostacolato l’esercizio del diritto di recesso delle microimprese, in quanto si è proceduto ad inviare la fattura relativa alla prima rata dell’abbonamento solo successivamente alla scadenza del termine per esercitare il diritto di ripensamento convenzionalmente concesso. Expo-Guide, infine, ha anche proceduto a sollecitare, anche attraverso società di recupero crediti, le microimprese pre-iscritte ed abbonate inviando loro ripetuti avvisi e solleciti di pagamento relativi alle rate annuali dell’abbonamento. Reiterandoli nel caso in cui non fossero andati a buon fine, insieme alla minaccia di adire le competenti autorità giudiziarie per recuperare il credito indebitamente vantato.

La stessa Expo-Guide, durante il procedimento, ha chiarito che l’attività di raccolta e pubblicazione dei dati relativi alle imprese italiane, avviene senza che queste ne siano previamente informate, sia per quanto riguarda la pre-iscrizione nel database telematico “Guida per fiere ed espositori” sul sito www.Expo-guide.com,, che viene realizzata a loro totale insaputa, sia per quanto concerne l’utilizzo delle informazioni raccolte, che servono allo scopo di inviare ai malcapitati una comunicazione, inattesa e non richiesta, a scopo commerciale.

L’attività di raccolta dati viene utilizzata da Expo-Guide anche per la redazione del modulo allegato alla comunicazione commerciale inviata alle microimprese, con cui si chiedeva la correzione dei dati che fossero eventualmente inesatti, nel quale tuttavia i dati aziendali delle stesse sono riportati volutamente in maniera parzialmente incompleta o errata.

L’Autorità ha ritenuto, all’esito del procedimento PS9026, che la pratica commerciale posta in essere da Expo-Guide nei confronti delle microimprese fosse scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1 , lettere d) ed e), nonché 26, comma 1 lettera f), del Codice del Consumo, vietandone la diffusione e la continuazione. Tuttavia Expo-Guide non ha adottato nessuna misura idonea a rimuovere i profili di scorrettezza accertati in relazione alla pratica commerciale riassunta entro il termine che gli era stato concesso.

Qualche tempo dopo il provvedimento dell’AGCM, varie microimprese italiane sottoscrittrici dell’abbonamento avevano segnalato di aver ricevuto via e-mail delle richieste di pagamento tramite una agenzia di recupero crediti che agisce in nome e per conto di Expo-Guide. Tali richieste erano pervenute alle varie microimprese successivamente alla notifica del provvedimento n. 24788 del 5 febbraio 2014 e riportavano somme di denaro particolarmente elevate per il fatto che ad ogni sollecito era stata aggiunta un ulteriore somma, a titolo di interessi e spese di mora, all’importo inizialmente chiesto. I solleciti contenevano anche espressioni intimidatorie adoperate da Expo-Guide per minacciare il recupero coattivo di un credito indebitamente vantato.

L’AGCM ha ritenuto che l’invio delle predette richieste di pagamento integrasse la reiterazione di una delle condotte facenti parte integrante della pratica commerciale scorretta e sanzionata con la delibera n. 24788, del 5 febbraio 2014. Sulla base delle segnalazioni pervenute a partire dal mese di settembre 2015 è emerso che Expo-Guide ha continuato a realizzare la pratica commerciale ritenuta scorretta dall’Autorità, con riferimento ai medesimi profili che hanno condotto all’accertamento dell’inottemperanza alla delibera n. 24788 del 5 febbraio 2014.

Il provvedimento n. 25557, del 9 luglio 2015, è stato notificato ad Expo-Guide il 3 Settembre 2015. Quindi risulta che la pratica commerciale ritenuta scorretta dall’Autorità è stata nuovamente diffusa successivamente alla data di notifica del predetto provvedimento.

Ricorrono, a questo punto, i presupposti per l’avvio del procedimento previsto dall’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.

L’eventuale pronuncia dell’Antitrust non ha un immediato riflesso sui casi specifici, ma potrebbe rivelarsi utile qualora si dovesse poi sostenere un giudizio innanzi a Tribunali Italiani, sia esso per il riconoscimento della sentenza straniera (ricordiamo che la società in questione ha sede in Messico) sia pure per l’esecuzione del provvedimento stesso.

Alla data di redazione del presente articolo il procedimento innanzi all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato risulta attualmente in corso, e siamo in attesa di nuovi sviluppi.

 

In ogni caso è possibile procedere alla denuncia all’Antitrust per condotta commerciale scorretta sia attraverso la compilazione di un modulo online, sia rivolgendosi al numero verde rinvenibile sul sito http://www.agcm.it.

Ferma restando la scelta del lettore, il suggerimento è quello di non cedere alle pressioni di pagamento ma rivolgersi invece ad un professionista che possa valutare la situazione sotto il profilo tecnico/giuridico, assistendo l’azienda avverso le pretese della società Expo Guide o di altre che, seppur sotto nome differente, svolgano lo stesso tipo di “attività”.

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