Agevolazione tributarie a favore della piccola proprietà contadina

La L. 6 agosto 1954, n. 604, sancisce l’esenzione dall’imposta di bollo e l’applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa per gli atti di formazione e di arrotondamento della piccola proprietà contadina. Precisamente, si tratta degli atti:

1) di compravendita;

2) di permuta, quando per ambedue i permutanti l’atto sia posto in essere esclusivamente per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina;

3) di concessione di enfiteusi, di alienazione del diritto dell’enfiteuta e di affrancazione del fondo enfiteutico, nonché di alienazione del diritto ad usi collettivi inerenti alla piccola proprietà acquistata;

4) di affitto e compartecipazione a miglioria, con parziale cessione del fondo migliorato all’affittuario o compartecipante;

5) con i quali i coniugi, ovvero i genitori, e i figli acquistano separatamente ma contestualmente l’usufrutto e la nuda proprietà;

6) con i quali il nudo proprietario o l’usufruttuario acquista, rispettivamente, l’usufrutto o la nuda proprietà;

7) di acquisto a titolo oneroso delle case rustiche non situate sul fondo, quando l’acquisto venga fatto contestualmente in uno degli atti sopra elencati per l’abitazione dell’acquirente o dell’enfiteuta e della sua famiglia.

Ai sensi dell’art. 2 della citata L. n. 604/1954, le agevolazioni appena descritte sono applicabili quando:

1) l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra ;

2) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall’acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso;

3) l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta, nel biennio precedente all’atto di acquisto o della concessione in enfiteusi, non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro, con una tolleranza del 10 per cento, salvo casi particolari da esaminarsi dall’Ispettore provinciale dell’agricoltura in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari”.

Sanzioni per mancato rispetto:

L’art. 7 della legge in parola sancisce, la decadenza dalle agevolazioni fiscali in talune circostanze e più precisamente:

“Decade dalle agevolazioni tributarie l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente.

.

Nelle ipotesi contemplate dai due commi precedenti, l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta è tenuto al pagamento dei tributi ordinari. . “

La legge da ultimo citata non prevedeva alcuna agevolazione creditizia, cosa questa che si è avuta solo con l’entrata in vigore della L. 2 giugno 1961, n. 454, cui ha fatto seguito la L.590/1965 che ha dettato una disciplina unitaria per le agevolazioni creditizie e fiscali.

In particolare, il Titolo III della legge 590/1965, dopo una serie di disposizioni finanziarie, si sofferma su una sorta di riassunto finale e, richiamate le norme fiscali precedenti, pone tutta una serie di limitazioni:

– prevede l’incompatibilità di ulteriori analoghe provvidenze creditizie per chi abbia beneficiato di quelle previste dalla legge (art. 26, comma 1);

– stabilisce una misura minima di imponibile catastale per godere delle agevolazioni;

– richiama i divieti temporanei di alienazione previsti dalla legislazione precedente, estendendone il termine ;

– infine, stabilisce un divieto temporaneo di estinzione anticipata del mutuo e un divieto temporaneo di vendita del fondo acquistato con i benefici previsti dalla legge.

Ancora, l’art. 31 della medesima legge precisa che, ai fini agevolativi, sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi e all’allevamento ed al governo del bestiame, semprechè la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l’allevamento ed il governo del bestiame.

All’epoca della emanazione della norma in parola, erano totalmente esclusi da questo tipo di benefici gli imprenditori agricoli a titolo principale (oggi Imprenditore Agricolo Professionale ) e le società.

Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004

Con il D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, le agevolazioni in materia di imposte indirette e creditizie riconosciute dalla normativa vigente a favore dei coltivatori diretti, sono state finalmente estese anche all’imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella relativa gestione previdenziale Inps ed alle società equiparate all’imprenditore agricolo professionale persona fisica.

Tale situazione non è stata modificata, a nostro avviso, dalla circolare 3/E del 4 Gennaio 2008 della Agenzia delle Entrate la quale, ad integrazione e chiarimento delle disposizioni citate, prevede semplicemente che siano riconosciuti i benefici già descritti per lo IAP anche nel caso di conferimento a società che sia IAP.

Nel caso di specie infatti, il quesito riportato e risolto dalla circolare riguardava proprio la possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalla Legge 604/1954 nel caso di “conferimento” di un bene direttamente ad una società IAP.

Il dubbio deriva dal fatto che l’ipotesi del conferimento , non rientra tra quelle espressamente previste dalla normativa concernente le agevolazioni tributarie, con la conseguenza che in prima applicazione occorrerebbe escludere il conferimento dalle ipotesi soggette a riduzione degli oneri fiscali.

La Agenzia delle Entrate ha tuttavia dato risposta positiva al quesito, ritenendo che laddove per conferimento si intenda “trasferimento di proprietà”, la società agricola sia soggetta ai medesimi benefici previsti per la persona fisica.

L’agenzia ha argomentato sostenendo che all’epoca in cui è stata emanata la legge 604 del 1954 non era presente nel nostro ordinamento il principio in base al quale gli organismi societari potevano essere beneficiari di agevolazioni (come quelle per la piccola proprietà contadina) riservate, in origine, solo ai contribuenti persone fisiche .

Solo con l’entrata in vigore del D.Lgs. 99/2004 tale possibilità si è aperta nel nostro ordinamento, rendendo possibile ciò che prima era vietato. A causa del mancato coordinamento tra norme tuttavia, la legge 604/1954 non ha ancora recepito la possibilità di applicare gli sgravi fiscali alle società, né tantomeno ai “conferimenti” di beni fatti alle stesse.

In una lettura evolutiva della norma, ed alla luce delle normative europee che hanno ispirato il D.Lgs. 99/2004, appare tuttavia logico e ragionevole che tale principio sia proprio del nostro ordinamento, con la conseguente applicazione delle agevolazioni sia agli acquisti che ai conferimenti effettuati alle società.

In altre parole: nel caso di acquisto o conferimento di un fondo fatto direttamente dalla società semplice (società agricola IAP), la stessa può beneficiare delle agevolazioni previste per l’imprenditore agricolo professionale persona fisica.

Viceversa decadrà dalle agevolazioni previste dalla Legge 604/1954 l’imprenditore che, prima dello scadere del quinquennio dall’acquisto del fondo, cessi la coltivazione diretta (ad esempio, lo affitti o lo venda alla società semplice costituita, tra se e terzi).

Da ultimo, ed al solo fine di far comprendere quanto rigide siano le norme in tema di agevolazioni tributarie, si consideri che in una recente sentenza la Corte di Cassazione (Sez. V, sent. n. 21671 del 09-10-2006) ha dichiarato decaduto dai benefici uno IAP che, per sopravvenuta incapacità a provvedere alla coltivazione del fondo, lo aveva donato ai propri familiari.

La corte ha ritenuto che, costituendo la donazione una forma di “alienazione volontaria”, l’imprenditore avesse contravvenuto le disposizioni esistenti in materia che prevedono l’assoluta necessità che il fondo rimanga nella disponibilità dello IAP acquirente e sia da lui coltivato, per almeno un quinquennio.

(A.D. 2008)