Frana tra fondi contigui
Come si ripartiscono le responsabilità in in caso di frana tra fondi contigui a dislivello nei centri abitati?
E se si trattasse di fondi rustici tra i quali si verifica uno smottamento?
In base al disposto dell’art.887 C.C., le spese di costruzione e conservazione del muro di confine, quando il dislivello tra i fondi è di origine naturale, sono a carico del proprietario del fondo superiore fino al piano di campagna di tale fondo, del quale il muro ha funzione di contenimento, mentre sono a carico di entrambi i proprietari per la parte che eventualmente dovesse elevarsi al di sopra del piano di campagna, in considerazione della finalità divisoria assolta da questa porzione di muro, con pari utilità per i due fondi (così Cass 12457/1995).
L’articolo 887 C.C., pur riferendosi ai fondi a dislivello negli abitati, è applicabile analogicamente anche agli agglomerati edilizi extraurbani (cosi’ Cass 2060/1980), mentre non si applica ai fondi rustici, in relazione ai quali l’obbligo per il proprietario del fondo superiore, di costruzione e manutenzione del muro di contenimento ricorre solo nel caso di concreto pericolo di frane e smottamenti verso il fondo inferiore (così Cass 473/94).
Dispone infatti la Suprema Corte:
La disposizione dell’art. 887 c.c. che, per i fondi a dislivello negli abitati, pone sul proprietario del fondo superiore l’onere della costruzione e manutenzione del muro di sostegno, non si applica ai fondi rustici, in relazione ai quali, per il principio del neminem laedere, l’obbligo, per il proprietario del fondo superiore, di costruzione e manutenzione del muro di contenimento ricorre solo nel caso di concreto pericolo di franamenti o smottamenti verso il fondo inferiore. (Cass. 473/1994)
La Corte di Cassazione ha assunto questo orientamento restrittivo dal 1979; in precedenza aveva più volte statuito che rientrassero nell’ambito di applicazione dell’art.887 articolo anche i fondi rustici.