Obbligo di posta elettronica certificata per le nuove società

Ai sensi dell’art.16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (poi convertito con Legge 2/2009), le società di nuova costituzione debbono indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata nella domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Le società già esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto (29.11.2008) hanno tre anni di tempo per comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata al Registro delle imprese e tale comunicazione e le eventuali variazioni che dovessero intervenire, saranno esenti dal pagamento del bollo e del diritto di segreteria.

Per quanto riguarda i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, il termine dato dal Legislatore per dotarsi di posta elettronica certificata (P.E.C.) e comunicarlo al proprio ordine di appartenenza è ridotto ad un anno.

Ovviamente, alle imprese è consentito avere più caselle di Pec, ma va data comunicazione e va inserita nel Registro delle Imprese solo quella che si intende dichiarare come propria sede elettronica o virtuale della società.

(A.D. 2009)