Immobili rurali strumentali: requisiti
Al fine di chiarire quali siano i requisiti da soddisfare per potersi riconoscere ai fini fiscali il requisito della “ruralità” agli immobili strumentali (ovvero non ad uso abitativo), si riporta il testo dell’art.3 bis del D.L. 30/12/1993, n. 557 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1993, n. 305 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 26 febbraio 1994, n. 133) nel testo ad oggi vigente (26/09/2015).
Immobili rurali strumentali: requisiti
3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
d) all’allevamento e al ricovero degli animali;
e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.
3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.
4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l’immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.
5. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l’attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all’esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.
Solo soddisfacendo i requisiti previsti dalla norma gli immobili possono essere considerati rurali ai fini fiscali, con il conseguente regime ad essi riservato che, lo si ricorda, prevede -alla data di redazione del presente articolo :
— l’esenzione dall’IMU (ex comma 708 art.1 L.147/2013).
— il pagamento della TASI nella misura massima dello 0,1% (comma 678, articolo 1, L.147/2013 ovvero “Legge di Stabilità”) Nel caso in cui il fabbricato sia concesso in affitto, il comma 681 della Legge n. 147/2013, prevede l’applicazione di uno specifico criterio di ripartizione tra proprietario e affittuario, qualora l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. In questo caso, l’occupante versa la Tasi nella misura stabilita dal Comune nel proprio regolamento, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo dovuto (in caso di assenza di previsione si versa nella misura fissa del 10%). Il titolare del diritto reale sul fabbricato versa la parte residua.