Le cave di prestito

Le “cave di prestito”, disciplinate per la Toscana dalla legge regionale n.78 del 1998, sono siti destinati al prelievo di materiale (ghiaia, pietre, terra, sabbia o zolle) strettamente necessario alla realizzazione di opere pubbliche di importanza statale o regionale.

Non tutti i terreni sono idonei per l’apertura di una cava di prestito, infatti, a norma dell’art.23 della legge sopraccitata, saranno utilizzati preferenzialmente “terreni a destinazione agricola” o, meglio ancora, vecchie cave dismesse di cui sia dimostrata la specifica idoneità e funzionalità.

Tali terreni dovranno, come ovvio, essere tolti temporaneamente dalla disponibilità dei legittimi proprietari per poter essere utilizzati come cave di materiale e, onde evitare che l’attività estrattiva possa danneggiare economicamente il proprietario del terreno, è stato previsto un indennizzo di natura economica che tenga conto sia del disagio subito che dei mancati guadagni, conseguenti alla temporanea occupazione .

Come accennato, il terreno dopo essere stato utilizzato, verrà restituito al suo legittimo proprietario; gli elementi più importanti che caratterizzano questa procedura si riassumono nella corresponsione di un indennizzo e nella restituzione del terreno dopo una idonea “risistemazione”.

La prima fase dell’iter prevede che debba essere redatto, prima dell’inizio dei lavori di scavo, un progetto di “risistemazione ambientale e paesaggistica” che consideri non solo la deturpazione paesaggistica dovuta all’apertura di una cava, ma anche tutti i danni che saranno causati dal prelievo di materiale e che, soprattutto, preveda ogni intervento successivo, necessario al ripristino del terreno.

Dovrà quindi esser tenuto conto delle metodologie e dei tempi necessari per la risistemazione della vegetazione, nonché delle opere di drenaggio o quant’altro si dovesse rendere necessario, per il corretto ripristino dello stato dei luoghi.

Dovrà sempre essere indicata, ai sensi della legge n.2359 del 1865, la durata dei lavori e conseguentemente dell’occupazione del terreno, visto che quest’ultima non potrà, in alcun caso, superare la durata dei lavori stessi. Per quanto attiene poi alla quantificazione dell’indennizzo da corrispondere al proprietario del fondo, essa dovrà essere commisurata ad alcuni fattori, quali: la durata dell’occupazione, la perdita dei frutti, la diminuzione del valore del terreno ed ogni altra circostanza che possa avere rilievo. Se al termine dei lavori, dovessero essere riscontrati dei danni non previsti nel progetto di “risistemazione ambientale”, resterà in ogni caso salvo il diritto del proprietario di richiedere l’indennizzo dei maggiori danni subiti.

Tale procedura, pur essendo perfettamente legittima, nella pratica non è usata assiduamente: spesso infatti, gli appaltatori di opere pubbliche preferiscono cercare accordi amichevoli con i proprietari dei terreni, piuttosto che ricorrere a procedure burocratiche assai complesse.

 Altra ipotesi, completamente differente in quanto non prevede la restituzione del terreno al termine dei lavori, bensì la sua definitiva acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione, è quella dell’esproprio: in tal caso la P.A. comunicherà al proprietario del terreno l’intenzione di acquisire definitivamente la proprietà dello stesso per ragioni di “pubblica utilità”, comunicando l’indennizzo che intende versare e le modalità della procedura. Il proprietario del terreno avrà, a questo punto, tre scelte: accettare subito (nel termine di 30 giorni dalla comunicazione) l’indennizzo, oppure rifiutarlo chiedendo, ai sensi dell’art.15 della L. n.865/1971, che l’apposita commissione regionale competente per territorio, determini il valore dell’esproprio sulla base dei valori e dei coefficienti di cui al successivo art.16 (colture praticate, valore agricolo medio,…); l’ultima, ipotesi è quella della cessione “volontaria del bene” che può essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione dell’indennità provvisoria: in tal caso il proprietario del terreno avrà diritto, ex art.12 L.865/1971, ad un aumento fino al 50% del valore dell’indennità provvisoria.

(A.D. 2001)