Diritti dei consumatori: ecco il nuovo tentativo di conciliazione all’AEEG

Secondo gli ultimi dati raccolti dalle associazioni dei consumatori, quasi un reclamo su due è causato da problemi con le fatturazioni. Le lamentele possono riguardare sia i maxi conguagli, sia bollette che non arrivano oppure ricevute in ritardo, od ancora l’omessa lettura dei contatori: tutto questo genera spesso una sorta di vero e proprio calvario nei confronti degli utenti che si trovano a dover affrontare questioni estremamente tecniche e fuori dalla loro sfera conoscitiva.

A tal fine, si ritiene utile evidenziare alcuni aspetti interessanti da conoscere ed invocare nell’ipotesi di disservizi o comunque di contrasti con i fornitori di servizi.

Sulla prescrizione quinquiennale dei crediti

In primo luogo, è essenziale ricordare che non può essere preteso il pagamento di somme relative a consumi che il fornitore avrebbe dovuto richiedere oltre 5 anni prima dall’emissione della fattura: in tal caso si parla di prescrizione ed il gestore perde il diritto ad essere pagato. Come indicato nell’art. 2948 c.c. infatti,  gli interessi ed in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si prescrivono in cinque anni (Cassazione 2276/2016).

La prescrizione può essere interrotta da qualunque atto di messa in mora (overo qualunque richiesta di pagamento) con la conseguenza che dalla ricezione dell’ipotetica diffida di pagamento iniziaranno a decorrere ex novo i 5 anni.

Giova ricordare che il termine per il pagamento della fornitura decorre dalla data di ricezione della fattura, trasmessa nei termini.

Letture periodiche dei misuratori

Ai consumatori è riconosciuto il diritto di ricevere letture periodiche dei contatori ed anche (regolarmente) le bollette dei consumi di energia elettrica (delibera 31 ottobre 2013 477/2013/S/com). Tuttavia, se per l’omessa lettura sono previsti indennizzi (delibera 12 dicembre 2013 574/2013/R/gas), non si può dire lo stesso per il mancato invio di fatture, in quanto il Garante li ha eliminati. Tutto ciò non esclude la possibilità per l’utente di chiedere un risarcimento del danno, se vi sono stati pregiudizi subiti in seguito alla mancata emissione della fattura.

I consumatori per far valere i propri diritti devono:

  1. replicare in forma di diffida al pagamento richiesto, con altrettanta raccomandata A/R o PEC, chiedendo chiaramente lo storno degli importi a causa dell’intervenuta prescrizione. All’interno di questa diffida potranno inoltre, essere richiesti, se applicabili, anche gli indennizzi e il risarcimento del danno.

  2. Può anche accadere che nonostante la richiesta dell’utente, il gestore continui a pretendere il pagamento delle bollette; a questo punto è riconosciuto al cliente il diritto di domandare un tentativo di conciliazione all’AEEG, senza necessità di alcun tipo di assistenza legale. Da gennaio 2017, infatti, anche per le controversie nell’ambito dell’energia elettrica e gas, è divenuto obbligatorio procedere ad un tentativo di conciliazione, prima di procedere ad un’eventuale causa (delibera 05 maggio 2016 209/2016/E/com). Questo tentativo di conciliazione è quindi divenuto condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ricorre al giudice competente non è necessario un esito solamente positivo della conciliazione; è sufficiente che vi sia stato un primo incontro, anche senza un accordo.

  1. Per presentare la domanda di conciliazione deve essere inviato un reclamo al fornitore e non deve essere pervenuta risposta o essa risulta insoddisfacente da parte del consumatore. Nel primo caso devono essere passati 50 giorni dal reclamo e in ogni modo non è concesso presentare domanda dopo 1 anno dall’invio di quest’ultimo. La richiesta per il tentativo di conciliazione può essere presentata sia direttamente sia tramite delegato, che può essere un’associazione di consumatori. Essa deve contenere degli specifici elementi indicati nel sito dell’AEEG; se quest’ultimi mancano spetterà all’Autorità stessa informare il cliente. La presentazione di tale domanda può essere anche effettuata tramite il sito web dell’AEEG, oltre che tramite posta, fax o altri canali indicati nel sito stesso.

  2. Se la richiesta di conciliazione viene accettata, viene comunicato alle parti, entro sette giorni dalla presentazione, l’avvio della procedura e la data del primo incontro, il quale deve avvenire entro massimo 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, ma non prima di 10 giorni dalla sua comunicazione. Per l’incontro è possibile che sia necessaria la presenza e l’intervento del distributore locale, in quanto egli può essere essenziale per indicare dati tecnici o altro. Se tuttavia una parte intende rinunciare al tentativo di conciliazione, può farlo, ma dovrà darne preavviso. Può inoltre, essere richiesta la posticipazione della data dell’incontro

  3. L’incontro avviene telematicamente in web-conference nell’area virtuale appositamente indicata e nel giorno e ora comunicati. Le prove documentali potranno essere caricate mediante upload. Se la parte che ha chiesto la conciliazione non si presenta al primo incontro, il procedimento viene archiviato; se invece non si presenta l’altra viene redatto un verbale che indica l’esito negativo della procedura.

  4. Compito del conciliatore è aiutare le parti a raggiungere un accordo, senza prendere decisioni in merito. La conclusione dell’intero procedimento deve avvenire entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, prorogabile per un massimo di 30 giorni per questioni motivate dalle parti o dal conciliatore. Al termine della conciliazione si può ottenere un risultato positivo e di conseguenza viene emesso un verbale, il quale in base alla legge ha valore di titolo esecutivo e quindi le parti sono obbligate a rispettare l’accordo raggiunto. Altrimenti può essere chiamato ad intervenire il conciliatore: egli infatti dovrà proporre un accordo la cui accettazione o rifiuto devono avvenire per iscritto entro 7 giorni, altrimenti si presume che l’accordo non sia accettato. Se non vi è accordo viene comunque redatto un verbale, attestante il tentativo svolto.

Importante sottolineare è che la procedura effettuata presso l’Autorità Garante è gratuita, salva l’eventuale assistenza di un legale o di un’associazione di consumatori.

Per concludere, anche se a volte appare inutile contestare, perché la risposta standard fornita dal gestore è “il contatore non sbaglia”, è indispensabile sapere che vi sono dei diritti riconosciuti in capo agli utenti e ai consumatori. Inoltre, dal 1 gennaio 2017 con l’introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione, può essere raggiunto un accordo tra le parti in tempi radi e senza un eccessivo dispendio di risorse economiche.

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