La riforma delle società commerciali. L’organizzazione interna delle cooperative.

Dopo aver illustrato nel precedente articolo, i principi informatori della nuova disciplina in materia di società cooperative, si rende necessaria l’analisi della normativa sulla organizzazione interna della società cooperativa, particolarmente innovativa rispetto al modulo in vigore.

In via generale va sottolineato che alle società si applicano, come disciplina suppletiva ed integrativa, le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili (art.2519 c.c.).

Può essere anche adottato, come modello di riferimento, quello tipico delle società a responsabilità limitata, a condizione che:

*       i soci non siano più di venti;

*       l’attivo dello stato patrimoniale non risulti superiore ad un milione di euro.

Per contro deve essere adottato il modello organizzativo della S.r.l. (introdotto per sostituire la piccola società cooperativa di cui alla L. 266/1997), quando i soci sono almeno tre, meno di nove, e tutte persone fisiche.

Nelle società cooperative strutturate secondo il modello organizzativo della S.r.l., si privilegia la componente personalistica, proprio per la ristretta base sociale dell’impresa.

Nel caso di superamento dei limiti dimensionali fissati a livello legislativo per applicare il modello organizzativo tipico delle S.r.l., non viene previsto alcun obbligo di sostituire le norme sulla S.r.l., con quelle dettate per le società per azioni. L’unica conseguenza parrebbe essere quella contenuta nell’art.2543 c.c., e cioè diviene obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale.

PRINCIPI CHE REGOLANO IL FUNZIONAMENTO

Due sono i principi fondamentali che continuano a governare la vita sociale della cooperativa:

1)              il principio del voto per testa, anche se lo stesso è stato soggetto ad alcuni adattamenti, come si evidenzierà in prosieguo;

2)              l’allargamento della compagine sociale, conseguente all’inserimento di nuovi soci non comporta modificazione dell’atto costitutivo.

L’art.2528 c.c. conferisce agli amministratori la competenza a decidere sulle domande di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, è concesso all’aspirante socio, entro sessanta giorni dalla notizia, di investire della questione l’assemblea, che, ove non convocata dagli amministratori, sarà chiamata a decidere alla prima riunione utile.

Di notevole importanza è l’art.2527 c.c. che prevede che l’atto costitutivo stabilisca i requisiti per l’ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non ispirati a principi discriminatori.

Non possono, in ogni caso, divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

L’atto costitutivo può consentire un inserimento graduale nella compagine sociale, favorendo una sorta di formazione professionale di soci, che dovranno essere iscritti in una sezione speciale del libro soci, e non potranno essere più di un terzo del numero complessivo. L’atto costitutivo dovrà prevedere il periodo di tempo, non superiore a cinque anni, entro il quale i soci “speciali” potranno essere ammessi a godere gli stessi diritti riconosciuti ai soci in generale.

GLI ORGANI SOCIALI

  L’assemblea

Nella assemblea possono esercitare il diritto di voto i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Coerentemente al principio “capitario”, ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute (art.2538 c.c.).

Tuttavia il principio “una testa un voto” soffre alcuni adattamenti e precisamente:

*              ai soci cooperatori persone giuridiche l’atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque , in relazione all’ammontare della quota, oppure al numero dei loro membri;

*              nelle cooperative, i cui soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l’integrazione delle rispettive imprese o di talune di esse, l’atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto, in questo caso, stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

La norma è di fondamentale importanza in quanto trova applicazione nelle cooperative di trasformazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli conferiti da soci-agricoltori.

Questa deroga al voto “capitario”, che permette di riconoscere al socio il voto plurimo ancorchè nei limiti segnati dalla legge, è rimessa alla previsione statutaria, per cui occorrerà inserire nello statuto sociale quanto disposto dall’art.2538 c.c., che introduce aspetti innovativi nel sistema di funzionamento assembleare.

La nuova normativa introduce altresì, importanti novità in materia di funzionamento dell’assemblea e cioè:

1)              l’atto costitutivo può prevedere forme di convocazione dell’assemblea diverse da quelle previste ex-lege, purché sia garantito che i soci siano informati, con tempestività, degli argomenti da trattare e da deliberare in sede di riunione assembleare;

2)              l’atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza (e quindi non nel contesto dello svolgimento dei lavori assembleari), ovvero con altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l’avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta (art.2538 c.c.). Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell’avviso di convocazione i voti espressi per corrispondenza non si computano, ai fini della regolare costituzione dell’assemblea;

3)              le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni, sono determinate dall’atto costitutivo, e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci;

4)              nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni, ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. Merita di essere sottolineato che il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, che collaborano alla impresa (art.2539 c.c.).

