Strade vicinali – cosa sono e come sono disciplinate

Spesso si sente parlare di “strade vicinali” intendendo per esse le sole strade bianche di campagna transitabili in fuoristrada o mezzi agricoli, asservite a terreni o poderi. La realtà è differente ed in questo breve articolo intendo far chiarezza sulla natura e sull’inquadramento giuridico delle strade vicinali, pur senza alcuna pretesa di esaustività. Suggerisco la lettura degli approfondimenti “Le Strade Vicinali” e “La manutenzione delle strade vicinali. ” presenti su questo sito e da me pubblicati negli scorsi anni.

Strade vicinali, la (mancata) definizione del Codice della Strada.

L’art. 2 del d.lgs. n.° 285/1992 c.d. “Codice della Strada” fornisce la seguente definizione di strada: “l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”, ed al capoverso del medesimo articolo predispone una classificazione delle strade sulla base delle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali.

Quindi, la legge riconosce e disciplina i seguenti tipi di strada: A – Autostrade; B – Strade extraurbane principali; C – Strade extraurbane secondarie; D – Strade urbane di  scorrimento;  E – Strade urbane di quartiere;  F – Strade locali;  F-bis Itinerari ciclopedonali.

Successivamente, il 5° comma dello stesso art. 2 CdS, dispone una ulteriore classificazione delle strade alla stregua di esigenze di carattere squisitamente amministrativo e riguardo all’uso, oltre che in riferimento alla classificazione di cui al capoverso, distinguendole in «statali», «regionali», «provinciali», «comunali». Perciò, sulla base di quanto asserito, enti proprietari delle anzidette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune.

Ulteriormente al 6° comma vengono distinte le strade extraurbane di cui alle lettere B, C ed F del comma 2°, in: a) Statali; b) Regionali; c) Provinciali; d) Comunali.

Già da quanto precede appare evidente la mancanza di chiarezza per il tema che ci interessa visto che non vengono definite con chiarezza le strade vicinali, citate solamente dall’art.2, 6° comma, lett. D) ultimo periodo d.lgs. n.° 285/1992 il quale prevede che “le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali” oltre che dall’art.3 c.52 il quale da la seguente definizione “Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico”.

Se ci dovessimo attenere alle sole definizioni del codice della strada non riusciremmo a trovare una corretta definizione delle strade vicinali nè tantomeno comprendere la logica della loro disciplina.

Le strade vicinali – La soluzione

Le vicinali sono strade di proprietà privata, costituite con apporti di terreno dei proprietari frontisti (cfr Cass. 3130/213). La sede stradale è sempre privata, ciò che può cambiare è l’uso pubblico o privato che viene fatto della strada.

Nel caso di vicinali ad uso privato, i proprietari sono (generalmente) unici utilizzatori della strada e la possono gestire come ritengono, chiudendola al traffico esterno (ad esempio con cancelli, sbarre ben visibili, catene, etc.) oppure facendovi passare cavi interrati o tubazioni, allargandone o stringendone la carreggiata, etc… in accordo tra di loro.

Le vicinali nascono sempre come strade ad uso privato, destinate cioè a servire alcuni terreni ed abitazioni specifici. Può capitare tuttavia che con il passare del tempo le stesse vengano utilizzate da soggetti terzi (tipicamente cacciatori in campagna, piuttosto che automobilisti in cerca di scorciatoie, …) divenendo così utili anche alla collettività indistinta, con la conseguenza di evidenziare un interesse di tutti all’uso della strada, cosa che può determinare la nascita di un uso pubblico.

Con il termine “uso pubblico” s’intende una servitù di passaggio che, anziché essere a favore di un privato o di un gruppo di privati in particolare, è a servizio di tutti i cittadini: logica conseguenza in caso di uso pubblico è che il Comune dovrà ingerirsi sia nella manutenzione ordinaria e straordinaria, sia pure nella gestione del traffico.

La principale differenza fra le due categorie di strade vicinali, è rappresentata dal fatto che le vicinali pubbliche sono strade di interesse amministrativo che, nell’ambito del sistema dei diritti reali, permette di sottoporle ad una regolamentazione speciale che trae origine dall’allegato F (artt. 1,9,18,19,20,51,e 84) del R.D. 20 marzo 1865 n.° 2248 e dal D.L.Lgt. 1° settembre 1918, n.° 1146 e rimanda al Capo II del Titolo I del Libro III del Codice Civile. Per contro le strade vicinali private restano estranee alla disciplina pubblicistica risultando escusivamente regolate da norme di diritto privato.

