Contratti agrari e clausola risolutiva espressa

In tema di clausole risolutive espresse, derogatorie della disciplina prevista dalla Legge 203/1982 per la stipula di contratti agrari, vale il principio secondo cui in mancanza di assistenza delle organizzazioni sindacali la clausola contraria a norme imperative è come non apposta, e sostituita dalle previsioni di legge.

Ciò vale anche allorchè la clausola serva semplicemente a valutare la gravità dell’inadempimento, tale da far scattare la risoluzione (o meno) del contratto.

Qui due interessanti pronunce sul punto

Nonostante l’inderogabilità delle norme sui contratti agrari stabilita dall’ art. 58, l. 203/82, ove il contratto d’affitto di fondo rustico sia stato stipulato dalle parti con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali ai sensi dell’art. 45 di detta legge, che consente la stipula di patti in deroga, è valida la clausola risolutiva espressa in forza della quale il contratto di affitto si risolve di diritto nel caso di mancato pagamento del rateo semestrale del canone di affitto entro dieci giorni dalla pattuita scadenza, non rilevando che il 2° comma, art. 5 della legge richiede la gravità dell’inadempimento per potersi far luogo alla risoluzione del contratto, che secondo il 4° comma, stesso art. 5 la morosità dell’affittuario costituisce grave inadempimento quando si concreti nel mancato pagamento di almeno un’annualità di canone, e non rilevando altresì che il 3° comma, art. 5 prevede la preventiva diffida ad adempiere con la possibilità di sanatoria entro tre mesi dalla contestazione, ed il 6° comma, art. 46 la possibilità di sanatoria della morosità nella fase giudiziale; e la pattuizione della clausola risolutiva espressa non è in contrasto con gli art. 3 e 44 cost.  Cass. civ. Sez. III, 15-05-2012, n. 7536

L’ art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, con disposizione compatibile con gli artt. 3 e 44 Cost. , consente alle parti di derogare pattiziamente, con la garanzia dell’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, alle norme vigenti in materia di contratti agrari anche se inderogabili, ai sensi dell’art. 58 della legge citata, tranne che a quelle che vietano la stipulazione dei contratti agrari di cui al terzo comma dell’art. 45 ed il pagamento per buona entrata. Pertanto è valida la clausola risolutiva espressa contenuta in un contratto di affitto agrario, stipulato con la garanzia dell’assistenza delle organizzazioni professionali, in deroga alle disposizioni più favorevoli per l’affittuario previste dalla legge n. 203 del 1982 sulla gravità dell’inadempimento, sull’onere di preventiva diffida ex art. 5, secondo e terzo comma, e sul temine di grazia. (Rigetta, App. Potenza, 21/05/2010) Cass. civ., 09-07-1982, n. 4102