La riforma delle società commerciali. Profili generali e disciplina transitoria

A seguito dell’approvazione del D.Lg.vo 17/1/2003 n. 6 è stata realizzata la riforma del diritto societario, che rappresenta una indubbia svolta per il mondo imprenditoriale.

Il Decreto Legislativo è stato emanato dal Governo in esecuzione della Legge delega del 3/10/2001 n. 366 che ha indicato fra gli obiettivi primari da realizzare, quello di “favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni ed internazionali dei capitali”. Proprio per tale motivo il legislatore ha avuto di mira la valorizzazione del carattere imprenditoriale delle società e l’esigenza di adeguare la disciplina delle società alle istanze delle imprese, anche in considerazione della composizione sociale e delle modalità di finanziamento.

L’esame delle differenti tipologie non può che prendere le mosse dalle società cooperative, il cui modulo organizzativo è particolarmente diffuso nel settore agricolo.

IMPRESA COOPERATIVA – REGIME TRANSITORIO

La nuova normativa in materia di società cooperative entrerà in vigore l’1/1/2004; ecco quindi la disciplina applicabile medio tempore.

A)            L’art.223 duodecies delle disposizioni di attuazione del D.Lg.vo prevede che fino all’1/1/2004 le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia, anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili dello stesso Decreto legislativo 6/2003 . Pertanto fino a tale data continuano a conservare piena efficacia e validità le norme dell’atto costitutivo e dello statuto, ancorchè non siano coerenti con le prescrizioni della legge; sul piano civilistico, la distinzione fra cooperative a mutualità prevalente e quelle prive di tale requisito non risulta ancora operativa.

B)             Le società cooperative che all’1/1/2004 risulteranno già iscritte nel registro delle imprese, dovranno uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31/12/2004 (art.223 duodecies I comma). Tale necessità deriva dal fatto che, per conservare le agevolazioni fiscali loro riconosciute, le società cooperative ed i loro consorzi dovranno qualificarsi come “a mutualità prevalente” uniformando entro la fine del 2004 i loro statuti a quanto prevede la legge (e cioè agli artt.2512 e 2516 c.c.). Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano infatti solo alle cooperative a mutualità prevalente.

C)            Se la società cooperativa viene costituita entro il 31/12/2003, l’iscrizione al registro nelle imprese non potrà eseguirsi dall’1/1/2004 ove l’atto costitutivo e lo statuto non siano conformi al D.Lg.vo 6/2003.

  In mancanza di adeguamento degli statuti, vale quanto dispone l’art.2331 c.c. e cioè la società non acquista la personalità giuridica per cui, per le operazioni compiute dalla società sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito per conto della società stessa.

MAGGIORANZE RICHIESTE PER L’ADEGUAMENTO STATUTARIO

Per l’adeguamento statutario alle nuove prescrizioni contenute nel D.Lg.vo 6/2003, occorre che sia convocata l’assemblea straordinaria che potrà deliberare a maggioranza semplice dei presenti.

In questo modo viene prevista una procedura agevolativa per consentire alla società cooperativa di superare le difficoltà connesse alla convocazione di un numero qualificato di soci, per raggiungere le maggioranze previste dalla legge.

Peraltro l’art.223 duodecies delle disposizioni transitorie prevede che le modifiche statutarie da introdurre per l’adeguamento dello statuto stesso al D.Lg.vo n. 6/2003, possano essere deliberate dall’organo amministrativo sollevando così da tale incombenza l’assemblea.

Tali modifiche, necessarie per l’attribuzione all’organo amministrativo della specifica competenza di adeguare lo statuto al D.Lg.vo 6/2003, debbono essere approvate dall’assemblea straordinaria con le modalità e le maggioranze previste dall’art.223 duodecies e cioè anche in terza convocazione con la sola maggioranza dei soci presenti.

PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLA NORMATIVA SULLA COOPERAZIONE

I principi a cui si ispirano le norme sulla cooperazione sono così sintetizzabili:

1)              rilevanza della mutualità come dato caratterizzante la società cooperativa, che riceve tutela a livello costituzionale senza alcuna distinzione. Il fenomeno della mutualità viene salvaguardato nella sua unitarietà, indipendentemente dal fatto che la stessa sia prevalente o meno;

2)              la mutualità prevalente nella configurazione della società cooperativa rileva ai soli fini fiscali , nel senso che le agevolazioni tributarie sono applicabili alle sole società “cooperative a prevalente mutualità” (art.223 duodecies VI comma);

3)              alla società cooperativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni. Occorre, invece, fare necessariamente riferimento, in quanto compatibili, alle norme sulla società a responsabilità limitata nel caso in cui la società cooperativa sia formata da almeno tre soci persone fisiche (art.2522 II comma);

4)              possono (e non debbono come nell’ipotesi precedente) applicarsi le norme sulla società a responsabilità limitata, alle società cooperative costituite da un numero di persone inferiore a venti o con un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro (art.2519 ultimo comma c.c.);

5)              estensione dell’ipotesi di voto plurimo (art.2527 c.c.);

6)              parità di trattamento fra i soci nella costituzione ed esecuzione del rapporto mutualistico (art.2536 c.c.);

7)              superamento della distinzione fra società cooperative a responsabilità limitata e quelle a responsabilità illimitata, con l’abrogazione di quest’ultima figura (art.2518 c.c.);

8)              Secondo l’art.2545 c.c., gli amministratori ed i sindaci delle società cooperative, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio nelle relazioni che accompagnano il bilancio stesso, debbono fornire informative sulla situazione della società e sull’andamento della gestione, nonché indicare in modo specifico i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

9)              ai consorzi agrari continueranno ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della L 366/2001 (art.233 terdecies).

