Pagamenti tramite POS ovvero carte di debito
Il 30 Giugno u.s. è divenuta operativa la disposizione che prevede, per tutti i soggetti che effettuano vendita di prodotti e prestazioni di servizi, di accettare pagamenti tramite POS (rectius, mediante “carte di debito”) per importi superiori a 30 Euro (Vedi nota 1).
L’art.15 (commi 4 e 5) del D.L. 179/2012, nel testo emendato dall’art.9 comma 15 bis del D.L. 150/2013 (Vedi nota 2), ha modificato le disposizioni previgenti che esentavano dall’applicazione della disciplina tutti quei soggetti il cui fatturato nell’anno precedente fosse stato inferiore ad €_200.000/00, con la conseguenza che a partire dal 30 Giugno 2014 l’onere di “accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito” (Vedi nota 3) operea per tutte le aziende, indipendentemente dal fatturato dell’anno precedente.
Si ritiene utile sottolineare che in data 10 Giugno 2014 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in risposta ad una interrogazione in Commissione Finanze alla Camera (prot. n.D/825 del 10/6/2014) data all’interrogazione parlamentare n-5-02936 dell’On. Causi, ha chiarito che non può essere comminata alcuna sanzione a carico di chi non si dotasse della necessaria strumentazione tecnica.
La normativa infatti non prevede alcun obbligo di “possedere un POS”, ma solamente l’onere di accettare i pagamenti, per altro non sanzionato.
Cosa accadrebbe allora nel caso in cui un cliente volesse pagare con bancomat, ma l’azienda fosse sprovvista dello strumento tecnico (POS) ?
Secondo le linee guida del Consiglio Nazionale Forense, applicabili agli studi professionali ma anche alle aziende (quantomeno nelle considerazioni generali), si verificherebbe il caso di “mora del creditore” (rif. art.1206 Codice Civile), che non libera il debitore dalla propria obbligazione ma determina la necessità che questi effettui la propria proposta di pagamento nelle forme previste dalla legge (tipicamente tramite offerta reale).
(Clicca QUI per visualizzare il testo della circolare del Consiglio Nazionale Forense)
Ricordiamo che, secondo il combinato disposto dell’art.1206 C.C. e dell’art.73 delle disposizioni di attuazione del codice civile gli atti di offerta reale, sono eseguiti necessariamente tramite un notaio od un ufficiale giudiziario. Vista la complessità di tale operazione ed i costi, in caso di mora del creditore supponiamo che qualunque debitore preferirà eseguire il pagamento mediante gli ordinari strumenti già consentiti (assegno, assegno circolare, bonifico, contanti fino alle soglie previste per legge).
Anche in considerazione della situazione sopra descritta, il Ministero si è dichiarato disponibile ad aprire quanto prima un tavolo di concertazione con gli Istituti di Credito per individuare modalità atte a ridurre i costi delle operazioni ed aumentare così la diffusione dei pagamenti con moneta elettronica.
Nota 1: la normativa regolamentare di attuazione (DM Sviluppo economico 24 gennaio 2014) precisa il limite di valore oltre il quale si applica il predetto onere (pagamenti di importo superiore ai trenta euro; cfr. art. 2, comma 1, DM cit.).
Nota 2: D.L. 18-10-2012 n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O. (nel testo emendato dall’art.9 comma 15 bis del D.L. 150/2013).
COMMA 4 A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. (D.Lgs. 21-11-2007 n. 231 Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.)
COMMA 5 Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.
Nota 3: la normativa regolamentare di attuazione (DM Sviluppo economico 24 gennaio 2014) fornisce la definizione giuridica di “carta di debito” ovvero: “strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all’accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell’utilizzatore, che non finanzia l’acquisto ma consente l’addebito in tempo reale”.
Clicca QUI per l’articolo relativo all’incontro AGRITURIST SIENA sul tema del POS ed utilizzo nelle strutture agrituristiche.