Per quanto riguarda l’aspetto pratico, la situazione giuridica della strada vicinale è solitamente questa: il resede della vicinale, compresi accessori e pertinenze, è privato, di proprietà dei titolari dei terreni latistanti, mentre l’ente pubblico è titolare di un diritto reale di transito.

.Sulle spese di manutenzione

Per le strade vicinali non ad uso pubblico il Comune può (ma non deve) dare un contributo.

Per le strade vicinali ad uso pubblico il Comune, è tenuto a concorrere alle spese per la manutenzione, sistemazione e riparazione della strada vicinale, ai sensi dell’art. 3, del D.Lgs. Luogotenenziale 01.09.1918, n. 1446. Detto articolo prevede, infatti l’obbligo del Comune di partecipare agli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali, nella misura variabile da 1/5 fino a metà della spesa a seconda dell’importanza delle strade, purché la strada sia soggetta a pubblico transito. Sussiste tale requisito ogni qual volta la strada vicinale possa essere percorsa indistintamente da tutti i cittadini per una molteplicità di usi e con una pluralità di mezzi, mentre è irrilevante che la stessa si presenti disagevole in alcuni tratti e poco frequentata nel complesso. L’uso pubblico, assimilabile a una servitù collettiva, legittima i comuni a introdurre alcune limitazioni al traffico, ad esempio vietando l’uso di alcuni mezzi (specie di quelli molto impattanti) in modo continuativo o in particolari periodi, come per il resto della viabilità comunale.

Tolta la parte di competenza del Comune, le spese residue di manutenzione sono a carico degli utenti  della strada, come riconosciuto dal T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1989, n.° 277, ove si precisa che fra i cosiddetti utenti “siano da annoverare tutti coloro che, in base a un concreto accertamento di fatto, presuntivamente ritraggono dall’utilizzo della strada un effettivo e concreto giovamento in misura e con modalità nettamente differenziate rispetto a tutti gli altri che pure ne fanno uso“. Generalmente gli “utenti” sono anche “proprietari” della strada, ma nulla esclude il contario con la conseguenza che potrebbe essere chiamato a concorrere alle spese di manutenzione di una vicinale anche un soggetto il quale, pur utilizzandola abitualmente, non abbia terreni o proprietà di sorta riconducibili alla strada.

Se gli utenti non provvedono alla manutenzione, il Comune può eseguirla d’ufficio, rivalendosi poi sugli stessi (art. 15 d.l.lgt. cit.; artt. 52 e 378 l. n. 2248/1865, all. f); in caso di inerzia dei privati, il Comune DEVE tempestivamente provvedere alla manutenzione, perché risponde nei confronti di terzi per i danni eventualmente provocati dalla sua mancanza a nulla rilevando che l’obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell’area: così Cass., sez. III, 15 giugno 1979, n.° 3387. Infatti v’è l’obbligo della p.a. “di osservare, a tutela dell’incolumità dei cittadini e dell’integrità del loro patrimonio, le disposizioni di legge e di regolamento all’uopo predisposte, nonché le comuni norme di prudenza e di diligenza dal principio, primario e fondamentale del neminem laedere”.

L’apposizione di limiti e divieti non fa venire meno la caratteristica del pubblico transito e quindi non esime i comuni dall’obbligo di contribuire alla manutenzione.” (in questo senso T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 11 novembre 2008, n. 1602).

Come sapere se una strada è vicinale ad uso pubblico o no?

Primo passo da compiere è rivolgersi all’ufficio tecnico Comunale il quale deve tenere un “elenco delle strade vicinali” consultabile dagli interessati. Tale elenco ha valore meramente “dichiarativo” e non “costitutivo”, ovvero il fatto che una strada sia inclusa come vicinale ad uso pubblico non determina automaticamente l’acquisto di tale caratteristica. Secondo la giurisprudenza (si veda ad esempio T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 12 dicembre 2007, n. 16202) occorre fare riferimento alla situazione reale in cui si trova la strada. Nulla vieta quindi che una via censita in Comune come “vicinale ad uso pubblico” nella realtà non lo sia (e viceversa); per ottenere il riconoscimento e/o la declassificazione della strada tuttavia, occorrerà far riferimento all’ufficio tecnico ed in mancanza di accordo ad un Giudice.