5)              nell’ipotesi in cui la cooperativa conti più di tremila soci ed eserciti in più province la propria attività o svolga più gestioni mutualistiche ed i soci sono più di cinquecento, è obbligatorio lo svolgimento di separate assemblee. In tal caso la legge tende ad assicurare il profilo della rappresentatività di tutte le componenti dei soci e quindi della tutela delle minoranze. Per questo i delegati della assemblea generale devono, proporzionalmente, rappresentare anche le minoranze espresse nelle assemblee separate. A ciò si deve aggiungere che tutti i soci non delegati possono assistere all’assemblea generale, con conseguente possibilità di informazione diretta dello svolgimento dei lavori (art.2540 IV comma c.c.). Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

Consiglio di Amministrazione.

La nomina degli amministratori spetta alla assemblea, eccezione fatta per quella dei primi amministratori (art.2521 comma III n. 12 c.c.).

Mentre nell’attuale sistema, gli amministratori da eleggere debbono essere scelti fra i soci, la nuova disciplina prevede che la maggioranza (e non la totalità) debba essere individuata tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dalle persone giuridiche socie.

E’ previsto, come del resto nell’attuale sistema, che l’atto costitutivo possa prevedere che la nomina degli amministratori avvenga assicurando rappresentatività alle singole componenti in proporzione dell’interesse di ciascuna nell’attività sociale.

A seconda che la cooperativa abbia adottato il modulo organizzativo tipico della S.r.l. ovvero della S.p.a., l’atto costitutivo può riservare determinate competenze ed attribuzioni all’organo consiliare.

Tuttavia l’art.2544 c.c. stabilisce che, qualsiasi sia il sistema di amministrazione adottato, non possono essere delegate agli amministratori le seguenti materie:

1)              emissione in una o più volte di obbligazioni convertibili fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni della data di iscrizione nel registro delle imprese;

2)              redazione del bilancio (art.2423 c.c.);

3)              aumentare in una o più volte il capitale sociale (art.2443 c.c.);

4)              riduzione del capitale sociale per perdite (art.2446 c.c.);

5)              ricostituzione del capitale sociale per perdite (art.2447 c.c.);

6)              progetto di fusione (art.2501 ter);

7)              progetto di scissione (art.2506 bis);

8)              ammissione, recesso ed esclusione dei soci;

9)              decisione che incidono sui rapporti mutualistici.

L’art.2544 c.c. mira, evidentemente, a conservare la collegialità dell’organo, nel momento in cui debbono essere assunte decisioni particolarmente rilevanti.

COOPERATIVE CON MODULO ORGANIZZATIVO DELLE S.R.L.

In presenza di società cooperative che hanno adottato il modello organizzativo tipico delle società a responsabilità limitata, l’amministrazione può essere congiunta ovvero disgiunta.

L’art.2475 c.c. dispone infatti che, ” quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L’atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell’ultimo comma del presente articolo, che l’amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258. . La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell’articolo 2481 sono in ogni caso di competenza del consiglio di amministrazione . “. Questo elenco di materie, tuttavia va integrato con quanto dispone l’art.2544 c.c., in precedenza illustrato.

L’amministrazione congiunta comporta che la pluralità di amministratori debba operare prendendo assieme ogni decisione. In questo caso trova applicazione l’art.2258 c.c., valido per le società di persone, per cui i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno.

L’amministrazione disgiunta invece, comporta che l’amministrazione della società spetta a ciascun amministratore, che ha pieno diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta (art.2257 c.c.).

In caso di opposizione, decide la maggioranza degli amministratori. Come nella società di persone i due sistemi possono essere fra loro combinati, richiedendo il consenso di tutti gli amministratori per alcune categorie di operazioni di maggior rilievo e consentendo di agire disgiuntamente per le altre.