  MUTUALITÀ PREVALENTE

Come si è in precedenza ricordato, il legislatore ha inteso e concepito il fenomeno mutualistico in termini unitari e quindi con pari tutela costituzionale, anche se ha riconosciuto il godimento dei benefici fiscali alle sole società cooperativa a mutualità prevalente.

Per queste, in estrema sintesi, la mutualità si risolve in una gestione di servizio a favore dei soci, a prescindere che siano consumatori, produttori, lavoratori.

La mutualità prevalente per sussistere necessita del concorso di due requisiti, uno di natura eminentemente quantitativa , ed uno di natura formale ed organizzativa .

Il primo dato è disciplinato dall’art.2513 c.c. il quale dispone che la prevalenza va definita con riferimento al conto economico nel senso che:

*              per le cooperative costituite allo scopo di fornire beni e servizi ai soci, i ricavi desumibili dalla voce A1 del Conto economico, devono essere costituiti per oltre il 50% da cessioni e prestazioni effettuate nei confronti dei soci;

*              nelle cooperative di lavoro i costi per il personale, enucleabili dalla voce B9 del conto economico, devono essere rappresentati per oltre la metà da retribuzioni corrisposte ai soci lavoratori;

 *            per le cooperative costituite per la vendita collettiva di beni dei soci, anche previa loro trasformazione ovvero per la fornitura di servizi ai soci, il costo delle materie prime o delle merci enucleabili dalla voce B6 del conto economico dovranno essere costituiti prevalentemente di apporti di beni e/o servizi dei soci.

L’art.2513 c.c. introduce una sorte di deroga per le società cooperative agricole di trasformazione, nel senso che la condizione di prevalenza si misura, non solo comparando il valore dei prodotti conferiti dai soci, con il valore della produzione complessiva della cooperativa, ma anche quando la quantità di prodotti consegnata dai soci, sia prevalente alla quantità di produzione complessiva della società.

Questa precisazione contenuta nell’art.2513 c.c., si rende necessaria per meglio armonizzare la norma che disciplina la società cooperativa nel settore agricolo, con la nuova formulazione dell’art.2135 c.c., secondo il quale ” Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, quanto utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’art.2135 del Codice Civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci , ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi, diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico “.

Il riferimento alla quantità dei prodotti contenuto nella nuova formulazione dell’art.2135 c.c. per qualificare come agricola l’impresa cooperativa, ha reso necessario l’adeguamento dell’art.2513 c.c., per evitare incongruenze e contraddizioni.

In casi particolari nei quali le cooperative vengono a trovarsi in difficoltà a procedere alla verifica della condizione di prevalenza della mutualità, le norme di attuazione di riforma del diritto societario demandano al Ministero delle attività Produttive la possibilità di prevedere deroghe con proprio decreto, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze (art.111 undecies delle disposizioni di attuazione).

L’art.2513 c.c. prevede che, quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali previste. Non si segue, pertanto, il criterio della media aritmetica.

Il secondo presupposto che si richiede e che deve necessariamente concorrere con quello quantitativo, per riconoscere alla società cooperativa il carattere della mutualità prevalente è di natura formale e funzionale e viene descritto dall’art.2514 c.c., secondo cui negli statuti deve essere previsto:

             il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

             il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dipendenti;

             il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

            l’obbligo di devoluzione in caso di scioglimento della società dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

 Tali elementi debbono concorrere congiuntamente.

Le cooperative a mutualità prevalente debbono essere iscritte in un apposito albo predisposto dal Ministero delle attività produttive entro il 30/6/2004 (art.223 sexiesdecies) e dovranno indicare negli atti e nella corrispondenza, il numero di iscrizione presso tale albo (art.2515 ultimo comma).

TRASFORMAZIONE DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA’ PREVALENTE IN COOPERATIVE ORDINARIE

E’ possibile la trasformazione delle società cooperative a mutualità prevalente in cooperative “ordinarie” (anche se governate dal principio di mutualità) in presenza delle seguenti condizioni:

1)             Soppressione delle clausole di cui all’art.2514 c.c. in precedenza elencate con la maggioranze previste per l’assemblea straordinaria. Questa modifica di natura formale è di per sé sufficiente per determinare la perdita della qualifica di mutualità prevalente (art.2514 ultimo comma c.c.). E’ sufficiente la soppressione anche di una sola clausola.

 2)          Per due esercizi consecutivi la società cooperativa non rispetti le condizioni di prevalenza, così come descritto all’art.2514 c.c. (art.2545 octies).

  CONSEGUENZE DELLA PERDITA DELLA MUTALITA’ PREVALENTE

Le vicende che danno luogo alla perdita del requisito della mutualità prevalente impongono che gli amministratori redigano il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato, senza rilievi, da una società di revisione.

La modifica dell’atto costitutivo, con conseguente perdita della qualifica relativa alla mutualità prevalente, comporta il venir meno dei benefici o agevolazioni fiscali , ma non la devoluzione del patrimonio della società cooperativa ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, come avviene nel caso di trasformazione della società cooperativa in società lucrativa .

Infatti la perdita della qualifica di mutualità prevalente , non determina il venir meno del requisito della mutualità.