Servitù di acquedotto

Si prenda il caso di una conduttura idrica che attraversi il terreno di un agricoltore. In caso di rottura della condotta dovuta (ad es.) alla vecchiaia delle tubature, chi risponderà dei danni? Ed inoltre, è possibile, onde evitare gli eventuali danni derivanti dalla rottura del tubo, far spostare il tracciato?

Iniziando l’analisi dal primo quesito, occorrerà anzitutto individuare il legittimo proprietario della conduttura; si dovrà cioè capire se il tubo, nella parte in cui si è rotto dando luogo alla fuoriuscita d’acqua, sia di proprietà di un privato (ad esempio il tubo potrebbe essere dopo il contatore) od invece dell’ente che gestisce la distribuzione dell’acqua (e quindi prima).

Una volta individuato il proprietario, si potrà chiedere non solo di veder aggiustata la condotta nel minor tempo possibile, ma anche il risarcimento per tutti i danni causati (si pensi, ad esempio, alle colture che a seguito dell’allagamento del terreno e dei lavori di risistemazione, dovessero andare distrutte). Unico limite a tale disciplina di carattere generale può essere imposto dall’atto di “imposizione di servitù coattiva”, ove esso esista: se fosse stato previsto un limite di assoggettamento a servitù delle fasce laterali della condotta infatti, non si potrebbero chiedere i danni causati dall’acqua alle colture eventualmente insistenti su tale zona per la semplice ragione che non si sarebbe dovuto piantare o costruire alcunché in tali fasce.

“Il consorzio di bonifica e’ responsabile dei danni derivati ad un fondo, asservito per l’interramento di una condotta idrica, dalla copiosa perdita di acqua della detta condotta che abbia determinato la morte di alberi da frutta, protrattasi oltre le fasce di terreno laterali alla conduttura asservite con l’atto di imposizione di servitù coattiva.”

Tribunale sup.re acque 7 ottobre 1992 n. 66

Per quanto attiene invece al secondo quesito, ovvero la possibilità di spostare il tracciato della condotta idrica da una certa posizione ad una differente, è opportuno verificare anzitutto se esiste o meno un diritto di servitù: se esso non dovesse sussistere sarà nel pieno diritto del proprietario del fondo il chiedere l’immediato spostamento della condotta senza dover sopportare alcuna spesa.

Nel caso opposto invece, di esistenza del diritto, occorrerà prendere in considerazione il disposto dell’art.1068 c.c. che permette lo spostamento della servitù e quindi (nel nostro caso) della tubatura, ma sottoponendolo a determinate condizioni.

Art. 1068. Trasferimento della servitù in luogo diverso. -“Il proprietario del fondo servente non può trasferire l’esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente.

Tuttavia, se l’originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell’altro fondo un luogo egualmente comodo per l’esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo.

Il cambiamento di luogo per l’esercizio della servitù si può del pari concedere su istanza del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente.

L’autorità giudiziaria può anche disporre che la servitù sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purché l’esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante .”

Ai sensi dell’art.1068 c.c. quindi, se è pur vero che il proprietario del fondo servente può chiedere lo spostamento della servitù, per avere ciò è altresì necessario che ricorrano determinate condizioni ed in particolare la sopravvenuta maggiore gravosità per il fondo servente derivata dell’esercizio della servitù stessa, nonché l’offerta di un altro luogo ugualmente idoneo ove spostare la servitù. Nel caso prospettato di una conduttura dell’acqua che attraversi un terreno quindi, ove si volesse (ad es.) scavare il terreno per costruirvi una piscina o per fare le fondamenta di una casa o ., si potrebbe chiedere lo spostamento del tracciato al proprietario della tubatura, offrendo tuttavia un altro terreno ove far passare la conduttura dell’acqua.

Le spese di tale spostamento sarebbero posta a carico del richiedente, il quale avrebbe quindi l’onere di pagare lo scasso, le nuove tubature, gli allacci, e tutte le opere necessarie alla risistemazione del terreno. Da qual momento in poi tuttavia, la manutenzione tornerebbe solo ed esclusivamente a carico del proprietario della condotta.

Tale orientamento è condiviso anche dalla Corte di Cassazione in una pronuncia del 1994:

La disposizione del comma 2 dell’art. 1068 c.c., che consente al proprietario del fondo servente di offrire al proprietario dell’altro fondo un luogo ugualmente comodo per l’esercizio della servitù nel caso in cui l’originario esercizio sia divenuto eccessivamente gravoso per il fondo servente o impedisca di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, si applica, per analogia, data l'”eadem ratio”, anche nel caso di spostamento verticale della servitù e, più in generale, nel caso di variazione del modo di esercizio della servitù. In tutti i predetti casi, come in quello di spostamento orizzontale della servitù, a cui si riferisce l’art. 1068 c.c., le spese dello spostamento – salva diversa convenzione – debbono essere sopportate, per il generale principio “cuius commoda, eius incommoda”, dal proprietario del fondo servente, che l’abbia richiesto.

Cassazione civile sez. II, 3 marzo 1994, n. 2104

Ultimo elemento da prendere in considerazione è la dislocazione del tracciato del tubo: a norma dell’art.1041 c.c. è sempre in facoltà del proprietario del fondo servente far determinare stabilmente il letto dell’acquedotto con l’apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. In tal modo sarà possibile evitare, nell’esecuzione dei lavori sul terreno, la accidentale rottura della condotta, col conseguente obbligo del risarcimento dei danni.

(A.D. 2002)