Competenza territoriale per controversie di lavoro, previdenza ed assistenza.

La competenza del giudice in materia di controversie di lavoro deve essere accertata in base ai criteri dettati dall’art. 413 c.p.c., ai sensi del quale le stesse vanno proposte davanti al giudice del luogo in cui è sorto il rapporto oppure dove si trova l’azienda o una sua dipendenza. I due fori in questione sono alternativi, ovverosia il ricorrente può a sua scelta optare o per l’uno o per l’altro.

Per ciò che concerne, in modo particolare, le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie previste dall’art. 442 c.p.c. (assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro, malattie professionali, assegni familiari e ogni altra forma di previdenza ed assistenza obbligatorie) la “competenza è del tribunale, in funzione del giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l’attore” (art. 444 c.p.c.).

La competenza territoriale individuata dall’art. 444 ha carattere inderogabile.

Per questi motivi, nelle controversie su indicate non trova applicazione l’art. 20 c.p.c., che invece designa quale foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione “il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio”.

Eguale disciplina troverà applicazione nel caso di azioni giudiziarie promosse da una Cassa Edile, la quale potrà giovarsi della competenza territoriale del Giudice del Lavoro competente per il proprio distretto territoriale. Cfr Tribunale Perugia sentenza 331/2011 (Testo Sentenza)

LB