Legge Regionale Toscana. Albo regionale delle imprese agricole forestali

L’articolo 13 della Legge Forestale Toscana (LR 21 Marzo 2000 n.39) ha previsto la creazione di un apposito albo nel quale debbono essere necessariamente iscritte tutte le imprese che operano nel settore degli interventi pubblici agricolo-forestali.

Tale articolo dispone:

•  È istituito l’Albo regionale delle imprese che operano nel settore degli interventi pubblici agricolo-forestali.

•  All’Albo possono essere iscritti le imprese singole, i consorzi stabili di imprese ed i consorzi tra società cooperative, che operano nel settore agricolo, forestale ed ambientale in via continuativa o comunque prevalente e che occupano almeno quindici operai a tempo indeterminato, assunti da non meno di due anni con contratto per addetti a lavori agricoli e forestali.

•  L’Albo è articolato per sezioni provinciali e la tenuta di ciascuna sezione è affidata alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).

•  La Giunta regionale detta le disposizioni relative all’iscrizione delle imprese all’Albo, alla loro cancellazione ed all’aggiornamento dell’Albo medesimo.

In esecuzione del quarto comma, la Regione Toscana ha emanato un apposito regolamento di attuazione (DPRG 24 Aprile 2001 n.22/R), stabilendo che tutte le imprese che intendono effettuare interventi pubblici nel settore agricolo forestale (di cui all’art.10 ed all’art.15 comma 1 lett C della legge forestale Toscana), devono necessariamente iscriversi all’albo.

Tale iscrizione è possibile solo previa verifica del rispetto di taluni requisiti, di ordine generale e speciale, espressamente previsti dal regolamento stesso, tra cui:

a) l’iscrizione in qualità di impresa agricola nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. od in analogo registro pubblico per le imprese di altri paesi della Unione Europea;

b) occupare, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non meno di 15 operai agricoli;

c) svolgere i lavori di cui al comma 1 dell’art.1 in via continuativa o prevalente da almeno 3 anni;

d) che l’impresa non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, di concordato preventivo né di liquidazione coatta amministrativa;

e) non deve essere intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato a carico di persone che rivestono funzioni di rappresentanza o di amministrazione dei consorzi, per un reato contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’economia pubblica, l’industria, il commercio, per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, in materia tributaria, di contribuzione sociale, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, o per reati relativi a fatti idonei a incidere negativamente sul rapporto con la pubblica amministrazione per la loro inerenza all’oggetto delle attività alle quali l’iscrizione all’albo consente di accedere;

f) avere una idoneità tecnica nel settore basata su una esperienza di almeno tre anni nel settore, ad avere altresì la disponibilità della attrezzatura tecnica idonea;

La domanda di iscrizione deve essere presentata, a cura del legale rappresentante, alla C.C.I.A.A. della provincia nel cui territorio ha sede l’impresa; la stessa Camera di Commercio provvederà, previa verifica dei requisiti del richiedente, all’iscrizione dell’impresa nell’albo regionale entro il mese di Gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda.

Riteniamo opportuno ribadire che tale iscrizione è obbligatoria solo per quelle imprese che intendano svolgere interventi pubblici, nel Demanio Regionale, o che comunque usufruiscono di contributi regionali.

Per quelle che svolgono interventi presso privati invece, non esiste più l’obbligo di registrazione previsto dalla L.R.T. 36/1992 (che prevedeva “Istituzione Albo regionale delle imprese che operano nel settore agro-forestale”) dopo la sua abrogazione ad opera dell’art.97 della Legge Forestale Toscana.

(A.D. 2007)