In assenza di diverse previsioni, gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione e deliberano a maggioranza secondo le regole del principio “capitario”.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLE COOPERATIVE COSTITUITE NELLA FORMA DELLE S.P.A.

  La gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, per cui questi ultimi costituiscono il punto di riferimento dell’attività gestionale.

I sistemi di controllo e di amministrazione, nelle società per azioni, sono così articolati:

·         sistema tradizionale l’Assemblea dei soci nomina un amministratore unico o un consiglio di amministrazione (cui compete la gestione) e un collegio sindacale (cui compete la funzione di controllo);

·         sistema dualistico l’Assemblea dei soci nomina un consiglio di sorveglianza cui competono funzioni di controllo e funzioni che nel sistema tradizionale spettano all’assemblea come ad esempio l’approvazione del bilancio, etc.;

·         sistema monistico l’assemblea dei soci nomina un consiglio di amministrazione (cui compete la gestione), che costituisce al suo interno un comitato per il controllo sulla gestione (cui compete la funzione di controllo).

COLLEGIO SINDACALE

La principale novità è rappresentata dal fatto che l’art.2543 c.c. prevede che l’atto costitutivo possa attribuire il diritto di voto nell’elezione dell’organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute, ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

Il testo attuale che viene superato dalla riforma societaria, prevede che l’atto costitutivo possa stabilire che uno o più sindaci siano scelti tra gli appartenenti a determinate categorie di soci, in proporzione dell’interesse di ciascuna nell’attività sociale.

L’obiettivo del rafforzamento del controllo interno sulla gestione fissato dalla legge delega, può ritenersi in parte conseguito attraverso la deroga al voto “capitario”.

L’art.2543 c.c. dispone, altresì, che la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nelle società cooperative – a prescindere se rinviano alle norme sulla S.p.a. o quelle sulla S.r.l. – solo se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per la S.p.a. (centoventimila euro) o se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dall’art.2435 bis c.c. (e cioè: A- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 Euro; B- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 Euro; C- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità, nonché quando emettano strumenti finanziari non partecipativi).

Il Collegio Sindacale può esercitare il controllo contabile, solo per le società cooperative, che non ricorrono al mercato del capitale del rischio. Nel caso in cui eserciti il controllo contabile, il Collegio Sindacale deve essere composto esclusivamente da revisori contabili (art.2409 bis c.c.), salvo che sia scelto il sistema dualistico o quello monistico rispetto ai quali tale possibilità non è consentita per cui deve essere esercitato da revisore contabile o da società di revisione (art.2409 quinquesdecies, art.2409 novi ed decies c.c.).

Il Collegio Sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia; i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Se il Collegio sindacale è investito anche del controllo contabile (nei casi in precedenza esposti) e non solo gestionale, tutti i suoi componenti devono essere iscritti nell’albo dei revisori contabili.

Il controllo sulla gestione riguarda la verifica dell’osservanza dei principi di corretta amministrazione da parte degli amministratori; quello contabile riguarda la regolarità delle scritture e dei documenti attinenti alla registrazione e alla documentazione delle operazioni di gestione.

Ad avviso di Confagricoltura, l’esigenza che tutti i componenti il Collegio Sindacale siano iscritti all’albo dei revisori, è venuto meno, salvo le ipotesi di esercizio del controllo contabile da parte del Collegio Sindacale, con l’emanazione della riforma del diritto societario (D.lgs 6/2003). Infatti gli artt.13 e 14 del D.lgs 2/8/2002 n. 220 che imponevano che i Collegi Sindacali delle società cooperative dovessero essere rinnovati con iscritti nel registro dei revisori contabili, sono caducati a seguito della emanazione (e non dell’entrata in vigore) della riforma del diritto societario di cui al D.lgs 6/2003.

Ne discende che per le società cooperative costituite dopo il 22/1/2003 e fino all’effettiva entrata in vigore della c.d. riforma del diritto societario (1/1/2004), sono applicabili le norme degli artt.2516 e 2535 c.c., attualmente vigenti, con la conseguenza che non sarà richiesta alcuna qualifica professionale, appartenenza ad albi o iscrizione in registri per essere chiamati a svolgere le funzioni di sindaco di una società cooperativa.

In un prossimo articolo, verranno trattate le questioni relative al recesso, all’esclusione del socio, al trasferimento della quota e agli strumenti finanziari.