Giurisprudenza in materia di esproprio area edificabile

Breve rassegna di giurisprudenza in materia di indennità per esproprio area edificabile

 

Cass. civ. Sez. I, 16-05-2017, n. 12058 (rv. 644204-01)       indennità per esproprio area edificabile

L’aumento dell’indennità di espropriazione di un’area edificabile, previsto, ex art. 37, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 (nel testo risultante dalle modifiche apportategli dall’ art. 2, comma 89, della l. n. 244 del 2007), nella misura del 10 per cento, trova applicazione indipendentemente dalla riduzione – prevista dal comma 1 – dell’indennità del 25 per cento prevista per le ipotesi in cui l’espropriazione sia finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, e va riconosciuto in via automatica dal giudice, anche ove ciò comporti il superamento del tetto del valore di mercato nella quantificazione dell’indennizzo, allorchè emerga dagli atti la presenza di uno dei presupposti previsti dalla norma (ossia quando l’amministrazione abbia offerto un’indennità provvisoria inferiore agli otto decimi di quella definitiva), mirando ad incentivare la definizione del procedimento espropriativo in via consensuale e non giudiziale, sanzionandone l’ingiustificata attesa, imposta al proprietario, della sua conclusione, così stimolando comportamenti virtuosi della P.A., la quale ha la possibilità di evitare di pagare tale maggiorazione offrendo una somma non inferiore agli otto decimi di cui sopra. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO BRESCIA, 08/06/2012)

Cass. civ. Sez. I, 03-06-2016, n. 11464 (rv. 639788) indennità per esproprio area edificabile

In tema di determinazione dell’indennità di espropriazione, all’affittuario coltivatore diretto del fondo espropriato spetta un’indennità aggiuntiva, ex art. 17 della l. n. 865 del 1971, autonoma rispetto all’indennità di espropriazione, che trova fondamento nella diretta attività di prestazione d’opera sul terreno espropriato e nella situazione privilegiata che gli artt. 35 e ss. Cost. assicurano alla posizione del lavoratore. Proprio in ragione della natura aggiuntiva di tale indennità, ribadita dall’art. 37, comma 9, del d.P.R. n. 327 del 2001, la stessa non va detratta da quella di espropriazione, non potendo escludersi, anche in base alla giurisprudenza della CEDU, che, in presenza della necessità di tener conto della particolare posizione del coltivatore espropriato, l’espropriante possa andare incontro ad esborsi – preventivamente valutabili – complessivamente superiori al valore di mercato del bene ablato, senza che ciò costituisca violazione del limite previsto dall’art. 42 Cost. (Cassa con rinvio, App. Ancona, 22/05/2009)

Cass. civ. Sez. I, 03-06-2016, n. 11464

In caso di espropriazione per pubblica utilità, l’indennità aggiuntiva dovuta all’affittuario coltivatore diretto del fondo espropriato ai sensi dell’art. 17 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e dell’art. 37 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, è autonoma rispetto all’indennità di espropriazione e, pertanto, non va detratta dall’indennità dovuta al proprietario.

Cass. civ. Sez. I, 30-06-2014, n. 14782 (rv. 631811)      indennità per esproprio area edificabile

In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora il suolo oggetto della procedura, benché avente natura legalmente edificatoria, sia coltivato da affittuari ed equiparati, l’indennità aggiuntiva ad essi dovuta ex art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (applicabile “ratione temporis” ndr), pari al valore agricolo medio relativo al tipo di coltura effettivamente praticato, deve essere detratta dall’indennità ablativa quantificata in base al valore pieno di mercato del bene espropriato e derivante dalle caratteristiche naturali, economiche e giuridiche del fondo, e, soprattutto, dal criterio previsto dalla legge per apprezzarle. (Cassa con rinvio, App. Catanzaro, 08/03/2010)

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