Divieto di fumo

Lo scorso 10 Gennaio è entrata in vigore la nuova normativa “antifumo”, così come previsto dalla legge 3/03; da tale data è pertanto proibito fumare in tutti i luoghi chiusi ad eccezione, come espressamente previsto dall’art.51 della L.3/2003, di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori, e come tali contrassegnati ed attrezzati con idonei impianti di ventilazione e di ricambio dell’aria.

Per quanto interessa questa associazione, oltre che nei locali in cui il divieto era già stabilito dalle vecchie disposizioni in materia, adesso è proibito fumare anche presso:

·              alberghi, strutture ricettive, agriturismo (ivi comprese le camere);

·              locali adibiti ad ufficio, banche, assicurazioni, agenzie ecc.;

·              bar, ristoranti, pizzerie, pub ed altre tipologie di pubblico esercizio.

A tal proposito occorre sottolineare che, come già accennato, la legge non vieta completamente il fumo (quantomeno in linea teorica, per gli adempimenti di cui si dirà) ma prospetta due vie:

1) Vietare del tutto il fumo nei propri locali.

2) Adeguarsi a quanto prevede la legge dotandosi di spazi differenziati e ventilati per i fumatori.

Nel primo caso occorrerà semplicemente esporre dei Cartelli con la dicitura ” Vietato Fumare”, il riferimento alla Legge 3/03, il riepilogo delle sanzioni per i trasgressori così come aumentate dall’ultima Legge Finanziaria e l’indicazione del soggetto, interno alla struttura, cui spetta la vigilanza.

Per venire incontro alle richieste formulate da diversi soci, la Unione Agricoltori di Siena, a mezzo del proprio Servizio Legale, ha predisposto due bozze di cartello, che potranno essere scaricate gratuitamente dal sito del nostro consulente legale e stampate ( www.studiolegalenotari.it sotto la voce “Diritto agrario”). Tali cartelli dovranno essere esposti in tutti i locali (tutte le stanze) ove sia vietato fumare.

Per quanto attiene alla seconda ipotesi, le indicazioni per l’allestimento di aree destinate ai fumatori sono di due tipi, ovverosia relative alla struttura ed agli impianti tecnici.

Per quanto concerne la struttura occorre che la superficie riservata ai fumatori sia inferiore alla metà della superficie complessiva aperta al pubblico e destinata alla somministrazione, con esclusione quindi delle cucine, dei magazzini ed altro. In sostanza non dovrà superare il 50% della superficie riservata ai non fumatori.

Tale area dovrà essere delimitata da pareti a tutta altezza su quattro lati in modo da costituire un locale separato e non costituire passaggio obbligato per i non fumatori o dipendenti, per l’accesso ai servizi o verso locali accessori (magazzino, cucina ecc.). Tale zona dovrà essere dotata di ingresso con porta a chiusura automatica e fornita di adeguata segnaletica luminescente : in caso di guasto all’impianto di ventilazione, occorre infatti che un cartello luminoso con la scritta ” VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL’IMPIANTO DI VENTILAZIONE ” si accenda automaticamente in sala.

Per quanto concerne invece gli impianti, i locali per fumatori dovranno essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata in grado di espellere l’aria all’esterno (non di riciclarla) e di mantenere il locale stesso in depressione costante rispetto alle zone circostanti, così che, all’apertura della porta automatica, l’aria sia “risucchiata” all’interno impedendo al fumo di uscire. All’ingresso del locale dovrà altresì essere indicato il numero massimo di persone ammesse, in base alla portata dell’impianto.

Un impianto realizzato in osservanza delle norme tecniche vigenti prima dell’entrata in vigore della nuova normativa “antifumo” non è necessariamente un impianto idoneo, in quanto le specificità introdotte dalla nuova legge sono molto più stringenti di quelle precedenti.

In base alla normativa vigente gli impianti dovranno essere certificati sulla base delle nuove regole e sarà pertanto necessario un documento sottoscritto da un tecnico abilitato che ne attesti la corrispondenza ai requisiti richiesti.

Per quel che concerne le sanzioni ricordiamo che esse vanno:

@       da 27,50 a 275,00 Euro per chi fosse sorpreso a fumare in una zona in cui vige il divieto;

@       da 55,00 a 550,00 Euro per chi fuma dove è vietato, accanto a donne in stato di gravidanza oppure vicino a bambini fino a 12 anni;

@      da 220,00 a 2.200,00 per i proprietari dei locali che non appongano i cartelli con il “Divieto di fumare” o non si adeguino comunque alla nuova normativa.

Per quanto riguarda l’aspetto del controllo, nei locali gestiti da soggetti pubblici e privati, l’accertamento e il primo richiamo alle infrazioni spetta in primo luogo agli stessi responsabili dei locali, ai dipendenti e ai collaboratori. Provvedono alla contestazione delle multe il personale dei corpi di Polizia locali, le guardie giurate appositamente adibite a questo servizio e, di propria iniziativa, gli ufficiali e gli agenti delle Forze di polizia presenti oltrechè i N.A.S. dei carabinieri.

(A.D. 2005)